Fideiussione bancaria e firma apocrifa: il Tribunale di Roma revoca il decreto ingiuntivo dopo la perizia grafologica
La sottoscrizione del contratto rappresenta il momento genetico imprescindibile per l’assunzione di qualsiasi obbligazione di garanzia. Quando l’autenticità di tale sottoscrizione viene contestata, si apre uno scenario processuale complesso in cui la prova tecnica diventa regina. Con la Sentenza n. 12827 depositata il 19 settembre 2025, la XVII Sezione Civile del Tribunale di Roma ha offerto una limpida applicazione dei principi in materia di disconoscimento della scrittura privata e verificazione, accogliendo l’opposizione di un presunto fideiussore e revocando il decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti per accertata falsità della firma.
La pronuncia si segnala per la linearità con cui il Giudice ha tratto le conseguenze giuridiche dalle risultanze della Consulenza Tecnica d’Ufficio (CTU) grafologica, sancendo la totale inesistenza del credito vantato dalla banca nei confronti dell’opponente.
Il caso: l’opposizione per falsità della firma
La vicenda trae origine dalla notifica di un decreto ingiuntivo ottenuto da un istituto di credito (successivamente incorporato da altro soggetto) nei confronti di un garante, sulla base di una fideiussione apparentemente sottoscritta nel lontano 2004. L’opponente, assistito dall’Avv. Giuseppe de Simone, ha incardinato il giudizio di opposizione eccependo, quale motivo assorbente, di non aver mai apposto la propria firma in calce al documento contrattuale prodotto dalla banca. Ha pertanto operato il formale disconoscimento della sottoscrizione ai sensi dell’art. 214 c.p.c., paralizzando l’efficacia probatoria della scrittura privata.
L’onere della prova e il giudizio di verificazione
Di fronte al disconoscimento tempestivo della parte contro cui la scrittura è prodotta, l’onere della prova subisce una inversione o, meglio, una specificazione: spetta alla parte che intende valersi del documento (in questo caso la banca opposta) proporre istanza di verificazione ex art. 216 c.p.c. e dimostrare l’autenticità della firma.
Nel caso di specie, il Tribunale ha ammesso la Consulenza Tecnica d’Ufficio grafologica, strumento indispensabile per accertare la paternità grafica delle sottoscrizioni. L’indagine peritale, condotta attraverso la comparazione tra le firme in verifica e le scritture di comparazione (saggi grafici o documenti pubblici), ha condotto a un esito inequivocabile: le firme apposte sulla fideiussione del 2004 sono risultate apocrife, ovvero non riconducibili alla mano dell’opponente.
L’inesistenza del titolo e la revoca del decreto
La sentenza del Tribunale di Roma trae le inevitabili conseguenze di diritto sostanziale dall’accertamento tecnico. La mancanza di una sottoscrizione autentica impedisce la formazione del consenso e, dunque, la nascita stessa del vincolo contrattuale. La fideiussione, pertanto, è stata considerata giuridicamente inesistente o comunque nulla per mancanza di un elemento essenziale.
Il Giudice ha quindi accolto l’opposizione e revocato il decreto ingiuntivo, dichiarando l’insussistenza del credito vantato dalla ricorrente nei confronti dell’opponente “per il titolo dedotto”. È interessante notare come la pronuncia sottolinei l’apocrificità delle sottoscrizioni “apparentemente apposte”, evidenziando la discrepanza tra l’apparenza del documento bancario e la realtà fattuale accertata in giudizio.
La condanna alle spese: soccombenza totale
L’accertamento della falsità della firma ha comportato una pesante condanna alle spese per l’istituto di credito. Applicando il principio della soccombenza, il Tribunale ha posto a carico della banca:
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Le spese vive del giudizio.
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I compensi professionali per la fase giudiziale.
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I costi della procedura di mediazione obbligatoria (sia le indennità dell’organismo che i compensi dell’avvocato per l’assistenza in mediazione).
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Le spese della CTU grafologica, inizialmente anticipate o ripartite, sono state poste definitivamente a carico della parte opposta.
Conclusioni
La Sentenza n. 12827/2025 conferma che la tutela del risparmiatore contro le pretese basate su titoli non genuini è effettiva e rigorosa. Per le banche e le società cessionarie di crediti (spesso prive degli originali o in possesso di documentazione risalente e non verificata), il rischio di azionare titoli con firme apocrife rappresenta un’alea processuale significativa. Per il presunto garante, il disconoscimento formale e la richiesta di perizia grafologica costituiscono l’unico, ma potente, strumento per demolire una pretesa creditoria fondata sul nulla.

