Accertamento del saldo nei rapporti di conto corrente, usura, TEG e prescrizione: la Corte d’Appello di Bari definisce i criteri corretti per CTU, classi di affidamento e rimesse solutorie
La sentenza della Corte d’Appello di Bari del 18 giugno 2025 segna un passaggio importante nell’evoluzione giurisprudenziale in tema di contratti bancari, verifica dell’usura, corretta applicazione del TEG, rilevanza delle contestazioni alla CTU e prescrizione nelle azioni di accertamento del saldo del conto corrente.
Il Collegio riforma parzialmente la decisione di primo grado, e lo fa attraverso una motivazione strutturata, rigorosa e pienamente allineata agli orientamenti più recenti della Corte di Cassazione.
I profili affrontati sono di grande interesse: dalla validità e completezza della consulenza tecnica d’ufficio, alla definizione delle classi di affidamento ai fini antiusura, fino alla (ormai consolidata) applicabilità della prescrizione decennale anche nell’azione di accertamento negativo del credito.
1. La motivazione apparente della sentenza di primo grado e il corretto ruolo della CTU
La Corte d’Appello muove una critica netta alla decisione del Tribunale: il giudice di prime cure aveva:
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ignorato integralmente le osservazioni tecniche depositate dalla banca dopo la CTU;
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rigettato implicitamente la richiesta di riconvocazione del consulente;
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recepito in sentenza una sola delle diverse ricostruzioni contabili formulate dal CTU, senza spiegare la ragione di tale scelta.
La Corte qualifica ciò come motivazione apparente, insufficiente e non rispettosa degli standard minimi di congruità richiesti quando esistono contestazioni specifiche alle risultanze tecniche.
È un principio fondamentale: quando le parti sollevano critiche tecniche circostanziate, il giudice non può aderire alla CTU senza motivare puntualmente le ragioni della propria scelta.
Per questo motivo, la Corte ha disposto la parziale rinnovazione della CTU nel grado d’appello.
2. Classi di affidamento e calcolo dell’usura: corretta applicazione delle Istruzioni della Banca d’Italia
Uno dei punti centrali del giudizio riguarda la contestazione bancaria secondo cui il CTU avrebbe:
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applicato classi di affidamento errate,
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considerato impropriamente l’utilizzo extra-fido,
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utilizzato indicatori sbagliati nel confronto tra tassi pattuiti e tassi soglia usura.
La Corte respinge integralmente tali rilievi.
2.1. La distinzione tra intra-fido, extra-fido e fido di fatto
Il Collegio chiarisce che:
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l’extra-fido non può essere trattato come “conto senza affidamento”;
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non vi era alcun “fido di fatto”, poiché i contratti stabilivano già due tassi distinti (intra ed extra-fido);
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la classe di importo deve essere determinata sulla base dell’effettivo utilizzo, come prescritto dalle Istruzioni della Banca d’Italia.
La tesi della banca, che voleva limitare la classe a quella “entro 5.000 euro” solo perché oltre il fido concesso, viene definita dalla Corte priva di fondamento logico e normativo.
2.2. La centralità del TEG come unico parametro di confronto con il tasso soglia
La Corte ricorda che il raffronto ai fini dell’usura deve essere condotto:
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non con il TAEG,
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ma con il TEG, calcolato secondo le stesse formule utilizzate dalla Banca d’Italia nel determinare il TEGM.
Questo principio è ribadito dalla Cassazione (2024) e richiamato dalla Corte d’Appello per confermare la validità del lavoro tecnico svolto.
2.3. L’usura originaria: solo per due contratti
La nuova CTU conferma che gli interessi pattuiti risultano originariamente usurari solo nei contratti del:
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27 luglio 2001
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19 ottobre 2005
Mentre non assumono rilievo le ipotesi di usura sopravvenuta, in coerenza con le Sezioni Unite 2017.
3. La prescrizione decennale nelle azioni di accertamento del saldo: la Corte d’Appello recepisce il nuovo orientamento della Cassazione
Un altro profilo del gravame riguarda l’eccezione di prescrizione sollevata dalla banca e ritenuta inammissibile dal Tribunale perché il conto era ancora aperto.
La Corte d’Appello ribalta tale impostazione, richiamando le più recenti sentenze della Cassazione (2024–2025), secondo cui:
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la prescrizione incide sul diritto di ripetizione, non sull’azione esercitata,
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la banca ha interesse a far valere la prescrizione anche prima che il correntista agisca per la ripetizione dell’indebito,
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ciò è necessario per evitare che, nel futuro saldo finale del conto, restino a carico della banca poste non più ripetibili.
La prescrizione assume quindi una funzione correttiva del saldo stesso, anche quando l’azione è esclusivamente dichiarativa.
La Corte applica un principio ormai definitivo:
la verifica delle rimesse solutorie deve avvenire sul saldo rettificato, cioè depurato dagli addebiti illegittimi, non sul saldo storico.
4. La rideterminazione del saldo: un credito di 132.861,31 euro
Applicando la CTU rinnovata e il principio della prescrizione calcolata sul saldo ripulito, la Corte stabilisce che, alla data del 14 ottobre 2016:
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la società correntista aveva un saldo attivo pari a euro 132.861,31,
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non già il saldo di euro 135.845,65 erroneamente determinato in primo grado.
Il ricalcolo recepito è quello definito come ipotesi n. 3 della CTU.
5. Regolazione delle spese: compensazione per un terzo e correzione degli errori del Tribunale
La Corte censura anche la liquidazione delle spese effettuata dal Tribunale, ritenendola:
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incoerente rispetto ai parametri applicati,
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non proporzionata agli scaglioni tariffari,
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ingiusta, considerando la pluralità delle domande della correntista e l’accoglimento solo parziale delle stesse.
Si dispone dunque:
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compensazione delle spese del doppio grado per un terzo,
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condanna della banca al pagamento dei restanti due terzi,
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corretta rideterminazione degli importi sulla base dei parametri forensi vigenti.
Il rigetto della richiesta di restituzione delle somme versate in virtù dell’inibitoria deriva proprio dal fatto che tali importi non eccedono quanto la banca risulta comunque tenuta a pagare alla fine del giudizio.
Conclusioni: una sentenza che definisce standard probatori e metodologici nei giudizi bancari
La decisione della Corte d’Appello di Bari offre una ricostruzione completa e autorevole dei criteri da adottare nei giudizi di conto corrente, enucleando principi che avranno forte impatto sulla prassi:
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il giudice non può aderire alla CTU ignorando contestazioni tecniche documentate;
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la corretta individuazione delle classi di affidamento è essenziale per la verifica dell’usura;
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il parametro di confronto è il TEG, non il TAEG;
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la prescrizione si applica anche nelle azioni di accertamento negativo;
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la verifica delle rimesse solutorie va compiuta solo dopo avere pulito il conto dagli addebiti illegittimi;
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le spese vanno liquidate in modo proporzionato e coerente con l’esito complessivo.
Una sentenza che contribuisce a rendere più chiaro e più simmetrico il rapporto processuale tra banca e cliente, restituendo alla CTU il ruolo che le compete e valorizzando la necessità di criteri contabili e giuridici corretti e trasparenti.

