Mutui in Franchi Svizzeri e clausole abusive: il Tribunale di Napoli sancisce la nullità per difetto di trasparenza e ridetermina il debito al tasso legale
Il contenzioso bancario relativo ai mutui indicizzati in valuta estera, segnatamente quelli legati all’andamento del Franco Svizzero (CHF), continua a rappresentare uno dei fronti più caldi della giurisprudenza di merito. La recente sentenza emessa dalla II Sezione Civile del Tribunale di Napoli in data 16 gennaio 2026 segna un punto di svolta significativo nella tutela del contraente debole. Il Giudice partenopeo, superando le eccezioni formali degli istituti di credito, ha accolto la domanda dei mutuatari dichiarando la nullità delle clausole di indicizzazione per violazione del principio di trasparenza sostanziale imposto dal Codice del Consumo. La pronuncia si segnala non solo per l’iter logico-giuridico adottato nell’accertamento della vessatorietà, ma soprattutto per la sanzione applicata: la riespansione del debito al solo valore nominale in euro, maggiorato dei soli interessi legali, con esclusione totale della rivalutazione valutaria.
Il fatto: l’alea occulta e l’esplosione del debito residuo
La vicenda processuale trae origine da un contratto di mutuo stipulato nel 2007 per l’importo di 180.000 euro, caratterizzato da un complesso meccanismo di doppia indicizzazione: il tasso di interesse era ancorato al Libor Franco Svizzero, mentre il capitale residuo subiva le fluttuazioni del tasso di cambio Euro/CHF. A distanza di dieci anni dalla stipula, i mutuatari si sono trovati di fronte a un paradosso finanziario drammatico: nonostante il regolare pagamento delle rate, la richiesta di estinzione anticipata formulata alla banca evidenziava un debito residuo di oltre 204.000 euro, superiore al capitale originariamente erogato. L’istituto di credito imputava tale anomalia a una “rivalutazione” di oltre 57.000 euro dovuta all’apprezzamento della valuta elvetica. I consumatori hanno dunque agito in giudizio lamentando, tra l’altro, la nullità delle clausole contrattuali (artt. 4 e 7) per indeterminatezza dell’oggetto e vessatorietà, stante l’impossibilità di comprendere la reale portata economica dell’alea assunta.
Il cuore della decisione: trasparenza formale vs trasparenza sostanziale
Il Tribunale, respingendo le difese della banca che insisteva sulla chiarezza formale del testo contrattuale e sulla prescrizione dell’azione risarcitoria precontrattuale, ha incentrato la propria ratio decidendi sulla disciplina consumeristica. Il Giudice ha preliminarmente rigettato la tesi della nullità per indeterminatezza dell’oggetto ex art. 1346 c.c. e 117 TUB, rilevando che, sotto un profilo strettamente matematico, il tasso era determinabile per relationem attraverso parametri oggettivi che non lasciavano margini di discrezionalità alla banca.
Tuttavia, l’analisi si è spostata sul piano della vessatorietà ai sensi degli artt. 33 e seguenti del Codice del Consumo. La sentenza ribadisce un principio di matrice eurounitaria: la trasparenza non coincide con la mera intelligibilità grammaticale delle clausole. È necessaria una interpretazione assiologica che verifichi se il consumatore medio sia stato posto nella condizione concreta di valutare le conseguenze economiche del contratto. Nel caso di specie, le clausole impugnate, pur essendo formalmente chiare, celavano un meccanismo di funzionamento talmente complesso da impedire ai mutuatari – consumatori medi – di comprendere come l’interazione tra tasso di interesse e tasso di cambio potesse generare un aumento incontrollato del capitale da restituire. Tale opacità informativa ha generato un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, rendendo le clausole abusive e, pertanto, nulle.
La sanzione civile: dal tasso sostitutivo TUB al tasso legale ex art. 1277 c.c.
L’aspetto più dirompente della sentenza riguarda le conseguenze della nullità. Solitamente, in casi analoghi, si invoca l’applicazione del tasso sostitutivo BOT previsto dall’art. 117, comma 7, del TUB. Il Tribunale di Napoli ha invece operato una scelta ermeneutica diversa e più radicale. Poiché la nullità deriva dall’applicazione dell’art. 36 del Codice del Consumo (nullità di protezione), la sanzione consiste nell’espulsione della clausola viziata dal regolamento contrattuale e nella riespansione della norma codicistica generale che era stata derogata.
Venuto meno il meccanismo di indicizzazione valutaria, torna applicabile il principio nominalistico sancito dall’art. 1277 c.c., secondo il quale i debiti pecuniari si estinguono con moneta avente corso legale nello Stato al tempo del pagamento e per il loro valore nominale. Di conseguenza, il Giudice ha rideterminato il rapporto stabilendo che gli attori devono restituire alla banca esclusivamente la somma mutuata di 180.000 euro, maggiorata dei soli interessi al saggio legale vigente tempo per tempo, eliminando in toto la rivalutazione dovuta al cambio.
Conclusioni
La sentenza del 16 gennaio 2026 rappresenta un precedente di assoluto rilievo. Essa conferma che nei contratti B2C (Business to Consumer) l’istituto di credito non può trincerarsi dietro la correttezza formale degli algoritmi finanziari. Se il rischio cambio viene traslato sul cliente attraverso clausole opache che ne celano la potenzialità devastante sul piano dell’ammortamento, il contratto va riscritto dal Giudice. La sostituzione del tasso indicizzato con il tasso legale costituisce una sanzione civile efficace, capace di ripristinare l’equilibrio sinallagmatico violato e di liberare il mutuatario dalla “trappola” della valuta estera. Il Tribunale ha infine disposto la compensazione delle spese di lite in ragione della complessità della materia e dell’accoglimento parziale della domanda.

