ABF

Operazioni non autorizzate a seguito del furto del proprio portafoglio e del telefono cellulare

Nota a delibera tecnico-giuridica approfondita con commento giurisprudenziale
Decisione ABF – Collegio di Palermo n. 7383 del 29 luglio 2025


1. Premessa

La presente nota riguarda l’analisi della decisione del Collegio ABF di Palermo n. 7383/2025, avente ad oggetto un ricorso promosso da un cliente bancario che lamentava l’addebito di dieci operazioni non autorizzate per un ammontare complessivo di € 3.446,00 a seguito del furto del proprio portafoglio e del telefono cellulare. La controversia si incentra sulla responsabilità dell’intermediario nel disconoscimento delle operazioni fraudolente e sull’obbligo di rimborso, alla luce della normativa sui servizi di pagamento e della disciplina sulla Strong Customer Authentication (SCA).


2. Inquadramento normativo

Il Collegio inquadra correttamente la fattispecie nell’ambito del D.lgs. n. 11/2010, come modificato dal D.lgs. n. 218/2017, attuativo della direttiva PSD2 (Direttiva UE 2015/2366), che stabilisce le regole relative ai servizi di pagamento nel mercato interno. Ai sensi dell’art. 10, comma 2, del D.lgs. n. 11/2010, in caso di operazioni non autorizzate, l’onere probatorio circa l’autenticazione dell’operazione, il corretto funzionamento dei sistemi e l’assenza di malfunzionamenti grava sull’intermediario.

Inoltre, è stato correttamente richiamato il Regolamento Delegato (UE) 2018/389, che disciplina la Strong Customer Authentication e le misure di sicurezza da adottare da parte dei prestatori di servizi di pagamento per garantire la protezione delle credenziali dell’utente.


3. Ricostruzione dei fatti e delle operazioni

Il ricorrente aveva denunciato il furto dei propri effetti personali, compreso il portafoglio e il telefono cellulare, e aveva richiesto il rimborso di dieci operazioni eseguite presumibilmente da terzi. Tali operazioni, tra prelievi e pagamenti, erano state effettuate tra le ore 10:00 e le ore 10:30 del giorno stesso del furto.

L’intermediario ha opposto che le operazioni erano state tutte perfezionate mediante inserimento della carta con microchip e digitazione del PIN segreto, secondo quanto risultava dalle schermate informatiche prodotte. Ha inoltre evidenziato che l’unica operazione rimborsata era stata quella di € 40,00.


4. Valutazione del Collegio e principio del concorso di colpa

Pur accertando che l’intermediario aveva adottato un sistema conforme alla normativa vigente e alle regole tecniche della SCA, il Collegio ha rilevato profili di colpa grave in capo al cliente. In particolare, la rapidità con cui sono state effettuate le operazioni successivamente al furto (prima transazione alle ore 10:00, furto alle 9:15) ha fatto presumere che il PIN fosse custodito insieme alla carta, in violazione dell’obbligo di diligenza previsto dall’art. 7 del D.lgs. 11/2010.

Il Collegio ha richiamato, in tal senso, il principio espresso nella decisione del Collegio di Coordinamento ABF n. 22745/2019, secondo cui non è sufficiente per l’intermediario dimostrare la regolarità formale dell’operazione (autenticazione + contabilizzazione), ma è necessario fornire elementi concreti che provino il comportamento gravemente colposo del cliente.

Inoltre, il Collegio ha applicato, in chiave equitativa, i criteri previsti dal D.M. 112/2007 – che, sebbene non abbiano valore precettivo in sede ABF, rappresentano un importante criterio valutativo in tema di prevenzione frodi – rilevando che:

  • erano state effettuate 7 o più operazioni con la stessa carta in 24 ore (art. 8, lett. b, punto 1 del D.M. 112/07);

  • erano state effettuate 3 o più operazioni presso lo stesso punto vendita (art. 8, lett. a, punto 2).

Tali circostanze configurano un’anomalia tale da giustificare una ripartizione della responsabilità.


5. Decisione finale e riparto delle responsabilità

Alla luce del concorso di colpa rilevato, il Collegio ha ritenuto equo disporre il rimborso da parte dell’intermediario nella misura del 20% del totale delle somme disconosciute, ossia € 657,20 su € 3.286,00 (al netto del rimborso già effettuato di € 40,00).

Non è stato accolto l’ulteriore risarcimento richiesto di € 450,00 a titolo di indennizzo, per carenza di prova sul danno subito.


6. Commento critico e giurisprudenza di riferimento

La decisione appare in linea con l’orientamento prevalente dei Collegi ABF secondo cui l’obbligo dell’intermediario di rimborsare le somme in caso di operazioni non autorizzate può essere escluso o ridotto solo a fronte della prova della colpa grave del cliente, anche in via presuntiva (Cass. civ., sez. III, 3 maggio 2022, n. 14084; ABF Napoli, dec. n. 22850/2023).

Il Collegio ha fatto buon uso dei parametri del D.M. 112/07 per ricostruire la dinamica dell’accaduto e individuare anomalie operative che giustificano una corresponsabilità. Tuttavia, occorre sottolineare che, secondo parte della dottrina e giurisprudenza, l’obbligo di vigilanza sugli strumenti dispositivi non può tradursi in una presunzione assoluta di responsabilità del cliente in caso di uso del PIN, specie in assenza di prova della sua conservazione negligente (ABF Roma, dec. n. 17798/2022).

Inoltre, la valutazione della rapidità temporale delle operazioni come indizio di colpa grave, pur condivisibile, deve essere sempre accompagnata da ulteriori elementi fattuali concreti.


7. Conclusione

La decisione n. 7383/2025 del Collegio ABF di Palermo si colloca coerentemente nel solco della giurisprudenza di merito e del Collegio di Coordinamento. Essa valorizza la ripartizione equitativa del rischio tra cliente e intermediario in presenza di indizi gravi di negligenza, offrendo un’applicazione ragionevole della disciplina PSD2.

Resta fermo che la responsabilità dell’intermediario può essere esclusa solo a fronte di una prova stringente della colpa grave del cliente e che tale valutazione, pur nella sede semplificata dell’ABF, deve essere rigorosa e documentata. La decisione costituisce dunque un valido riferimento per la gestione delle controversie analoghe in materia di disconoscimento di operazioni fraudolente.


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