Cass., Sez. V tributaria, ord. 1° gennaio 2026, n. 60
Massima redazionale
Nel contenzioso tributario:
a) la riduzione percentuale dei compensi ex parametri forensi è consentita quando il giudice espliciti le ragioni di semplicità della lite e del suo valore, mentre non è sindacabile in legittimità la mera quantificazione adeguatamente motivata;
b) se il ricorso sia stato proposto con reclamo-mediazione, il giudice deve valutare l’eventuale maggiorazione del 50% delle spese in favore della parte vittoriosa;
c) la soccombenza non è esclusa dalla contumacia della parte perdente: il giudice deve comunque pronunciare sulle spese del grado, e la parte interamente vittoriosa non può esserne gravata, neppure in minima parte;
d) ove la decisione ometta tali verifiche, consegue la cassazione con rinvio per nuova liquidazione.
Fatti essenziali
Il contribuente impugnava un’intimazione di pagamento deducendo la mancata notifica della cartella presupposta e, in subordine, la prescrizione. In primo grado il ricorso veniva accolto con compensazione delle spese. In appello, la Commissione regionale: (i) liquidava le spese del primo grado in misura ridotta del 50% rispetto ai parametri, richiamando il modesto valore della lite e la semplicità delle questioni; (ii) nulla disponeva sulle spese del grado di appello per la contumacia dell’Agenzia. Il contribuente ricorreva in cassazione censurando sia la riduzione dei compensi, sia l’omessa liquidazione delle spese di appello, deducendo inoltre la mancata applicazione della maggiorazione dovuta in caso di reclamo-mediazione.
Questioni di diritto
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Se la riduzione dei compensi ai sensi dei parametri forensi esiga una motivazione specifica e in che limiti sia sindacabile in cassazione.
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Se, in presenza di reclamo-mediazione, il giudice debba considerare la maggiorazione del 50% delle spese.
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Se la contumacia della parte soccombente escluda una pronuncia sulle spese del grado di appello.
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Quali siano gli effetti processuali dell’omessa pronuncia sulle spese.
Ragioni della decisione
a) Riduzione dei compensi parametrali
La Suprema Corte conferma la legittimità del dimezzamento disposto dal giudice regionale, poiché sorretto da motivazione ancorata al valore esiguo della lite e alla semplicità delle questioni. In tale cornice non ricorre violazione di legge: si tratta di valutazione discrezionale, non censurabile in sede di legittimità quando l’apparato argomentativo superi la soglia del minimo costituzionale.
b) Maggiorazione per reclamo-mediazione
È invece fondato il rilievo secondo cui il giudice di merito avrebbe dovuto verificare e, se del caso, applicare la maggiorazione del 50% delle spese in ragione dell’attivazione della procedura di reclamo-mediazione che aveva preceduto il giudizio. L’omesso esame di tale profilo integra violazione di legge.
c) Spese del grado di appello e contumacia
Parimenti fondato è il motivo relativo alle spese dell’appello: la contumacia dell’Agenzia non comporta l’esonero da spese, giacché la soccombenza si misura sull’aver dato causa al processo. Avendo il contribuente vinto in appello, il giudice avrebbe dovuto provvedere anche su tali spese, applicando il criterio della integrale rifusione in favore della parte interamente vittoriosa.
d) Esito
La Corte accoglie il ricorso nei limiti indicati, cassa la sentenza e rinvia al giudice regionale in diversa composizione affinché: (i) riesamini le spese del primo grado tenendo conto della maggiorazione per reclamo-mediazione; (ii) liquidi le spese del grado di appello; (iii) provveda anche alle spese del giudizio di legittimità.
Principi di diritto
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«La riduzione percentuale dei compensi forensi è sindacabile in cassazione solo per violazione di legge o motivazione apparente; è legittima se il giudice di merito indica le ragioni, correlate a valore e semplicità della lite.»
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«In presenza di reclamo-mediazione, il giudice deve considerare la maggiorazione delle spese prevista in favore della parte vittoriosa; l’omesso esame determina cassazione.»
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«La contumacia della parte soccombente non esclude la condanna alle spese del grado: la parte interamente vittoriosa non può essere gravata, nemmeno in minima parte.»
Osservazioni
La pronuncia consolida un assetto coerente della regolazione delle spese nel processo tributario:
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rafforza il perimetro discrezionale del giudice nella quantificazione, purché sia offerta una motivazione puntuale;
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impone, dove il procedimento sia stato preceduto da reclamo-mediazione, l’esplicita verifica della relativa maggiorazione;
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ribadisce la centralità del principio di soccombenza anche a fronte di contumacia, evitando che quest’ultima divenga strumento di elusione degli oneri di rifusione.
Sul piano operativo, la difesa della parte vittoriosa dovrà documentare l’attivazione del reclamo-mediazione e domandare espressamente la maggiorazione; i giudici di merito, in caso di accoglimento, dovranno liquidare le spese di tutti i gradi interessati, motivando su eventuali riduzioni rispetto ai parametri.
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