Il freno amministrativo alla “Città 30”: analisi della sentenza TAR Emilia Romagna n. 126/2026 sui limiti di velocità e l’obbligo di motivazione puntuale
La recente pronuncia del Tribunale Amministrativo Regionale dell’Emilia Romagna, depositata con sentenza n. 126 del 20 gennaio 2026, segna un punto di svolta ermeneutico nel dibattito sulla mobilità urbana e sui poteri sindacali in materia di circolazione stradale. Al centro della disputa vi è la legittimità dei provvedimenti comunali che estendono il limite di velocità di 30 km/h alla quasi totalità della rete viaria urbana. La decisione dei giudici amministrativi bolognesi non si limita a censurare un singolo atto, ma traccia un perimetro giuridico netto entro il quale le amministrazioni locali devono muoversi, sancendo il principio che la sicurezza stradale non può essere perseguita attraverso divieti generalizzati e privi di una specifica istruttoria tecnica. Il caso di Bologna, dunque, diventa il paradigma giuridico per tutte le altre metropoli italiane, da Milano a Roma, che intendano approcciare il modello della “Città 30”.
Il rapporto tra regola ed eccezione nel Codice della Strada
Il cuore del ragionamento giuridico sviluppato dal TAR risiede nella gerarchia delle fonti e nella lettura sistematica dell’articolo 142 del Codice della Strada. Il legislatore nazionale ha stabilito che, all’interno dei centri abitati, il limite di velocità ordinario è fissato a 50 km/h. Tale soglia rappresenta il punto di equilibrio individuato dalla legge statale per garantire la fluidità della circolazione. La sentenza n. 126/2026 ribadisce con forza che il potere dell’ente proprietario della strada di abbassare tale limite non è assoluto né arbitrario, bensì una deroga che, in quanto tale, deve essere interpretata restrittivamente. Trasformare l’eccezione (i 30 km/h) in regola, applicandola indiscriminatamente all’intero tessuto urbano, configura un eccesso di potere e una violazione della riserva di legge statale. Il Comune non può, attraverso ordinanze sindacali, sovvertire la normativa primaria, ma deve operare all’interno degli spazi di discrezionalità tecnica che la stessa gli concede.
L’obbligo della motivazione “strada per strada”
L’aspetto più incisivo della pronuncia riguarda il modus operandi amministrativo. Il giudice amministrativo ha censurato la pratica dei provvedimenti “cumulativi”, ovvero quelle ordinanze che impongono restrizioni su intere zone senza distinguere le peculiarità delle singole arterie. Affinché la riduzione del limite di velocità sia legittima, l’Amministrazione è tenuta a fornire una motivazione analitica e puntuale per ogni singolo tratto stradale interessato dal provvedimento. Non è sufficiente richiamare genericamente esigenze di tutela ambientale o di sicurezza pedonale; è necessario dimostrare, attraverso dati tecnici, perché in quella specifica via il limite ordinario di 50 km/h risulti inadeguato o pericoloso. Questa “atomizzazione” dell’istruttoria impedisce l’applicazione di divieti a tappeto e costringe i Comuni a un’analisi granulare del territorio. La mancanza di tale specificità vizia l’atto per difetto di istruttoria e di motivazione, rendendolo annullabile.
Quando è legittimo imporre il limite di 30 km/h: i criteri tecnici
Alla luce della sentenza, l’imposizione del limite a 30 km/h è possibile e legittima solo in presenza di determinate condizioni oggettive che rendano la strada inidonea a sopportare velocità superiori. Le caratteristiche che giustificano tale limitazione devono essere documentate e possono includere la ridotta larghezza della carreggiata, l’assenza di marciapiedi o la presenza di marciapiedi promiscui non protetti, un andamento tortuoso del tracciato che riduce la visibilità, o la prossimità immediata di luoghi sensibili quali istituti scolastici, ospedali, parchi giochi o centri di aggregazione per soggetti vulnerabili. Anche l’elevata incidentalità pregressa, suffragata da statistiche precise, costituisce un valido presupposto tecnico. Tuttavia, tali elementi devono essere valutati in concreto. Non si può presumere la pericolosità di una strada a scorrimento veloce o di un’arteria di collegamento interquartiere sol perché inserita nel perimetro urbano. Se la strada ha caratteristiche costruttive tali da consentire il transito sicuro a 50 km/h (ad esempio, carreggiate separate, attraversamenti protetti, buona visibilità), l’abbassamento del limite risulta illegittimo e sproporzionato rispetto al fine perseguito.
La procedura corretta per le Amministrazioni Comunali
Per conformarsi al dettato del TAR Emilia Romagna, i Comuni italiani devono ora rivedere radicalmente le proprie procedure amministrative. L’iter corretto non può più partire dalla definizione di una “zona” astratta, ma deve procedere con una mappatura tecnica della viabilità. Per ogni singola strada o tratto omogeneo su cui si intende intervenire, l’ufficio tecnico comunale deve redigere una relazione che evidenzi le specificità morfologiche e funzionali che impongono la deroga al limite dei 50 km/h. Tale relazione deve confluire nella motivazione del provvedimento finale. L’ordinanza non potrà limitarsi a formule di stile, ma dovrà dare conto del bilanciamento degli interessi effettuato: da un lato la sicurezza e l’ambiente, dall’altro il diritto alla circolazione e la fluidità del traffico, garantita dalle direttive ministeriali. In sostanza, l’onere della prova si ribalta sull’Amministrazione: non è il cittadino a dover dimostrare che il limite è irragionevole, ma è il Comune a dover provare che il limite ordinario è insicuro.
Conclusioni: verso una mobilità ragionata
La sentenza n. 126 del 20 gennaio 2026 non sancisce la fine delle “Zone 30”, ma ne impone una razionalizzazione giuridica. La sicurezza stradale rimane un obiettivo primario, ma deve essere perseguita attraverso strumenti amministrativi ineccepibili sotto il profilo della legittimità. Il monito che arriva da Bologna è chiaro: le politiche di mobilità sostenibile non possono tradursi in posizioni ideologiche scollegate dalla realtà infrastrutturale. Servono dati, perizie e motivazioni sartoriali. Solo un approccio che rispetti la specificità di ogni singola arteria viaria potrà superare il vaglio della giustizia amministrativa e garantire, al contempo, la sicurezza dei cittadini e la certezza del diritto.
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