Cartolarizzazioni e “catena” delle cessioni interrotta: la Corte d’Appello di Roma dichiara il difetto di legittimazione del cessionario per mancata prova della titolarità a monte
La gestione dei crediti deteriorati (NPL) e le complesse operazioni di cartolarizzazione continuano a generare un contenzioso ad alta intensità tecnica, dove la verifica della legittimazione attiva rappresenta il punctum dolens per i servicer e le società veicolo. Con una pronuncia di estremo interesse, la Corte d’Appello di Roma (IV Sez. Civile), decidendo su un appello avverso una sentenza del Tribunale di Viterbo, ha tracciato una linea di demarcazione netta tra il potere di riscossione (servicing) e la titolarità sostanziale del credito necessaria per disporne tramite cessione.
La sentenza, pronunciata all’esito dell’udienza del 9 gennaio 2026, accoglie l’appello del debitore esecutato nei confronti dell’ultima società cessionaria, dichiarando l’inesistenza del suo diritto di procedere ad esecuzione forzata. Il motivo? Una “falla” nella catena delle cessioni che, pur consentendo alla banca originaria di agire come mandataria, le impediva di cedere validamente il credito a terzi.
Il fatto: una “giostra” di cessioni e retrocessioni
La vicenda processuale è emblematica della complessità che caratterizza la circolazione dei crediti bancari. Un mutuo ipotecario stipulato nel 2007 è stato oggetto, nel corso di un decennio, di molteplici passaggi di titolarità tra la banca originaria e varie società veicolo (SPV), attraverso operazioni di conferimento di ramo d’azienda e cartolarizzazioni ex Legge 130/1999.
Il nodo gordiano della controversia riguardava la ricostruzione della legittimazione attiva al momento dell’avvio dell’esecuzione (2016) e del successivo intervento dell’ultima cessionaria (2019). Il debitore contestava che la banca procedente, al momento del pignoramento, non fosse più titolare del credito, avendolo ceduto a terzi, e che di conseguenza anche la successiva cessione in favore dell’intervenuta fosse nulla per difetto di titolarità in capo alla cedente (nemo plus iuris transferre potest quam ipse habet).
Il principio del mandato all’incasso: la salvezza per il “Servicer”
La Corte d’Appello ha operato un distinguo fondamentale. Dall’analisi degli avvisi in Gazzetta Ufficiale – ritenuti prevalenti rispetto alle certificazioni notarili di parte prodotte dalla banca – è emerso che nel 2012 il credito era stato effettivamente ceduto dalla banca a una società veicolo. Tuttavia, il medesimo avviso di cessione conferiva alla banca cedente il potere-dovere di procedere all’incasso e alla gestione dei crediti “in nome proprio”, autorizzando i debitori a pagare nelle mani della cedente.
Su questa base, i Giudici capitolini hanno confermato la legittimazione della banca ad iniziare l’azione esecutiva nel 2016. Applicando un principio sostanzialista, la Corte ha ritenuto che, se l’avviso di cessione qualifica il cedente come soggetto incaricato della riscossione con legittimazione a ricevere i pagamenti, esso conserva la legitimatio ad causam per il recupero coattivo del credito, agendo come mandatario con rappresentanza o, più propriamente, come servicer dotato di poteri processuali autonomi .
Il cortocircuito della titolarità: il difetto di legittimazione dell’ultimo cessionario
Se il mandato all’incasso ha “salvato” l’azione esecutiva originaria della banca, lo stesso meccanismo ha condannato l’intervento della società successiva. La Corte ha rilevato che, se la banca aveva ceduto il credito nel 2012 a una prima società veicolo (rimanendo solo gestore), non poteva validamente cederlo “in proprio” a una seconda società veicolo nel 2019, non essendone più la titolare sostanziale .
La ricostruzione della catena documentale ha evidenziato che non vi era prova di una “retrocessione” del credito dalla prima società veicolo alla banca prima della vendita del 2019. Di conseguenza, l’atto di cessione del 2019 – fondamento dell’intervento della nuova società di recupero crediti – è stato giudicato inefficace: la banca ha venduto un credito non suo.
La Corte ha accolto l’appello su questo punto cruciale, dichiarando che l’ultima cessionaria “non ha diritto di agire in via esecutiva” nei confronti del debitore. Questo esito ha comportato la condanna della società intervenuta alla rifusione delle spese di lite del grado di appello in favore del debitore.
Conclusioni: l’importanza della “Chain of Title”
La sentenza del 2026 della Corte d’Appello di Roma ribadisce un principio di civiltà giuridica: la cartolarizzazione non è una zona franca dalle regole sulla circolazione dei diritti. La pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, se da un lato agevola l’opponibilità della cessione, dall’altro costituisce un vincolo probatorio rigoroso.
Per i professionisti che difendono i debitori esecutati, la pronuncia offre due insegnamenti strategici:
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Analisi testuale degli avvisi in G.U.: Non fermarsi al titolo, ma verificare i poteri residui del cedente (spesso incaricato dell’incasso).
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Verifica della continuità: Se la banca agisce come servicer di una SPV, non può successivamente cedere il credito a una diversa SPV come se fosse proprio, a meno che non provi di averlo riacquistato. Ogni “buco” nella catena traslativa paralizza le pretese dei successivi cessionari.
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