CGT Lazio, Sez. 9, sent. 29 ottobre 2025, n. 6589
Massima
Nel giudizio di rinvio sull’impugnazione di un’intimazione di pagamento, la prova – anche sopravvenuta in appello – della rituale notificazione di pregresse intimazioni inerenti alle cartelle presupposte determina la definitività delle relative pretese e restringe il thema decidendum ai soli vizi propri dell’intimazione oggetto di causa. La notificazione via PEC è valida sia come duplicato informatico dell’atto nativo digitale sia come copia informatica dell’originale cartaceo; eventuali irregolarità non ne determinano l’inesistenza, risolvendosi in nullità sanabile per raggiungimento dello scopo. La compensazione delle spese è giustificata quando la prova decisiva venga offerta solo nel grado d’appello.
Quadro fattuale e processuale
La contribuente riassumeva l’appello dopo cassazione con rinvio che aveva rimosso una preclusione in rito, riproponendo le eccezioni sulla mancata notifica delle cartelle sottese, sulla prescrizione e sull’inesistenza della notifica dell’intimazione eseguita via PEC. L’Agenzia si costituiva per il rigetto. In sede di rinvio la Corte regionale valorizza che, nel precedente grado, l’agente della riscossione aveva prodotto documentazione idonea a dimostrare la notifica di più intimazioni riferite alle cartelle sottostanti, così colmando il deficit probatorio rilevato in prime cure.
Perimetro del rinvio e oggetto dell’accertamento
L’effetto rescindente ha la funzione di riaprire il giudizio nei limiti tracciati dalla Corte di cassazione. Venuta meno l’inammissibilità dichiarata in precedenza, restava da scrutinare il merito dell’impugnazione dell’intimazione. La Corte regionale chiarisce che l’oggetto del riesame non può prescindere dalle risultanze documentali medio tempore acquisite: la verifica sulla catena notificatoria degli atti presupposti diviene decisiva per definire il raggio dell’impugnazione residua.
Produzione documentale in appello e ricadute sulla prescrizione
La produzione in appello delle relate di notifica delle precedenti intimazioni è ritenuta ammissibile e, soprattutto, sufficiente a dimostrare sia l’avvenuta rituale notificazione degli atti richiamati, sia l’effetto interruttivo del decorso prescrizionale. L’accertata sequenza notificatoria, scandita da più intimazioni riferibili alle singole cartelle, spezza il decorso del termine e consente di affermare la stabilizzazione delle pretese recate dagli atti prodromici. Ne discende la non esaminabilità, nel presente giudizio, di censure che indirettamente mirino a rimettere in discussione quelle pretese, ormai consolidate.
Definitività delle pretese e limiti oggettivi dell’impugnazione dell’intimazione
Una volta cristallizzata la validità notificatoria delle cartelle e delle pregresse intimazioni, trova applicazione il principio secondo cui l’intimazione di pagamento è impugnabile soltanto per vizi propri. Ciò comporta che il giudice debba arrestarsi dinanzi a doglianze che veicolano, per via mediata, contestazioni sull’an o sul quantum accertato negli atti presupposti. Il controllo si concentra quindi sulla legittimità intrinseca dell’intimazione attinta, tanto nei suoi elementi formali quanto nella correttezza dell’iter notificatorio specifico.
Notifica via PEC, forma dell’atto e teoria della nullità sanabile
La decisione affronta la questione della validità della notificazione telematica dell’intimazione, riaffermando la piena equivalenza funzionale tra l’invio di un duplicato informatico dell’atto digitale e la trasmissione, in formato PDF, della copia informatica dell’originale cartaceo. In entrambe le ipotesi, il fulcro è la certezza della provenienza dell’atto e della sua consegna al destinatario. La eventuale violazione di regole formali non trasfigura l’atto in inesistente: l’irritualità integra una nullità che si considera sanata ove l’atto abbia comunque raggiunto il proprio scopo, attestato dalla conoscenza effettiva da parte del destinatario. In tale cornice, la censura di inesistenza della notifica è respinta.
Regolazione delle spese e criterio equitativo
La Corte compensa integralmente le spese dell’intero giudizio, richiamando la circostanza che la prova dirimente delle notifiche degli atti prodromici è stata offerta solo in secondo grado. La soluzione recepisce un criterio di equità che bilancia l’esito finale con la condotta processuale delle parti, evitando un aggravio integrale a carico della parte soccombente quando l’iniziativa probatoria decisiva sia maturata tardivamente.
Osservazioni sistematiche e operative
La pronuncia ribadisce l’architettura del contenzioso sulla riscossione: la linea di demarcazione tra vizi propri dell’intimazione e questioni attinenti agli atti presupposti è invalicabile quando la catena notificatoria sia dimostrata e l’effetto interruttivo della prescrizione risulti provato. Sul piano pratico, per l’agente della riscossione emerge l’esigenza di presidiare la filiera degli atti con una documentazione tempestiva e completa, consapevole che anche una produzione tardiva, se ammissibile, può mutare l’esito del giudizio ma incide sulla regolazione delle spese. Per il contribuente, l’efficacia difensiva si sposta sulla verifica rigorosa dei vizi propri dell’intimazione (contenuto, motivazione, tempestività, legittimazione e prova della consegna telematica), poiché la contestazione mediata delle cartelle non può più trovare ingresso una volta consolidatane la ritualità.

