Concessioni demaniali e carenza di interesse: il Consiglio di Stato dichiara inammissibile l’appello della società in procedura concorsuale
Analisi della Sentenza n. 71/2026
Il contenzioso amministrativo in materia di concessioni demaniali marittime continua a offrire spunti di estremo interesse non solo per le questioni sostanziali legate alla direttiva Bolkestein o alla scarsità della risorsa, ma anche per i profili strettamente processuali che governano l’accesso alla giustizia. Con la sentenza n. 71 pubblicata il 5 gennaio 2026, la Settima Sezione del Consiglio di Stato ha ribadito con rigore i confini dell’interesse ad agire (e ad impugnare), sancendo l’inammissibilità dell’appello proposto da una società ex concessionaria, in quanto la pendenza di una procedura concorsuale rendeva impossibile il conseguimento dell’utilità finale, ossia il mantenimento del titolo concessorio.
La pronuncia si segnala per la nitidezza con cui applica il principio dell’effettività della tutela giurisdizionale, negando ingresso a gravami che, pur teoricamente fondati su vizi di legittimità, non potrebbero comunque garantire alla parte ricorrente alcun vantaggio pratico e concreto.
Il caso: la decadenza della concessione e la procedura concorsuale
La vicenda processuale vede contrapposte una società a responsabilità limitata, già titolare di una concessione demaniale sul litorale romano (Ostia), e l’amministrazione comunale (Roma Capitale), unitamente alla società subentrante nella gestione del bene. L’appellante impugnava la sentenza di primo grado che l’aveva vista soccombente, tentando di recuperare la disponibilità dello stabilimento balneare.
Tuttavia, l’esame del merito è stato precluso da una questione pregiudiziale assorbente rilevata dal Collegio. Dagli atti di causa è emerso che la società appellante era stata interessata da una “procedura concorsuale del 2020”. Tale circostanza fattuale e giuridica ha assunto un peso determinante nella decisione dei Giudici di Palazzo Spada, i quali hanno evidenziato come lo status di insolvenza o la sottoposizione a procedure liquidatorie costituiscano un ostacolo insormontabile alla titolarità di concessioni pubbliche, che richiedono requisiti di solidità economico-finanziaria e capacità tecnica.
L’interesse ad agire come condizione dell’azione: l’articolo 35 c.p.a.
Il cuore della motivazione risiede nell’applicazione dell’articolo 35, comma 1, lettera b), del Codice del Processo Amministrativo (c.p.a.), che impone al Giudice di dichiarare inammissibile il ricorso (o l’appello) quando sopravviene il difetto di interesse alla decisione.
Nel diritto processuale amministrativo, l’interesse ad agire non si identifica con la mera aspirazione alla correzione dell’azione amministrativa o con un generico interesse strumentale alla riedizione del potere. Esso deve possedere i caratteri della concretezza, dell’attualità e della personalità. Il ricorrente deve poter dimostrare che, dall’eventuale accoglimento del ricorso, deriverebbe un’utilità pratica immediata o, quanto meno, una chance concreta di soddisfare la pretesa sostanziale (c.d. “bene della vita”).
Nel caso di specie, il Consiglio di Stato ha rilevato che, anche ipotizzando un esito vittorioso del giudizio con annullamento degli atti impugnati, la società appellante non avrebbe potuto in nessun caso rientrare nella gestione dello stabilimento balneare. La procedura concorsuale pendente dal 2020 rappresenta, infatti, una causa ostativa che recide il nesso tra l’annullamento dell’atto e il vantaggio sperato (la permanenza nella conduzione del bene). Ne consegue che l’attività giurisdizionale si ridurrebbe a un esercizio accademico, privo di ricadute pratiche sull’assetto degli interessi.
La decisione: inammissibilità e compensazione delle spese
La sentenza n. 71/2026 conclude per la declaratoria di inammissibilità dell’appello, esimendo il Collegio dall’esame dei motivi di merito proposti. I Giudici hanno ritenuto che la situazione giuridica soggettiva dell’appellante fosse ormai priva di tutela giurisdizionale effettiva in relazione allo specifico bene della vita richiesto, poiché l’ordinamento non consente di affidare o mantenere beni demaniali in capo a soggetti privi dei necessari requisiti di bonis e di capacità operativa, tipicamente compromessi dalla procedura concorsuale.
Nonostante l’esito processuale tranciante, il Consiglio di Stato ha mostrato sensibilità verso la complessità della vicenda, disponendo la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti, pur ponendo a carico della società appellante l’onere del contributo unificato.
Conclusioni
Questa pronuncia costituisce un precedente significativo per gli operatori del diritto che assistono imprese in crisi titolari di rapporti concessori. Essa ribadisce che la strategia processuale non può prescindere da una valutazione realistica della condizione soggettiva dell’impresa: aggredire gli atti amministrativi è inutile se, a monte, la società ha perso la capacità giuridica o tecnica di essere titolare del rapporto con la Pubblica Amministrazione. L’interesse strumentale non è sufficiente a sostenere l’impugnazione se il risultato finale (la concessione) è precluso da norme imperative legate allo status fallimentare o concorsuale.

