Cartolarizzazioni e recupero crediti: quando il “servicer” non vigilato fa cadere il decreto ingiuntivo. Nota a una recente decisione del Tribunale di Firenze (25 settembre 2025)
Nel contenzioso bancario degli ultimi anni la “frontiera mobile” non è più soltanto il merito del credito, ma l’architettura soggettiva con cui quel credito viene fatto valere in giudizio. Il fenomeno è tipico delle operazioni di cartolarizzazione: la titolarità del credito transita a una società veicolo (SPV), mentre l’attività di riscossione e gestione viene esternalizzata a soggetti specializzati. La domanda pratica, ormai ricorrente, è semplice e ad alta conflittualità: chi può agire in giudizio per recuperare il credito cartolarizzato e con quali requisiti?
Una recente pronuncia del Tribunale di Firenze offre una risposta netta sul piano civilistico, con effetti dirompenti sul processo: se la società veicolo conferisce direttamente procura o mandato alla riscossione a un soggetto non iscritto all’albo ex art. 106 TUB, l’atto è nullo per violazione di norma imperativa; la conseguenza processuale è la carenza di rappresentanza e, nel caso deciso, la revoca del decreto ingiuntivo ottenuto in via monitoria per una somma di rilevante entità.
L’interesse della decisione non sta solo nell’esito, ma nel metodo: il giudice ricostruisce la ratio della disciplina, la funzione di garanzia del servicer “vigilato” e il punto di rottura tra prassi di mercato e perimetro legale, misurandosi apertamente con un orientamento di legittimità che, su un segmento analogo, tende invece a confinare l’irregolarità sul piano amministrativo e sanzionatorio.
1. Cartolarizzazione: separazione patrimoniale e sdoppiamento funzionale
Nella cartolarizzazione, la SPV è per definizione una “macchina giuridica” destinata a detenere crediti e a emettere titoli, con un meccanismo di separazione patrimoniale per singola operazione: i flussi di pagamento dei debitori alimentano il rimborso dei titoli, e su quel patrimonio separato operano regole speciali a tutela degli investitori e del mercato.
La disciplina, però, non si limita a dire “chi è proprietario del credito”. Stabilisce anche “chi lo gestisce” e, soprattutto, pretende che alcune funzioni cruciali (riscossione, incasso, servizi di cassa e pagamento, verifiche di conformità) facciano capo a un soggetto vigilato, iscritto all’albo ex art. 106 TUB o banca. Il motivo è strutturale: il servicer non è un mero esecutore materiale, ma un presidio di affidabilità dell’operazione, con compiti operativi e funzioni di garanzia verso investitori e mercato.
Questa impostazione spiega perché la questione non sia soltanto “regolatoria”. Tocca la legittimazione a pretese di pagamento che, nella pratica, vengono azionate in massa e spesso con catene contrattuali complesse.
2. La prassi dello “special servicer” e il rischio di elusione
Nel mercato si è diffuso lo schema in cui un “master servicer” vigilato affida parti operative del recupero a uno “special servicer” non vigilato, spesso munito di licenza ex art. 115 TULPS. Di per sé, il ricorso a terzi non è sempre incompatibile con il sistema, ma la sua tenuta dipende da un punto non negoziabile: la centralità del soggetto vigilato e la sua responsabilità effettiva, non meramente nominale, nella conduzione e nel controllo dell’operazione.
In questa cornice, il Tribunale di Firenze individua una linea rossa: è una cosa la sub-delega dal master servicer vigilato allo special servicer (tema delicato e, secondo talune letture, potenzialmente elusivo se il vigilato resta “di facciata”); è altra cosa la delega diretta dalla SPV a un soggetto non iscritto ex art. 106 TUB. Quest’ultima, nella prospettiva del giudice, collide frontalmente con il precetto legale, perché svuota l’operazione del suo presidio pubblicistico: il servicer vigilato risulta “sostanzialmente estromesso”.
Il caso esaminato è emblematico: a fronte di un assetto rappresentato come conforme (con un master servicer bancario indicato), la documentazione concreta mostrava una procura notarile conferita direttamente dalla società veicolo a soggetti non iscritti all’albo 106, senza un chiaro ancoraggio al ruolo del master servicer e senza evidenza del suo potere di direzione e vigilanza. Da qui l’incertezza sul “chi fa cosa” e, soprattutto, sul “chi risponde”.
3. Norma imperativa e nullità “virtuale”: il cuore della decisione
La parte più significativa della motivazione è l’inquadramento dell’art. 2 della legge sulla cartolarizzazione come norma imperativa, idonea a produrre effetti anche sul piano civilistico mediante la nullità ex art. 1418 c.c., pur in assenza di una nullità testuale.
Il Tribunale muove da un dato: il precetto è specifico e chiaro, perché condiziona l’affidamento delle attività di riscossione a un requisito soggettivo preciso (iscrizione all’albo ex art. 106 TUB). Non è una regola meramente “organizzativa” o “procedurale”: delimita chi può svolgere un’attività riservata, e dunque incide sulla stessa possibilità di stipulare validamente l’atto di delega/mandato.
Per fondare l’imperatività, il giudice richiama la nozione elaborata dalla giurisprudenza: non sono imperative solo le norme che modellano contenuto e struttura del contratto, ma anche quelle che, per proteggere interessi generali, vietano la stipula in mancanza di determinate condizioni soggettive o oggettive. Nella prospettiva del Tribunale, gli interessi protetti qui sono qualificati: tutela degli investitori, integrità e stabilità del mercato, valori che si saldano anche con l’art. 47 Cost. (tutela del risparmio) e con la logica della vigilanza prudenziale.
A questo punto, la questione diventa: la violazione resta confinata a sanzioni amministrative o penali, oppure “travolge” anche il mandato/procura e gli atti di riscossione?
4. Il confronto con l’orientamento di legittimità: amministrativo o civilistico?
La decisione fiorentina prende posizione contro un indirizzo espresso dalla Cassazione (richiamato nella motivazione) secondo cui l’omessa iscrizione ex art. 106 TUB del soggetto concretamente incaricato della riscossione non determinerebbe invalidità civilistica, potendo rilevare sul piano dei rapporti con l’autorità di vigilanza o per profili penali. L’argomento di quel filone, in sintesi, è prudenziale: non ogni regola del “diritto dell’economia” diventa automaticamente norma imperativa produttiva di nullità negoziale; diversamente si rischierebbe un effetto demolitorio su contratti e atti processuali.
Il Tribunale non nega il rischio sistemico, ma lo governa con una distinzione operativa: quando la violazione ha contorni sfumati e richiede valutazioni tecniche proprie della vigilanza, la nullità può essere uno strumento eccessivo e destabilizzante; quando invece manca in radice un requisito soggettivo espresso, posto dal legislatore come condizione di liceità dell’affidamento della riscossione, la nullità diventa il rimedio più coerente per rendere effettivo il precetto.
Qui si innesta un passaggio chiave, di notevole “realismo istituzionale”: chi ha interesse e possibilità concreta di far emergere in giudizio l’irregolarità? Il Tribunale osserva che i debitori sono spesso gli unici soggetti in grado di attivare un controllo di legalità effettivo, perché gli investitori non conoscono la gestione reale del recupero e la Banca d’Italia non vigila direttamente sui soggetti non iscritti. Se non vi fosse una conseguenza civilistica, la norma rischierebbe di restare, in pratica, scarsamente presidiata proprio nei casi più problematici.
La motivazione si rafforza con richiami a precedenti in cui la Cassazione ha riconosciuto nullità “virtuali” per difetto di autorizzazione o requisito soggettivo in attività riservate (il “banchiere di fatto” e altre ipotesi analoghe), e con un’ulteriore decisione di legittimità più recente che valorizza la valenza civilistica dell’obbligo di iscrizione in albo, quando la norma tutela interessi pubblici e il sistema di controlli non è idoneo a realizzare gli effetti specifici voluti.
Il risultato è una presa di posizione: l’art. 2 non è una regola “solo amministrativa”. È un vincolo strutturale dell’operazione, e la sua elusione deve poter essere fatta valere anche davanti al giudice civile.
5. Effetti processuali: dalla nullità della procura alla revoca del decreto ingiuntivo
Accertata la nullità della procura conferita direttamente dalla SPV a un soggetto non iscritto ex art. 106 TUB, la conseguenza è lineare: il procuratore è privo del potere di rappresentanza sostanziale e, di riflesso, manca la rappresentanza processuale per agire ex art. 77 c.p.c.
In astratto, il difetto di rappresentanza può essere sanato con gli strumenti processuali (tipicamente, tramite la regolarizzazione ex art. 182 c.p.c.). Nel caso concreto, però, la sanatoria non è avvenuta: la parte che aveva promosso l’ingiunzione ha chiesto che la causa fosse trattenuta in decisione senza richiesta di termine per la regolarizzazione. Di qui l’esito: accoglimento dell’opposizione e revoca del decreto ingiuntivo.
Interessante anche la decisione sulle spese: compensazione integrale, motivata dal contrasto giurisprudenziale sulla questione preliminare. È un segnale importante: il giudice riconosce che il terreno è controverso e non “pacificato”, e tuttavia sceglie un approccio rigoroso sul piano della legittimazione.
6. Ricadute pratiche: cosa cambia per debitori, SPV e operatori
Per il debitore, la pronuncia conferma che nelle opposizioni a decreti ingiuntivi e, più in generale, nelle azioni di recupero di crediti cartolarizzati, i profili di legittimazione e rappresentanza non sono un dettaglio “formale”. Possono incidere sull’esistenza stessa del potere di agire. La difesa tecnica dovrà quindi verificare con attenzione la catena: titolarità del credito, avviso di cessione, individuazione del servicer, natura dell’incarico e coerenza documentale tra schema dichiarato e atti effettivamente sottoscritti.
Per le società veicolo e per chi struttura operazioni, la decisione è un monito sulla coerenza tra assetto “di carta” e governance reale del servicing. Se il servicer vigilato viene confinato a un ruolo nominale, oppure se la SPV attribuisce direttamente poteri di riscossione a soggetti non iscritti, il rischio non è soltanto sanzionatorio, ma di inefficacia civile degli atti e di paralisi processuale delle azioni di recupero.
Per il mercato, il punto è più ampio: la cartolarizzazione vive di fiducia e standardizzazione. Opacità nella catena dei soggetti e “ambiguità funzionale” tra master e special servicer incidono sulla prevedibilità dei contenziosi e, a cascata, sul costo del recupero e sul valore dei portafogli.
7. Una linea interpretativa destinata a far discutere
La decisione del Tribunale di Firenze si colloca, consapevolmente, nel crocevia tra due esigenze: da un lato, evitare che l’ordinamento trasformi ogni violazione regolatoria in una nullità capace di destabilizzare i traffici; dall’altro, impedire che regole poste a presidio del mercato e degli investitori vengano svuotate tramite schemi che eludono la vigilanza e producono opacità.
Il giudice risolve il dilemma con una soglia: quando il requisito soggettivo richiesto dalla legge manca “in radice” nell’atto di delega alla riscossione, la nullità è lo strumento più coerente e funzionale. È una scelta argomentata, che non si limita a proclamare l’imperatività, ma costruisce la necessità della sanzione civilistica anche in termini di effettività del sistema.
In attesa di un consolidamento definitivo della giurisprudenza di legittimità sul punto specifico, la pronuncia rappresenta un precedente di peso, perché sposta l’asse del contenzioso: non solo “quanto” e “se” il credito sia dovuto, ma “chi” può pretenderlo in giudizio e a quali condizioni.
Conclusione
Il messaggio, per chi opera nel settore e per chi si difende, è chiaro: nelle cartolarizzazioni la legalità della catena di riscossione non è un accessorio. È un presupposto di azionabilità del credito. La decisione fiorentina valorizza la centralità del servicer vigilato e traduce questa centralità in una conseguenza processuale concreta: se l’incarico alla riscossione viene conferito direttamente a un soggetto non abilitato, l’azione monitoria rischia di cadere per difetto di rappresentanza, con revoca del decreto ingiuntivo.
È un approccio che, piaccia o meno, riallinea la pratica di mercato alla logica originaria della normativa: la cartolarizzazione non è solo una tecnica di finanza strutturata, ma un’operazione che richiede presidi di trasparenza e controllo, perché incide su risparmio, investitori e corretto funzionamento del mercato. In questo senso, la “forma” dell’incarico di servicing non è formalismo; è sostanza giuridica.

