CGT Roma, Sez. XX, 27 maggio 2025
Massima
La mancata prova della notificazione degli atti presupposti comporta la nullità dell’atto consequenziale di riscossione, giacché la sequenza procedimentale tributaria richiede che la pretesa sia portata a conoscenza del contribuente mediante una progressione di atti ritualmente notificati, condizione necessaria per l’effettivo esercizio del diritto di difesa; in presenza di contumacia dell’ente impositore, opera il principio di non contestazione in ordine ai fatti allegati dalla parte ricorrente.
Fatti e oggetto del giudizio
Il giudizio trae origine dall’impugnazione di due solleciti di pagamento relativi all’IMU per l’anno d’imposta 2016. La contribuente deduceva, in via principale, l’inesistenza giuridica e, comunque, la nullità dei solleciti per omessa o invalida notificazione degli avvisi di accertamento prodromici, con ulteriori censure sulla motivazione degli atti, sull’esenzione per abitazione principale, sui profili sanzionatori e sulla prescrizione. L’ente locale rimaneva non costituito, senza dunque offrire alcuna dimostrazione della regolarità della catena notificatoria degli atti presupposti evocati nei solleciti.
Il perimetro della cognizione: sequenza degli atti e diritto di difesa
La Corte valorizza la natura sequenziale del procedimento di formazione della pretesa impositiva. L’ordinamento assegna agli atti presupposti una funzione di emersione e progressiva esternazione della pretesa, volta a consentire al contribuente un contraddittorio effettivo. La mancanza della notificazione dell’atto che fonda la successiva pretesa rende il percorso procedimentale incompleto e incide sulla validità dell’atto che di quel presupposto costituisce derivazione necessaria. Il sistema, infatti, tollera l’impugnazione dell’atto consequenziale anche al solo fine di far valere il vizio derivato per omissione dell’atto anteriore, proprio per evitare che il contribuente subisca pretese mai introdotte nel suo orizzonte di conoscibilità processuale.
Onere della prova e principio di non contestazione
Muovendo da tale architettura, il Collegio pone a carico dell’amministrazione l’onere di comprovare l’avvenuta notificazione degli avvisi richiamati nei solleciti. La non costituzione dell’ente si traduce, sul piano processuale, in un duplice effetto: da un lato, l’assenza di qualsiasi supporto probatorio idoneo a dimostrare la regolarità delle notifiche; dall’altro, l’operatività del principio di non contestazione rispetto alle allegazioni specifiche della parte ricorrente. Ne risulta che il fatto impeditivo della validità degli atti impugnati – ossia l’omessa notificazione degli avvisi prodromici – è dato per acquisito, con conseguente invalidità dei solleciti stessi.
Conseguenze sulla validità degli atti impugnati
Accertata la carenza della prova notificatoria, la Corte dichiara la nullità dei solleciti di pagamento. L’esito discende non da un controllo meramente formale, ma dalla lesione del diritto di difesa che il modello legale preserva attraverso la rituale sequenza degli atti. Restano assorbite le ulteriori censure spiegate dalla ricorrente, giacché la caducazione degli atti consequenziali, per invalidità derivata, esaurisce la materia del contendere senza necessità di affrontare questioni di merito sull’an o sul quantum dell’imposizione.
Regime delle spese e criterio equitativo
La decisione si chiude con la compensazione delle spese di lite. Tale soluzione, pur a fronte dell’accoglimento del ricorso, viene giustificata dall’assenza di un esame sul merito della pretesa e dall’incertezza sulle ragioni della mancata difesa dell’ente. La scelta conferma che il criterio della soccombenza può essere temperato da valutazioni di equità collegate all’andamento processuale e alla natura del vizio rilevato.
Considerazioni sistematiche e indicazioni operative
La pronuncia ribadisce la centralità della prova della notificazione nella dinamica del contenzioso sugli atti della riscossione e, più in generale, sull’intera filiera dell’accertamento. Per gli enti impositori si conferma l’esigenza di presidiare, con documentazione completa e immediatamente intellegibile, ogni snodo notificatorio degli atti presupposti, poiché la loro carenza si riverbera in via derivata sulla validità degli atti successivi. Per i contribuenti si rafforza la strategia processuale che investe tempestivamente i profili notificatori, anche attraverso l’impugnazione dell’atto consequenziale per far valere la mancanza del presupposto, evitando che pretese non ritualmente portate a conoscenza assumano stabilità di fatto. In termini più ampi, la decisione dà continuità a un indirizzo volto a preservare la funzione garantistica del procedimento tributario, nel quale forma e sostanza non si contrappongono ma concorrono a realizzare la tutela effettiva del contribuente.

