Legittimità della segnalazione a sofferenza presso la Centrale Rischi della Banca d’Italia
Nota a delibera tecnico-giuridica – Decisione n. 7385/2025 – ABF Collegio di Palermo
1. Inquadramento della fattispecie
La delibera n. 7385 del 29 luglio 2025 del Collegio dell’Arbitro Bancario Finanziario (Collegio di Palermo) affronta il tema della legittimità della segnalazione a sofferenza presso la Centrale Rischi della Banca d’Italia da parte di un intermediario subentrato in un rapporto di conto corrente originariamente acceso con un altro istituto. Il ricorrente, in seguito a rigetto del reclamo interno, ha promosso ricorso avanti l’ABF, contestando la segnalazione sulla base di diversi elementi tra cui una CTU contabile, un rimborso ricevuto nel 2021 e un pagamento rilevante effettuato pochi mesi prima della segnalazione.
2. Profili processuali e preliminari
L’intermediario ha eccepito preliminarmente l’incompetenza temporale del Collegio, sostenendo che il contratto fosse antecedente il periodo di competenza dell’ABF. Tuttavia, il Collegio rigetta l’eccezione poiché, come chiarito nelle repliche del ricorrente (9 maggio 2025), l’oggetto del ricorso non è la validità del contratto bancario, bensì la legittimità della segnalazione alla Centrale Rischi. Di conseguenza, la questione rientra nella giurisdizione temporale del Collegio.
➡️ Nota giurisprudenziale: sul punto, la giurisprudenza dell’ABF ha più volte chiarito che le questioni relative alla segnalazione in CR sono autonome rispetto alla validità del contratto sottostante (cfr. ABF, Collegio di Roma, decisione n. 8697/2017), potendosi scrutinare la legittimità della segnalazione anche ove il rapporto bancario sia sorto anteriormente al perimetro temporale di competenza.
3. La segnalazione in Centrale Rischi: presupposti e legittimità
Il punto centrale del contendere è la legittimità della segnalazione a sofferenza, che il ricorrente contesta sotto quattro profili:
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assenza dei presupposti materiali per la segnalazione;
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mancanza di prova della cessione del credito al nuovo intermediario;
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avvenuto rimborso da parte dell’intermediario (€ 28,06 nel 2021);
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versamento di € 18.164,08 pochi mesi prima della segnalazione.
3.1 Presupposti della “sofferenza”
Il Collegio, richiamando orientamenti consolidati, ribadisce che la “sofferenza” in Centrale Rischi non è un automatismo legato all’inadempimento ma presuppone una valutazione sull’insolvenza strutturale del debitore. Il Collegio conferma che nel caso di specie l’intermediario ha fornito prova sufficiente:
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del mancato rispetto del piano di rientro;
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della mancanza di versamenti ulteriori in deconto dell’esposizione;
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e della condotta complessiva del cliente, idonea a giustificare la classificazione come soggetto in sofferenza.
➡️ Nota giurisprudenziale: conforme la giurisprudenza della Cassazione, che esige l’esistenza di uno “stato d’insolvenza conclamato e non transitorio”, indipendentemente dall’importo del debito (Cass. civ., Sez. I, 6 aprile 2018, n. 8477).
4. Cessione del credito: sufficienza della pubblicità legale
La contestazione del ricorrente circa l’assenza di legittimazione attiva dell’intermediario cessionario viene disattesa dal Collegio, che ritiene assolto l’onere probatorio sulla base:
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della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell’avviso di cessione;
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della comunicazione diretta al cliente;
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della registrazione presso il Registro delle Imprese.
➡️ Nota giurisprudenziale: in conformità con Cass. civ., Sez. III, 16 maggio 2023, n. 13342, che conferma che la pubblicità legale ex art. 58 TUB è idonea a rendere opponibile al debitore ceduto la cessione del credito, anche in assenza di formale accettazione.
5. Rimborso e versamento: irrilevanza probatoria
Il Collegio dichiara inconcludente:
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il rimborso del 2021, poiché motivato da modifiche unilaterali di condizioni contrattuali (tassi extrafido), e non dalla constatazione dell’inesistenza del credito;
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il pagamento di € 18.164,08, interpretato come un tentativo di sanare l’insoluto, e non come prova di solvibilità pregressa.
➡️ Nota giurisprudenziale: coerente con Cass. civ., Sez. I, 22 ottobre 2020, n. 23169, secondo cui il pagamento successivo alla mora non esclude automaticamente lo stato di sofferenza, se questo è già conclamato alla data della segnalazione.
6. Conclusioni e implicazioni
Il Collegio rigetta integralmente il ricorso, giudicando legittima la segnalazione per “sofferenza” in Centrale Rischi in base:
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all’assenza di pagamenti coerenti con un piano di rientro;
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alla condotta passiva del debitore nel tempo;
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e alla idoneità della cessione del credito a fondare la legittimazione dell’intermediario.
7. Osservazioni conclusive
La delibera si pone in linea con i più recenti approdi interpretativi in tema di Centrale Rischi e di cessione dei crediti in blocco ex art. 58 TUB. Essa chiarisce che:
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la sola contestazione contabile non è sufficiente a superare una segnalazione formalmente corretta;
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il mancato rispetto di piani di rientro legittima la classificazione come soggetto in sofferenza;
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la pubblicità legale della cessione costituisce titolo pieno di legittimazione per l’intermediario subentrato.
📌 Per approfondimenti ulteriori:
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Cass. civ., Sez. I, 30 marzo 2022, n. 10159
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Cass. civ., Sez. I, 18 febbraio 2021, n. 4320
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ABF, Collegio di Milano, dec. n. 6167/2022
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Banca d’Italia, “Istruzioni per gli intermediari – Centrale dei rischi”, aggiorn. 2024.
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