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Canoni demaniali e infrastrutture elettriche: il TAR Lazio riconosce la riduzione del 50% per gli attraversamenti aerei

Analisi della Sentenza n. 639/2026

La determinazione del canone per l’occupazione di aree demaniali marittime da parte dei grandi gestori di reti infrastrutturali (elettricità, gas, telecomunicazioni) rappresenta un tema di costante frizione tra le esigenze di bilancio degli Enti concedenti e la sostenibilità economica dei servizi di pubblica utilità. Con la Sentenza n. 639 pubblicata il 13 gennaio 2026, la Quinta Sezione Ter del T.A.R. Lazio ha segnato un punto importante a favore dei gestori di rete, affermando l’applicabilità della riduzione tariffaria prevista dal D.M. 19 luglio 1989 anche alle aree gestite dalle Autorità di Sistema Portuale, qualora l’occupazione si concretizzi in un mero “attraversamento aereo”.

La pronuncia accoglie il ricorso di Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.A. contro l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, annullando parzialmente l’avviso di pagamento che richiedeva il canone pieno per l’attraversamento del torrente Polcevera e di aree portuali con elettrodotti aerei.

Il nodo della giurisdizione: quando decide il Giudice Amministrativo sui canoni?

Preliminarmente, la sentenza affronta e risolve l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalle Amministrazioni resistenti, le quali invocavano la competenza del Giudice Ordinario (o del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche) trattandosi di controversia patrimoniale su canoni e indennità.

Il TAR Lazio ha ribadito il discrimine fondamentale in materia:

  1. Giudice Ordinario: È competente quando la controversia riguarda la mera quantificazione matematica del canone, presupponendo che non vi siano dubbi sulla qualificazione del rapporto o sulla norma da applicare.

  2. Giudice Amministrativo: Mantiene la giurisdizione (esclusiva ex art. 133 c.p.a. in materia di concessioni) quando la contestazione investe l’esercizio del potere discrezionale dell’Amministrazione nella determinazione dei criteri di calcolo o nell’individuazione della normativa applicabile.

Nel caso di specie, poiché Terna contestava non un errore di calcolo, ma la mancata applicazione di una specifica riduzione prevista dalla legge (l’art. 4 del D.M. 1989), la questione verteva sul “criterio” di determinazione del canone, radicando così la giurisdizione amministrativa.

Il merito: la riduzione per “attraversamenti aerei” e la pubblica utilità

Il cuore della decisione riguarda l’interpretazione dell’articolo 4 del D.M. 19 luglio 1989, il quale prevede che, per le concessioni di durata superiore al quadriennio relative ad impianti di difficile rimozione destinati a pubblici servizi, il canone possa essere ridotto alla metà.

L’Autorità Portuale di Genova aveva calcolato il canone applicando le tariffe piene per l’occupazione di suolo, equiparando di fatto la proiezione a terra dei cavi elettrici a un’occupazione fisica del suolo. Terna, di contro, sosteneva che la natura dell’infrastruttura (elettrodotto aereo) e la sua funzione di servizio pubblico essenziale imponessero l’applicazione della riduzione del 50%.

Il TAR ha accolto la tesi della ricorrente basandosi su due pilastri argomentativi:

  1. Natura dell’occupazione: L’infrastruttura in questione realizza un “attraversamento aereo” di beni demaniali e specchi acquei. Tale modalità di utilizzo del bene pubblico è meno invasiva rispetto all’occupazione del suolo e, pertanto, il legislatore ha previsto un trattamento tariffario agevolato.

  2. Servizio Pubblico: La rete di trasmissione elettrica costituisce, per definizione normativa, un servizio di preminente interesse pubblico. La ratio della riduzione del canone risiede proprio nel non gravare eccessivamente sui costi di gestione di infrastrutture che servono la collettività.

L’annullamento dell’avviso e l’obbligo restitutorio

Il Collegio ha ritenuto illegittimo l’avviso di pagamento nella parte in cui non applicava la riduzione del 50% prevista per gli attraversamenti aerei e sotterranei. La sentenza evidenzia come le norme che prevedono agevolazioni per i servizi pubblici debbano essere interpretate in modo da garantirne l’effettività, superando le resistenze degli Enti locali o portuali che tendono a massimizzare il gettito derivante dai beni demaniali.

L’effetto della pronuncia è duplice:

  • Annullamento parziale: L’atto impositivo è stato annullato limitatamente all’eccedenza richiesta.

  • Condanna alla restituzione: L’Autorità di Sistema Portuale è stata condannata a restituire a Terna le somme indebitamente percepite in eccesso (la differenza tra il canone pieno e quello ridotto del 50%), maggiorate degli interessi legali dalla data di notifica del ricorso.

Conclusioni

La sentenza n. 639/2026 del TAR Lazio consolida un principio di favore per le infrastrutture a rete. Essa chiarisce che le Autorità di Sistema Portuale, pur dotate di autonomia finanziaria e regolamentare, non possono disapplicare le norme statali che disciplinano i canoni per le concessioni demaniali marittime, incluse le riduzioni per opere di pubblica utilità. Per i gestori di reti (elettriche, telefoniche, gasdotti), questa decisione costituisce un precedente fondamentale per opporsi a richieste economiche esorbitanti da parte degli enti gestori del demanio, riaffermando che l’attraversamento aereo non è equiparabile all’occupazione piena del suolo. Le spese di lite sono state compensate in ragione della “novità della questione”, riconoscendo la complessità dell’intreccio normativo tra codice della navigazione, decreti ministeriali e poteri delle Authorities.


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