Fideiussioni ABI, cessione del credito e decadenza ex art. 1957 c.c.: il Tribunale di Arezzo annulla il decreto ingiuntivo e ridisegna i confini della responsabilità del garante
La sentenza del Tribunale di Arezzo del 19 novembre 2025 rappresenta un importante contributo all’elaborazione giurisprudenziale in materia di fideiussioni omnibus, intese anticoncorrenziali, cessione del credito in blocco e decadenza del creditore ex art. 1957 c.c..
Il giudice affronta in modo sistematico le tre principali questioni che oggi dominano il contenzioso sulle garanzie bancarie:
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la titolarità del credito nelle operazioni di cessione plurima;
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la nullità delle fideiussioni ABI a valle dell’intesa vietata;
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la perdita del diritto di escutere il fideiussore per violazione dell’art. 1957 c.c.
La decisione, con impeccabile coerenza interna, porta alla revoca totale del decreto ingiuntivo ottenuto dalla banca, affermando principi di grande rilievo pratico per avvocati, operatori finanziari e consumatori.
1. La prova della cessione del credito: il Tribunale ribadisce l’onere gravante sull’ultimo cessionario
La prima questione affrontata dal Tribunale è cruciale: la banca opposta aveva fondato la propria legittimazione sulla doppia cessione del credito — prima dal cedente originario alla società veicolo, poi da quest’ultima al cessionario finale.
Il giudice richiama un principio ormai fermo nella giurisprudenza di merito e di legittimità:
quando il debitore contesta l’esistenza stessa della cessione o l’inclusione del proprio credito nel portafoglio ceduto, l’avviso in Gazzetta Ufficiale non basta a provare il trasferimento.
L’avviso pubblicato:
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è rilevante solo per l’opponibilità della cessione al debitore;
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non dimostra l’esistenza del contratto;
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non dimostra che il credito specifico rientri nel perimetro ceduto.
In caso di cessioni plurime, l’onere probatorio è ancora più rigoroso: il cessionario finale deve provare tutta la catena traslativa, non solo l’ultimo passaggio.
Nel caso di specie:
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l’avviso evocato non conteneva elementi sufficienti per ricondurre con certezza il credito della fideiussione ai criteri oggettivi di selezione;
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mancavano gli allegati contrattuali indicati;
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non era stata prodotta la lista nominativa dei rapporti ceduti.
Il Tribunale conclude dunque che la banca non ha provato di essere titolare del credito azionato.
È un punto dirimente: senza prova della titolarità, l’ingiunzione non può reggere.
2. Nullità delle fideiussioni ABI: applicazione rigorosa della decisione della Banca d’Italia e delle Sezioni Unite
La parte opponente aveva contestato la validità della fideiussione, evidenziando che il testo sottoscritto nel 2002 riproduceva integralmente le clausole dello schema ABI del 2002 dichiarate anticoncorrenziali dalla Banca d’Italia nel 2005.
Il Tribunale accoglie l’eccezione e ricostruisce in modo esemplare la disciplina:
2.1. L’intesa vietata a monte
Il provvedimento n. 55/2005 della Banca d’Italia accertò che le clausole ABI:
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art. 2 (reviviscenza),
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art. 6 (rinuncia ai termini dell’art. 1957 c.c.),
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art. 8 (sopravvivenza della garanzia),
costituivano un’intesa restrittiva della concorrenza, in violazione della legge antitrust.
2.2. Gli effetti a valle sui contratti
Le Sezioni Unite del 30 dicembre 2021 hanno chiarito che:
le fideiussioni che riproducono le clausole ABI accertate come anticoncorrenziali sono parzialmente nulle, limitatamente alle clausole vietate, salvo diversa volontà delle parti.
Il Tribunale di Arezzo verifica il contenuto del contratto del 2002 e accerta che:
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la fideiussione contiene le clausole 2, 6 e 8 identiche allo schema ABI;
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è stata rilasciata proprio nel periodo di validità dell’intesa;
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non emerge alcuna volontà delle parti di derogare allo schema.
Da ciò discende la nullità parziale derivata della garanzia.
3. Art. 1957 c.c. e perdita del diritto di escutere il fideiussore
Accertata la nullità della clausola 6, la banca perde il beneficio della deroga pattizia dell’art. 1957 c.c.
Il Tribunale allora verifica:
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data di revoca degli affidamenti: 18 febbraio 2013;
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primo atto idoneo ad interrompere la decadenza nei confronti del fideiussore: 6 agosto 2014, ossia ben oltre i sei mesi.
La banca non prova neppure l’invio di una richiesta scritta al fideiussore, che avrebbe potuto costituire atto equivalente.
Ne consegue che la banca è decaduta dal diritto di agire contro il fideiussore.
Questo profilo, da solo, sarebbe sufficiente per accogliere l’opposizione, ma si aggiunge all’ulteriore difetto di legittimazione già emerso al punto 1.
4. L’eccezione antitrust e la decadenza ex art. 1957 c.c. agiscono come cesoie che recidono la pretesa monitoria
La struttura logica della sentenza è impeccabile:
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manca la prova della titolarità del credito → non può essere emanato decreto ingiuntivo;
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la fideiussione è parzialmente nulla → la garanzia è indebolita;
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la banca è decaduta ex art. 1957 c.c. → la garanzia è inoperante.
Il combinato di questi tre elementi impone l’accoglimento dell’opposizione.
5. Il decreto ingiuntivo viene revocato: principi applicati
Il Tribunale dispone in via definitiva:
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accoglimento dell’opposizione;
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revoca integrale del decreto ingiuntivo;
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condanna della banca alle spese del giudizio.
Il provvedimento contribuisce a consolidare un orientamento ormai largamente condiviso:
le banche che intendono escutere fideiussioni omnibus devono dimostrare puntualmente la titolarità del credito, l’effettiva validità della garanzia e il rispetto dei termini perentori di legge.
In mancanza, la domanda monitoria è destinata a cadere.
6. Considerazioni conclusive
La sentenza del Tribunale di Arezzo si distingue per la qualità della motivazione e per la piena adesione ai più recenti orientamenti giurisprudenziali.
È una decisione che rafforza la tutela del fideiussore, figura spesso esposta a pretese creditorie sproporzionate e non sempre adeguatamente documentate.
Il giudice:
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esige prova rigorosa nelle cessioni di crediti in blocco;
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applica correttamente la disciplina antitrust sulle fideiussioni ABI;
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richiama con fermezza l’art. 1957 c.c.;
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valorizza il principio di legalità e di correttezza nei rapporti bancari.
Un precedente che si colloca nel solco delle più avanzate decisioni in materia di garanzie personali e che avrà sicuro impatto sul contenzioso bancario futuro.

