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AGCM apre procedura cautelare contro Meta: rischio di “danno grave e irreparabile” alla concorrenza dopo le nuove restrizioni di WhatsApp sull’uso di chatbot AI

Roma, 25 novembre 2025

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) ha deliberato oggi l’ampliamento dell’istruttoria A576 nei confronti di Meta Platforms Inc., Meta Platforms Ireland Ltd., WhatsApp Ireland Ltd. e Facebook Italy S.r.l., avviando contestualmente un procedimento cautelare ai sensi dell’art. 14-bis della legge n. 287/1990.

La decisione si fonda sulle nuove condizioni contrattuali dei WhatsApp Business Solution Terms, introdotte da Meta il 15 ottobre 2025, che vietano a tutte le imprese fornitrici di tecnologie di AI generativa, AI chatbot e assistenti AI di utilizzare WhatsApp come canale di distribuzione dei propri servizi quando tali funzionalità rappresentano l’elemento principale del servizio.

Il provvedimento, pubblicato nel Bollettino AGCM, rileva che tali modifiche sono già immediatamente efficaci per le imprese che non disponevano di un account WhatsApp alla data del 15 ottobre 2025, mentre diventeranno pienamente operative dal 15 gennaio 2026 per le imprese già presenti sulla piattaforma.

Queste condotte – sottolinea l’Autorità – potrebbero integrare una violazione dell’art. 102 TFUE sotto forma di abuso di posizione dominante, attraverso un diniego di accesso a un’infrastruttura digitale essenziale per raggiungere oltre 37 milioni di utenti in Italia e più di 2 miliardi nel mondo

Meta AI sempre più integrato in WhatsApp

L’AGCM rileva inoltre che, parallelamente alle nuove restrizioni contrattuali, Meta ha intensificato l’integrazione di Meta AI all’interno di WhatsApp, inserendo:

  • un tasto diretto “Chiedi” nella barra di ricerca;
  • l’opzione “Chiedi a Meta AI” anche nell’inoltro dei messaggi.

Questa maggiore presenza, combinata con l’esclusione dei concorrenti, rischia di amplificare un effetto di lock-in degli utenti, favorendo l’accumulo di dati e addestramento algoritmico a vantaggio esclusivo di Meta.

Il fumus dell’infrazione

Secondo l’AGCM, la condotta di Meta appare già “prima facie” idonea a restringere la concorrenza in un mercato – quello dei servizi di AI chatbot – in fase iniziale e in piena espansione: stimato in 7,3 miliardi di dollari nel 2025, con crescita prevista fino a 11,7 miliardi nel 2026

La preclusione di WhatsApp come canale distributivo impedirebbe ai concorrenti – tra cui ChatGPT, Copilot, Perplexity, Luzia – di raggiungere rapidamente gli utenti, alterando le dinamiche competitive a favore dell’unico servizio di AI autorizzato: Meta AI.

Il pericolo di un danno irreparabile

L’Autorità ravvisa un rischio immediato di danno grave e irreparabile per la concorrenza:

  • i nuovi operatori non possono più accedere alla rete WhatsApp;
  • le imprese già presenti saranno estromesse a gennaio 2026;
  • Meta AI, unico servizio AI accessibile, potrà addestrarsi in esclusiva su un flusso di dati potenzialmente immenso, irripetibile per i concorrenti;
  • la familiarità degli utenti con l’unico chatbot disponibile genererà abitudini di utilizzo difficilmente reversibili.

Per questi motivi, secondo l’Autorità, un intervento ex post non sarebbe sufficiente a ristabilire condizioni di concorrenza effettiva.

Le misure cautelari

Il procedimento cautelare mira a sospendere:

  • l’efficacia delle nuove condizioni contrattuali introdotte il 15 ottobre 2025;
  • ogni modifica dell’interfaccia di WhatsApp che aumenti ulteriormente visibilità e funzionalità di Meta AI a discapito dei concorrenti.

Meta dovrà presentare memorie difensive entro 7 giorni dalla notifica; il procedimento cautelare dovrà concludersi entro il 31 dicembre 2026.

Un segnale forte per il mercato dell’AI generativa

L’intervento dell’AGCM rappresenta uno dei più rilevanti casi europei di sospetta chiusura anticoncorrenziale nel settore dell’intelligenza artificiale.

In un contesto in cui gli strumenti di AI generativa stanno diventando infrastrutture digitali di base, la decisione invia un chiaro messaggio: l’accesso equo alle piattaforme con maggiore diffusione non può essere compromesso da condotte escludenti da parte degli operatori dominanti.


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