Mutuo fondiario e clausole di rischio: la Corte d’Appello di Venezia ferma il precetto fondato su una clausola risolutiva vessatoria
Nel panorama del contenzioso bancario, la tutela del consumatore continua a rappresentare un argine fondamentale contro l’automatismo delle procedure di recupero crediti, anche quando queste si fondano su titoli apparentemente solidi come i contratti di mutuo fondiario stipulati per atto pubblico. Con la sentenza n. 2914 pubblicata il 6 ottobre 2025, la Seconda Sezione Civile della Corte d’Appello di Venezia ha pronunciato una decisione di notevole rilievo sistematico, accogliendo l’appello dei debitori e dichiarando la nullità dell’atto di precetto intimato da una banca (e dalla sua cessionaria) in forza di una clausola contrattuale giudicata abusiva. La pronuncia si distingue per la netta distinzione operata tra i rimedi della risoluzione contrattuale e della decadenza dal beneficio del termine, nonché per il rigore con cui applica la disciplina consumeristica anche ai contratti rogati da notaio.
La legittimazione del cessionario nelle operazioni di cartolarizzazione
In via preliminare, la Corte veneta ha affrontato l’eccezione, ormai classica in materia di NPL, relativa alla prova della titolarità del credito in capo alla società veicolo (SPV) cessionaria. I Giudici hanno confermato l’orientamento secondo cui, pur non essendo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale ex art. 58 TUB prova costitutiva dell’esistenza del contratto di cessione, essa può assurgere a elemento probatorio sufficiente quando l’inclusione dello specifico credito non sia contestata nella sua esistenza, ma solo nella sua identificazione. Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto raggiunta la prova della legittimazione attiva grazie alla produzione di una dichiarazione scritta della banca cedente che attestava l’inclusione del rapporto specifico nella cessione, tutelando così il debitore dal rischio di un doppio pagamento. Superato questo scoglio preliminare, l’attenzione del Collegio si è spostata sul cuore della controversia contrattuale.
La clausola di “pericolo” e la distinzione tra Risoluzione e Decadenza dal Termine
Il nucleo della decisione riguarda la validità dell’art. 7, lettera g) del capitolato allegato al contratto di mutuo, che attribuiva alla banca la facoltà di risolvere il contratto ipso iure ai sensi dell’art. 1456 c.c. qualora fossero stati promossi atti esecutivi o conservativi a carico della parte finanziata o vi fosse “pericolo di pregiudizi al credito”. La banca aveva azionato tale clausola dichiarando la risoluzione del contratto a seguito di un pignoramento presso terzi subito dai debitori.
La Corte d’Appello ha censurato tale modus operandi operando una raffinata distinzione dogmatica tra la risoluzione per inadempimento e la decadenza dal beneficio del termine ex art. 1186 c.c. La risoluzione, rammenta il Collegio, presuppone un inadempimento imputabile al debitore. Al contrario, eventi che dipendono dalla volontà di terzi o da fattori esterni (come un pignoramento subito) non costituiscono inadempimento in senso tecnico, ma possono al più integrare i presupposti per l’insolvenza civile che giustifica l’esigibilità immediata della prestazione (decadenza dal termine), ma non la risoluzione del vincolo contrattuale.
La clausola che parifica l’aggressione patrimoniale subita dal debitore a un grave inadempimento tale da giustificare la risoluzione automatica è stata pertanto qualificata come vessatoria ai sensi dell’art. 33 del Codice del Consumo (d.lgs. 206/2005), in quanto determina un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto a carico del consumatore.
L’Atto Pubblico non “blinda” le clausole abusive
Un aspetto di particolare interesse della sentenza risiede nel rigetto della difesa bancaria fondata sulla natura di atto pubblico del contratto di mutuo. Il Tribunale di primo grado aveva ritenuto che la forma solenne escludesse la natura di contratto per adesione, rendendo superflua la specifica approvazione delle clausole vessatorie. La Corte d’Appello ha ribaltato questa prospettiva, chiarendo che la disciplina consumeristica prescinde dal tipo contrattuale e si applica anche ai contratti stipulati davanti al notaio se il contenuto è stato unilateralmente predisposto dal professionista.
L’intervento del notaio non equivale, di per sé, a una “trattativa individuale” idonea a escludere l’abusività della clausola. Per sottrarre la clausola al vaglio di vessatorietà, la banca avrebbe dovuto fornire la prova positiva di una negoziazione specifica, seria ed effettiva sulla singola pattuizione, prova che nel caso di specie è mancata. La mera lettura dell’atto da parte del notaio non sana lo squilibrio normativo imposto dal predisponente.
La nullità del precetto per erronea qualificazione dell’azione
Le conseguenze di tale accertamento sono state fatali per l’azione esecutiva della banca. Poiché l’atto di precetto si fondava espressamente sulla “risoluzione di diritto” del contratto derivante dalla clausola dichiarata nulla, l’intero atto intimato è stato travolto. La Corte ha precisato che, sebbene la banca avrebbe potuto teoricamente avvalersi della decadenza dal beneficio del termine ex art. 1186 c.c. (istituto previsto dalla legge e non dalla clausola nulla), tale facoltà presupponeva una specifica manifestazione di volontà in tal senso che nell’atto di precetto non era stata espressa, avendo il creditore optato inequivocabilmente per la risoluzione ex art. 1456 c.c..
Non essendo consentita una conversione “d’ufficio” della domanda o del titolo stragiudiziale, la nullità della clausola risolutiva ha privato il precetto del suo fondamento giuridico, portando all’accoglimento dell’appello e alla condanna delle parti appellate alla rifusione delle spese di lite del doppio grado di giudizio.
Conclusioni
La sentenza n. 2914/2025 della Corte d’Appello di Venezia rappresenta un monito severo per gli istituti di credito e per le società di cartolarizzazione: l’utilizzo di clausole standardizzate che attribuiscono facoltà risolutive automatiche per eventi non imputabili direttamente alla volontà del debitore rischia di compromettere l’intera azione di recupero. La pronuncia ribadisce la centralità del Codice del Consumo anche nei rapporti bancari formalizzati in atti pubblici, imponendo agli operatori una maggiore cautela nella redazione dei contratti e nella scelta degli strumenti giuridici per l’accelerazione del rientro (decadenza dal termine vs risoluzione), pena l’inefficacia degli atti esecutivi.

