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Fideiussioni bancarie e decadenza ex art. 1957 c.c.: il Tribunale di Roma sanziona l’inerzia della banca. Nullità della clausola di deroga e liberazione del garante

Il contenzioso in materia di garanzie bancarie continua a offrire spunti di estremo interesse per la definizione dei limiti entro i quali gli istituti di credito possono agire nei confronti dei fideiussori. Con una recente sentenza, il Tribunale di Roma (XVI Sezione Civile) ha emesso una pronuncia che rafforza notevolmente la tutela del garante, sancendo la decadenza della banca dal diritto di escutere la garanzia qualora non abbia agito giudizialmente entro i termini di legge, e dichiarando la nullità della clausola contrattuale che intendeva derogare all’articolo 1957 del Codice Civile.

La decisione si inserisce nel solco della giurisprudenza di legittimità che, con rigore sempre maggiore, distingue tra le semplici diffide stragiudiziali e le vere e proprie azioni giudiziarie, ritenendo solo queste ultime idonee a impedire la decadenza del creditore.

Il fatto: sei anni di silenzio giudiziario

La vicenda processuale trae origine dall’opposizione a un decreto ingiuntivo di oltre 85.000 euro, emesso nel 2021 nei confronti di un fideiussore. Il credito azionato derivava da rapporti bancari per i quali l’istituto aveva comunicato la revoca degli affidamenti e la chiusura dei conti molto tempo prima, precisamente nel novembre 2015.

Dalla ricostruzione temporale operata dal Giudice è emerso un dato inequivocabile: tra la data in cui il debito è divenuto esigibile (revoca del 2015) e la notifica del decreto ingiuntivo (giugno 2021) sono trascorsi circa sei anni. Un lasso di tempo durante il quale la banca, pur potendo vantare il proprio credito, non ha incardinato alcuna iniziativa giudiziaria nei confronti del debitore principale, limitandosi presumibilmente a mere sollecitazioni stragiudiziali.

Il cuore della decisione: la nozione di “Istanza” ex art. 1957 c.c.

L’articolo 1957 del Codice Civile prevede che il fideiussore rimanga obbligato anche dopo la scadenza dell’obbligazione principale, purché il creditore abbia proposto le sue “istanze” contro il debitore entro sei mesi e le abbia con diligenza continuate. La norma mira a proteggere il garante dall’incertezza derivante dall’inerzia del creditore, che potrebbe attendere anni prima di agire, lasciando lievitare il debito per interessi e spese.

Il Tribunale di Roma, aderendo all’orientamento consolidato della Corte di Cassazione, ha chiarito che il termine “istanza” non può essere interpretato in senso atecnico. Per impedire la decadenza semestrale, non bastano raccomandate, diffide o messe in mora. È necessario un atto di esercizio dell’azione giudiziaria (citazione, ricorso per decreto ingiuntivo o precetto). Le iniziative stragiudiziali, pur idonee a interrompere la prescrizione, sono del tutto irrilevanti ai fini dell’articolo 1957 c.c., che richiede una condotta processuale attiva.

Nel caso di specie, l’inerzia processuale della banca per oltre sei anni ha comportato l’inesorabile decadenza dal diritto di agire contro il garante.

La nullità della clausola di deroga

Un aspetto di fondamentale importanza della sentenza riguarda la sorte della clausola contrattuale che derogava ai termini dell’art. 1957 c.c., tipica dei moduli ABI (Associazione Bancaria Italiana). Spesso le banche inseriscono clausole che esonerano l’istituto dall’agire entro sei mesi o che qualificano come sufficienti le semplici richieste scritte.

Il Giudice capitolino ha dichiarato la nullità della clausola di deroga, sancendo conseguentemente la “nullità parziale delle fideiussioni”. Questa statuizione è dirompente: una volta espunta dal contratto la clausola che permetteva alla banca di “prendersela comoda”, si riespande la disciplina legale del codice civile. Tornando in vigore il termine semestrale rigido dell’art. 1957 c.c., e accertato che la banca non ha agito in giudizio entro quel termine, l’obbligazione del garante si estingue definitivamente.

Conclusioni: revoca e condanna alle spese

L’esito del giudizio è stato la revoca del decreto ingiuntivo opposto e la liberazione del fideiussore da ogni pretesa creditoria. Il Tribunale ha altresì condannato la banca (e la società cessionaria intervenuta) al pagamento delle spese di lite, confermando il principio della soccombenza.

Questa pronuncia rappresenta un monito severo per gli istituti di credito: la gestione dei crediti deteriorati non può prescindere dal rispetto dei tempi processuali imposti dal codice civile a tutela dei garanti. L’affidamento su clausole derogatorie seriali, spesso affette da nullità per violazione della normativa antitrust o per squilibrio contrattuale, non mette al riparo dalla decadenza se non è accompagnato da una tempestiva azione giudiziaria.


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