Giurisprudenza consumatori

Cass., Sez. I civile, ord. 22 gennaio 2026, n. 1403

Massima redazionale

È ammissibile la rinuncia al ricorso per cassazione (art. 390 c.p.c.) con estinzione del giudizio e spese compensate in conformità all’accordo delle parti; in tale evenienza non sussistono i presupposti per l’ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002, misura di carattere eccezionale riferita alle sole ipotesi di rigetto, inammissibilità o improcedibilità. L’enunciazione del principio di diritto nell’interesse della legge (art. 363, comma 3, c.p.c.) richiede una valutazione di opportunità che, ove la questione presenti profili inediti e complessi di diritto eurounitario, può esigere la trattazione in pubblica udienza; non è, dunque, automatica nel caso di estinzione per rinuncia.


Fatti di causa (sintesi)

In seguito all’apertura (2014) di una procedura principale di insolvenza in Francia e di una procedura secondaria in Italia (Tribunale di Verona) nei confronti di ABK Italia S.p.A., la curatela italiana agiva ex artt. 2393, 2394 c.c. e 146, co. 2, l. fall. contro amministratori e sindaci dinanzi alla Sezione imprese di Venezia. Il difetto di giurisdizione del giudice italiano e il difetto di legittimazione attiva del curatore venivano disattesi in primo e secondo grado. Proposto ricorso per cassazione da due amministratori, i ricorrenti rinunciavano al ricorso (transazione del 28.10.2024), con accettazione della controparte e richiesta di spese compensate. Il P.G. chiedeva, nonostante la rinuncia, l’enunciazione di un principio ex art. 363, comma 3, c.p.c., sulla giurisdizione del giudice italiano in azioni di responsabilità “derivanti direttamente” dalla procedura secondaria ex Reg. (CE) n. 1346/2000. La Corte dichiarava l’estinzione e non enunciava alcun principio, compensando le spese e escludendo l’ulteriore contributo.

Questioni

  1. Presupposti, effetti e regime delle spese nell’estinzione per rinuncia in cassazione (artt. 390 e 391 c.p.c.; art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002).

  2. Spazio applicativo dell’art. 363, comma 3, c.p.c. (principio nell’interesse della legge) in presenza di rinuncia e di questioni eurounitarie di particolare novità.

  3. (sul piano sostanziale, solo evocata) la giurisdizione nelle azioni di responsabilità degli organi sociali promosse dalla procedura secondaria ex Reg. 1346/2000.

Ragioni della decisione

a) Estinzione e spese

Accertata la rinuncia rituale e la accettazione della controparte, la Corte dichiara l’estinzione del giudizio (art. 390 c.p.c.). La compensazione delle spese è giustificata dall’accordo delle parti e dall’effetto preclusivo dell’accettazione (art. 391, co. 4, c.p.c.). L’ulteriore contributo unificato non è dovuto poiché la norma (art. 13, co. 1-quater) si applica solo a provvedimenti di rigetto, inammissibilità o improcedibilità, avendo natura sanzionatoria e non estensibile all’estinzione per rinuncia.

b) Principio nell’interesse della legge

Pur a fronte della richiesta del P.G., la Corte nega l’enunciazione ex art. 363, co. 3, c.p.c., valorizzando la novità e la complessità della questione eurounitaria prospettata (riparto di giurisdizione nelle azioni “derivate” dalla procedura secondaria), ritenendo più opportuna una futura discussione in pubblica udienza, non potendosi utilizzare il canale dell’interesse della legge come surrogato del giudizio rescindente.

Principi (ricavabili) dalla decisione

  1. «L’estinzione del giudizio di cassazione per rinuncia con accettazione determina la compensazione delle spese secondo l’assetto concordato dalle parti e esclude l’applicazione dell’art. 13, co. 1-quater, d.P.R. 115/2002

  2. «L’art. 363, co. 3, c.p.c. non impone l’enunciazione del principio di diritto nonostante l’estinzione: essa è oggetto di scelta discrezionale della Corte e può essere differita quando la questione, specie se di diritto UE, richieda la pubblica udienza per un più ampio confronto nomofilattico.»

Osservazioni

La pronuncia ha un rilievo pratico duplice. Processuale: ribadisce la tenuta garantistica dell’istituto della rinuncia in cassazione, preservando l’accordo delle parti sulle spese e impedendo applicazioni estensivo-sanzionatorie del contributo. Nomofilattico: segnala che l’interesse della legge non è un automatismo rimediale quando il processo si estingue, in particolare se la questione involge il rapporto tra giurisdizione nazionale e procedimenti transfrontalieri di insolvenza. Laddove simili questioni ricorrano, la sede fisiologica resta la pubblica udienza, anche per l’eventuale attivazione di un dialogo con la giurisprudenza dell’Unione.

Ricadute operative

  • Curatele e difese nelle insolvenze transfrontaliere: la scelta del foro e della giurisdizione per azioni di responsabilità connesse alla procedura secondaria richiede una strategia anticipata; l’eventuale transazione in cassazione consente di governare le spese senza aggravii di contributo.

  • Avvocati in cassazione: in caso di accordo transattivo, la rinuncia tempestiva, accettata, evita i rischi dell’ulteriore contributo e consente una chiusura processuale coerente con l’assetto negoziale.

  • Uffici giudiziari: la selezione delle questioni da trattare in pubblica udienza conferma la funzione ordinante della Suprema Corte rispetto a temi eurounitari di nuova emersione, che meritano scrutinio pieno.


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