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Cessioni in blocco e NPL: il Tribunale di Prato ferma le pretese “fantasma”. Prescrizione decennale e onere della prova rigoroso sulla titolarità del credito ceduto.

Il contenzioso avente ad oggetto i crediti deteriorati (NPL) derivanti da operazioni di cartolarizzazione bancaria continua a fornire spunti di estremo interesse per la giurisprudenza di merito. Con una recente e articolata sentenza emessa il 9 novembre 2025, il Tribunale di Prato ha tracciato una linea di demarcazione netta tra la procedura formale di cessione in blocco e la necessaria prova sostanziale della titolarità del credito, accogliendo l’opposizione di un debitore e dichiarando l’inefficacia dell’azione esecutiva per intervenuta prescrizione e carenza probatoria. La pronuncia si segnala per il rigore con cui applica i principi di diritto in materia di interruzione della prescrizione post-estinzione del processo esecutivo e per la puntuale disamina dell’onere della prova ex art. 58 TUB.

Il caso: la “resurrezione” tardiva del credito bancario

La vicenda processuale trae origine da un’opposizione all’esecuzione presso terzi promossa da un fideiussore/garante. Il credito originario derivava da un mutuo fondiario del 2004, risolto nel 2006. Dopo una prima procedura esecutiva immobiliare, dichiarata estinta nel gennaio 2011 per parziale soddisfacimento, il credito residuo era rimasto “dormiente” per oltre un decennio. Solo nel maggio 2021, una società veicolo (SPV), asserita cessionaria del credito, notificava un nuovo atto di precetto. Il debitore opponeva l’esecuzione eccependo, tra l’altro, la prescrizione decennale del credito e il difetto di legittimazione attiva della cessionaria, la quale non aveva fornito prova certa dell’inclusione dello specifico rapporto nell’operazione di cessione in blocco.

Prescrizione ed estinzione del processo esecutivo: il dies a quo

Il cuore giuridico della decisione risiede nell’accertamento dell’avvenuta prescrizione. Il Tribunale di Prato ha ribadito un principio fondamentale: l’effetto interruttivo permanente della prescrizione, tipico della pendenza del giudizio (art. 2945 c.c.), viene meno qualora il processo si estingua. In tal caso, l’effetto interruttivo degrada a istantaneo e il nuovo termine di prescrizione inizia a decorrere dalla data dell’ultimo atto interruttivo valido. Nel caso di specie, essendo la precedente esecuzione estinta il 24 gennaio 2011, il termine decennale (art. 2946 c.c.) scadeva nel gennaio 2021. L’azione esecutiva intrapresa nel maggio 2021 risultava dunque tardiva, salvo la prova di validi atti interruttivi medio tempore.

Il Giudice ha ritenuto inidonea a interrompere la prescrizione una diffida inviata nel marzo 2020. Tale atto, infatti, indicava un importo diverso rispetto alle precedenti comunicazioni e faceva riferimento a un numero identificativo del credito non correlabile al mutuo originario. La sentenza riafferma che, affinché un atto abbia efficacia interruttiva ex art. 2943 c.c., non è sufficiente una generica richiesta di pagamento, ma è necessaria l’esplicitazione inequivocabile della pretesa, con chiara indicazione del titolo e del soggetto obbligato. L’incertezza sull’oggetto della richiesta priva l’atto della capacità di costituire in mora il debitore.

La prova della titolarità nelle cessioni in blocco: l’insufficienza della Gazzetta Ufficiale

Di particolare rilievo è la parte della motivazione dedicata alla legittimazione attiva della società cessionaria. Il Tribunale si allinea al consolidato orientamento della Corte di Cassazione (sentenze n. 24798/2020, n. 3405/2024), chiarendo che la mera pubblicazione dell’avviso di cessione in Gazzetta Ufficiale ex art. 58 TUB assolve solo alla funzione pubblicitaria per l’opponibilità ai terzi e per il mantenimento dei privilegi, ma non costituisce prova sufficiente dell’effettiva titolarità dello specifico credito in caso di contestazione.

Il Giudice pratese ha statuito che, a fronte della specifica contestazione del debitore, la società che si afferma cessionaria ha l’onere di produrre:

  1. Il contratto di cessione integrale, munito degli allegati che elencano le singole posizioni cedute (o criteri di individuazione certi e non generici).

  2. In alternativa, una dichiarazione confessoria del cedente che confermi l’avvenuta cessione di quel preciso credito.

Nel giudizio in esame, la documentazione prodotta dalla società di recupero crediti è stata giudicata carente e contraddittoria. Le incongruenze rilevate tra i numeri identificativi del rapporto citati nei vari atti (NDG diversi, numeri di contratto non coincidenti tra diffide e atti di cessione) hanno generato un quadro di incertezza insuperabile. Il Tribunale ha concluso che tale opacità documentale non soddisfa l’onere probatorio a carico del creditore procedente, minando alla base la legittimazione ad agire.

Conclusioni e soccombenza

L’accoglimento dell’eccezione di prescrizione, ritenuta assorbente rispetto alle altre questioni (inclusa l’eccezione di nullità della fideiussione per violazione della normativa antitrust, pur sollevata dall’opponente), ha comportato la dichiarazione di inefficacia del precetto e del pignoramento. La sentenza rappresenta un monito severo per gli operatori del mercato NPL: l’acquisto di portafogli di crediti deteriorati non esime il cessionario dal dovere di conservare e produrre in giudizio una documentazione rigorosa che attesti la “catena” dei trasferimenti (chain of title). In assenza di tale prova, o in presenza di atti interruttivi generici e imprecisi, il debitore può validamente paralizzare l’azione di recupero, ottenendo, come nel caso deciso dal Tribunale di Prato, anche la condanna della controparte alla rifusione delle spese processuali.



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