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Cessioni NPL e difetto di prova: il Tribunale di Benevento revoca il decreto ingiuntivo per mancanza del contratto di cessione e carenza autorizzativa della SPV

Il fenomeno della cartolarizzazione dei crediti bancari (NPL) ha generato un contenzioso massivo in cui, troppo spesso, le società cessionarie agiscono in giudizio sulla base di una documentazione probatoria lacunosa o insufficiente. Con una pronuncia di estremo rigore e precisione giuridica, il Tribunale di Benevento, in composizione monocratica nella persona del Dott. Rocco Abbondandolo, ha recentemente accolto l’opposizione a decreto ingiuntivo promossa da una società debitrice e dai suoi garanti, revocando il titolo esecutivo e condannando la cessionaria alle spese di lite. La sentenza affronta due temi cruciali per il diritto bancario processuale: l’inidoneità della mera pubblicazione in Gazzetta Ufficiale a provare la titolarità del credito e la necessità che la società veicolo sia regolarmente iscritta negli elenchi ex art. 106 TUB al momento dell’operazione.

Il fatto: la contestazione della “Chain of Title”

La vicenda trae origine dall’opposizione a un decreto ingiuntivo di quasi 130.000 euro, emesso su istanza di una società veicolo che asseriva di aver acquistato il credito vantato originariamente da un istituto bancario in forza di un’operazione di cessione in blocco ai sensi della Legge 130/1999. Gli opponenti, in via preliminare, hanno eccepito il difetto di legittimazione attiva della ricorrente, sostenendo che quest’ultima non avesse fornito la prova rigorosa dell’avvenuto trasferimento dello specifico rapporto di apertura di credito oggetto di causa.

La difesa della parte opposta si è basata, come da prassi, sulla produzione dell’avviso di cessione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale e su documenti interni che, a suo dire, attestavano il passaggio di titolarità. Tuttavia, l’istruttoria ha rivelato carenze documentali insuperabili che hanno condotto il Giudice a ritenere non provata la legittimazione ad agire.

La “Gazzetta Ufficiale” non basta: la necessità del contratto sottoscritto

Il Tribunale sannita, allineandosi all’orientamento più garantista della giurisprudenza di legittimità (ex multis Cass. n. 24798/2020), ha ribadito che la pubblicazione dell’avviso di cessione sulla Gazzetta Ufficiale assolve esclusivamente a una funzione pubblicitaria, volta a rendere la cessione opponibile ai terzi e a disciplinare il conflitto tra più cessionari, ma non costituisce prova costitutiva dell’esistenza del contratto di cessione né dell’inclusione dello specifico credito nel perimetro dell’operazione.

Nel caso di specie, il Giudice ha rilevato che la documentazione prodotta dalla cessionaria per dimostrare l’acquisto del credito era del tutto inidonea allo scopo. Il documento depositato, infatti, non era un contratto di cessione formale, bensì una mera “accettazione della proposta contrattuale”, prodotta in copia informale e priva di sottoscrizioni certe riferibili ai legali rappresentanti della banca cedente. In assenza di un atto notarile di cessione o di una scrittura privata autenticata che attestasse in modo inequivocabile il perfezionamento dell’accordo traslativo, il Tribunale ha statuito che la legittimazione attiva fosse rimasta indimostrata. La mancanza di timbri, firme leggibili o riferimenti alla qualità dei sottoscrittori ha degradato il documento a semplice foglio privo di valore probatorio.

La carenza autorizzativa ex art. 106 TUB

Un secondo profilo di illegittimità, ancor più radicale, è stato individuato nella condizione giuridica della società cessionaria. Dagli atti di causa è emerso che la società veicolo, al momento dell’operazione, risultava essere ancora “in corso di iscrizione” ai sensi della Legge 130/1999 e, pertanto, non ancora formalmente abilitata ai sensi dell’articolo 106 del Testo Unico Bancario.

Il Tribunale ha correttamente evidenziato che l’attività di acquisto e gestione di crediti cartolarizzati è riservata a soggetti iscritti in appositi elenchi e sottoposti alla vigilanza della Banca d’Italia. L’operatività di un soggetto non ancora iscritto o in fase di regolarizzazione viola norme imperative di ordine pubblico economico, inficiando la validità degli atti posti in essere o, quantomeno, la capacità di agire in giudizio per il recupero del credito.

Conclusioni: revoca e condanna

L’accoglimento dell’eccezione preliminare di difetto di legittimazione attiva ha comportato l’assorbimento di ogni altra questione di merito relativa all’esatta quantificazione del debito. Il Tribunale di Benevento ha pertanto revocato il decreto ingiuntivo opposto, liberando gli opponenti dalla pretesa azionata in quella sede, e ha condannato la società opposta al pagamento delle spese processuali, liquidate in 5.000 euro oltre accessori.

Questa pronuncia rappresenta un precedente significativo per la difesa dei debitori ceduti. Essa conferma che l’onere della prova in capo al cessionario non può essere assolto mediante produzioni documentali generiche o incomplete. La “catena” delle cessioni deve essere solida e documentata in ogni suo anello: in mancanza del contratto originario di cessione debitamente sottoscritto, o in presenza di irregolarità amministrative della SPV, l’azione di recupero è destinata al naufragio, indipendentemente dall’esistenza sostanziale del debito originario.


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