Confini incerti e tutela della proprietà privata: il TAR Lazio annulla l’ordine di sgombero per difetto di prova sulla demanialità dell’area
La corretta individuazione della linea di demarcazione tra il demanio marittimo e la proprietà privata costituisce da sempre una delle questioni più spinose nel diritto amministrativo e civile. Spesso, le amministrazioni comunali agiscono sulla base di presunzioni o di segnalazioni di terzi, ordinando il ripristino dello stato dei luoghi su aree che, in realtà, vantano titoli di proprietà consolidati. Con la Sentenza n. 1164 pubblicata il 20 gennaio 2026, la Quinta Sezione Ter del T.A.R. Lazio ha ribadito un principio fondamentale di civiltà giuridica: il potere di autotutela demaniale non può essere esercitato in assenza di una prova rigorosa della natura pubblica del suolo, specialmente quando il privato oppone titoli di acquisto formali e risalenti nel tempo.
La pronuncia accoglie il ricorso di una società proprietaria di un compendio immobiliare nel Comune di Anzio, annullando l’ordinanza dirigenziale che ingiungeva la rimozione di una recinzione asseritamente insistente su suolo demaniale.
Il Casus Belli: l’ordinanza di ripristino e la contestazione dei confini
La vicenda trae origine da un’ordinanza del giugno 2025 con cui il Comune di Anzio, accogliendo acriticamente le lamentele di una concessionaria balneare confinante, intimava alla società ricorrente di liberare un’area di circa 596 mq, rimuovendo cancelli, recinzioni e vegetazione. L’Ente locale sosteneva che tali opere occupassero sine titulo una particella catastale appartenente al demanio marittimo dello Stato (foglio 1, part. 1243).
La società ricorrente ha impugnato il provvedimento, deducendo che l’area in questione non rientrava affatto nella particella demaniale, bensì costituiva parte integrante della particella di sua esclusiva proprietà (foglio 1, part. 1362), acquistata legittimamente con atto notarile. A supporto della propria tesi, la difesa privata ha prodotto una perizia tecnica e gli atti di provenienza risalenti al 1953, dai quali emergeva chiaramente la natura privata del terreno e la sua distinzione rispetto all’arenile pubblico.
L’Onere della Prova e l’Istruttoria Carente della P.A.
Il cuore della decisione del Giudice Amministrativo risiede nella ripartizione dell’onere probatorio. Il TAR Lazio ha censurato severamente l’operato del Comune, rilevando un grave difetto di istruttoria. L’Amministrazione, infatti, ha fondato la propria pretesa esclusivamente sulle dichiarazioni di parte della concessionaria confinante (che lamentava l’invasione della propria area in concessione), senza tuttavia compiere alcuna verifica tecnica autonoma volta ad accertare l’effettiva sovrapposizione tra la recinzione contestata e il confine demaniale.
La sentenza chiarisce che, a fronte di un titolo di proprietà privato trascritto e opponibile, la Pubblica Amministrazione non può limitarsi ad affermare la demanialità del suolo, ma deve fornirne la prova positiva. Nel caso di specie, non solo il Comune non ha prodotto alcun documento idoneo a smentire i titoli della ricorrente, ma le stesse risultanze del SID (Sistema Informativo Demanio) – strumento cardine per la gestione del demanio marittimo – contraddicevano la tesi dell’invasione. La perizia di parte ricorrente ha dimostrato, attraverso la sovrapposizione delle mappe catastali con la cartografia del SID, che la “dividente demaniale” (la linea che separa il demanio dalla proprietà privata) correva esternamente alla recinzione, confermando che l’area recintata ricadeva interamente nella particella privata.
Il Principio di Diritto: illegittimità dell’autotutela senza certezza dei confini
Il Collegio ha statuito che l’esercizio del potere di sgombero presuppone la certezza dell’appartenenza del bene al demanio. Quando vi è una contestazione seria sulla titolarità dell’area, supportata da elementi documentali (come atti di acquisto e perizie asseverate), l’Amministrazione non può agire in via di autotutela esecutiva “al buio”. La sentenza evidenzia come l’ordinanza impugnata fosse viziata da eccesso di potere per travisamento dei fatti e difetto di istruttoria, in quanto l’Ente ha preteso di qualificare come abusiva un’occupazione su suolo che, allo stato degli atti, risulta privato. L’assenza di un accertamento tecnico in contraddittorio o di una delimitazione formale che provasse lo sconfinamento ha reso l’atto illegittimo.
Conclusioni
L’annullamento dell’ordinanza di ripristino e la condanna del Comune di Anzio alle spese di lite (liquidate in 2.000 euro oltre accessori) sanciscono la vittoria della certezza del diritto sulla discrezionalità amministrativa non supportata da fatti. Questa pronuncia costituisce un precedente importante per tutti i proprietari di immobili frontisti rispetto al demanio marittimo: la difesa della proprietà privata passa attraverso la rigorosa contestazione tecnica delle mappe e la valorizzazione dei titoli di provenienza. L’Amministrazione non può estendere i confini del demanio con un semplice tratto di penna, ma deve rispettare le risultanze dei pubblici registri e, in caso di dubbio, attivare le procedure legali di delimitazione anziché emettere ordini di demolizione sommari.
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