Revocatoria ordinaria e atti “abdicativi” nel governo societario: la rinuncia al compenso dell’amministratore tra delibera assembleare e posizione creditoria del terzo
1. Il caso e la questione di fondo
La sentenza in esame, resa dal Tribunale di Milano – Sezione Specializzata in materia d’Impresa, affronta un tema di confine tra diritto societario e tutela del credito: la possibilità di aggredire con azione revocatoria ordinaria (art. 2901 c.c.) una delibera assembleare e/o l’atto di rinuncia al compenso di un amministratore, nella prospettiva del creditore che intenda “ricostruire” un cespite patrimoniale che, secondo la tesi attorea, sarebbe stato sottratto in modo pregiudizievole alla garanzia generica ex art. 2740 c.c.
L’azione viene proposta da un istituto bancario estero nei confronti di una società italiana (di primissimo rilievo) e del suo allora Presidente del Consiglio di Amministrazione, ritenuto garante personale di un debito principale sorto nell’ambito di un articolato assetto finanziario internazionale. Oggetto della pretesa revocatoria è:
-
la delibera assembleare con cui, in sede di nomina (o conferma), si prende atto della gratuità dell’incarico;
-
l’atto di rinuncia al compenso manifestato dall’amministratore e richiamato nel verbale.
Il Tribunale rigetta integralmente le domande, costruendo una motivazione che merita attenzione per tre linee portanti:
-
l’ammissibilità (e soprattutto i limiti) dell’actio pauliana contro delibere assembleari;
-
la revocabilità degli atti abdicativi e la necessità che l’oggetto della rinuncia sia una posizione già acquisita nel patrimonio del debitore;
-
la ricostruzione dell’onerosità non necessaria del rapporto di amministrazione e, quindi, dell’assenza di un credito “automatico” dell’amministratore verso la società.
2. Profili preliminari: legittimazione, rappresentanza e “credito internazionale”
Prima di entrare nel merito revocatorio, la sentenza affronta eccezioni preliminari sulla rappresentanza sostanziale e processuale dell’attrice, in un contesto in cui il credito e il potere di azione derivano da contratti transnazionali (mandati, agency, trust deed, intercreditor agreement).
Il Collegio distingue nettamente:
-
i presupposti processuali (legittimazione ad agire, ius postulandi) regolati dalla lex fori;
-
la rappresentanza sostanziale, da valutare secondo le norme di diritto internazionale privato richiamate.
Questa parte, pur tecnica, ha una funzione pratica evidente: “bonifica” il perimetro soggettivo dell’azione, evitando che l’esito del giudizio poggi su un rigetto meramente processuale e proiettando il baricentro sul merito della revocatoria.
3. La revocatoria contro la delibera assembleare: un confine strutturale
Il primo nucleo decisivo è la domanda di revocatoria proposta contro la delibera assembleare che prende atto della gratuità della carica.
Il Tribunale richiama un principio di sistema: la revocatoria ordinaria presuppone un atto dispositivo del debitore che incida sul suo patrimonio in senso pregiudizievole per il creditore. Le delibere assembleari, specie quando hanno natura endosocietaria (ossia si collocano nella dinamica interna della società), non sempre sono inquadrabili come atti dispositivi del debitore, né sono automaticamente traducibili in “sottrazione di garanzia”.
La motivazione è netta su tre piani:
-
Profilo soggettivo: la delibera è imputabile alla società, non al debitore-persona fisica. Se l’atto non è riferibile al debitore, manca un presupposto essenziale della revocatoria.
-
Profilo oggettivo: la delibera non “revoca” un diritto già sorto e incardinato nel patrimonio dell’amministratore; si limita a prendere atto della dichiarazione di gratuità.
-
Profilo causale-effettuale: anche ipotizzando l’inefficacia della delibera verso il creditore, ciò non genererebbe automaticamente un credito dell’amministratore verso la società. Sarebbe necessaria una successiva determinazione assembleare di riconoscimento del compenso.
Questa impostazione è giuridicamente robusta perché impedisce al creditore di trasformare l’actio pauliana in uno strumento “creativo” di produzione di cespiti, anziché di conservazione della garanzia su cespiti già esistenti.
4. La “mutatio” dell’azione: dalla delibera all’atto di rinuncia personale
Consapevole dei limiti strutturali dell’attacco alla delibera, l’attrice estende la domanda alla rinuncia al compenso come atto personale dell’amministratore (atto abdicativo).
Il Tribunale reputa ammissibile l’estensione: non si tratta di una domanda sganciata, ma di una rimodulazione che resta ancorata alla medesima vicenda sostanziale (pretesa fuoriuscita di un credito dal patrimonio del debitore verso la società).
Qui la sentenza compie un’operazione processuale interessante: consente il pieno dispiegarsi del contraddittorio sul vero tema “sensibile” (la rinuncia), ma poi rigetta nel merito sulla base di un criterio rigoroso di acquisizione patrimoniale.
5. Revocatoria degli atti abdicativi: il requisito dell’acquisizione patrimoniale
Nel diritto vivente, la revocatoria degli atti di rinuncia non è esclusa “in blocco”, ma è confinata entro limiti stringenti. La ragione è intuitiva: l’atto abdicativo non sempre implica una diminuzione patrimoniale “reale”; talvolta riguarda mere aspettative o facoltà che necessitano di un ulteriore fatto costitutivo perché si trasformino in un bene/credito.
La sentenza applica questa distinzione in modo determinante:
-
Revocabilità: se la rinuncia cade su una situazione giuridica già acquisita (o comunque già “in formazione completa” nei suoi elementi costitutivi) nel patrimonio del debitore, l’actio pauliana può operare.
-
Non revocabilità: se la rinuncia riguarda una facoltà che non ha ancora determinato un incremento patrimoniale (e per diventare credito richiede un atto ulteriore della controparte o dell’organizzazione), manca il presupposto dell’eventus damni: non c’è “dismissione”, perché non c’è mai stata “missione” nel patrimonio.
Nel caso concreto, il Tribunale ritiene che il compenso dell’amministratore non fosse mai entrato nella sfera giuridica attiva del debitore, perché mancava un titolo costitutivo del diritto al compenso.
6. Il nodo societario: l’onerosità dell’amministrazione non è presunta
Questa è la parte più “didattica” e, insieme, più incisiva della pronuncia.
Il Tribunale ricorda che:
-
il rapporto di amministrazione nelle società di capitali non è assimilabile a lavoro subordinato, parasubordinato o prestazione d’opera in senso classico;
-
non esiste un principio di necessaria retribuzione “costituzionalmente garantita” in via automatica per l’amministratore;
-
il compenso è rimesso alla determinazione dell’assemblea (o alle previsioni statutarie), cioè è eventuale, non necessario.
Di conseguenza, per poter sostenere che la rinuncia abbia avuto ad oggetto un diritto di credito “revocabile”, occorre dimostrare che il credito fosse già sorto: ad esempio per previsione statutaria puntuale o per delibera che lo avesse già riconosciuto.
Nel caso esaminato:
-
lo statuto si limita a rinviare alla determinazione assembleare;
-
l’atto di nomina non riconosce alcun compenso;
-
la gratuità appare inserita in una prassi societaria costante, qualificando la carica (quantomeno nella componente presidenziale) come funzione onorifica.
Il risultato è giuridicamente inevitabile: non si può revocare la rinuncia a un credito che non è mai nato.
7. Eventus damni e consilium fraudis: la sentenza “spezza” il nesso causale
Una volta esclusa l’esistenza del credito, cade a cascata l’architettura revocatoria:
-
Eventus damni: non vi è riduzione della garanzia patrimoniale del debitore, perché non c’è stata fuoriuscita di un bene/credito dalla sua sfera. L’atto non impoverisce; semmai, lascia invariato.
-
Consilium fraudis: il Tribunale valorizza anche l’anteriorità temporale dell’atto rispetto al sorgere del credito fatto valere (il che rende, in generale, più gravoso provare l’intento fraudolento) e la coerenza della gratuità con la storia organizzativa della società.
In sostanza, la motivazione produce un effetto “di raffreddamento” dell’argomento fraudolento: se la vicenda è strutturalmente incapace di generare danno revocatorio, l’elemento soggettivo perde centralità.
8. Implicazioni sistematiche: cosa insegna davvero questa sentenza
Questa decisione lascia, sul tavolo, alcune regole operative che – nella pratica – valgono più di molte enunciazioni astratte.
a) La revocatoria non è uno strumento di “creazione” del patrimonio aggredibile.
È una tutela conservativa: mira a rendere inefficaci atti che hanno sottratto beni già esistenti alla garanzia del creditore. Non serve a trasformare una carica in un credito.
b) Le delibere endosocietarie sono un bersaglio revocatorio problematico.
Il creditore deve dimostrare che la delibera abbia natura e funzione dispositiva “esterna” rispetto all’organizzazione, e soprattutto che l’effetto patrimoniale sia imputabile al debitore.
c) Per gli atti abdicativi il punto è la “pre-esistenza” del bene/credito.
Rinuncia revocabile solo se rinuncia a qualcosa che, al momento della rinuncia, è già entrato (o è già interamente maturato) nel patrimonio del debitore.
d) In tema di compensi degli amministratori, il titolo costitutivo è imprescindibile.
Statuto e delibera assembleare non sono dettagli: sono il “motore” genetico del diritto al compenso.
9. Conclusione: una pronuncia di rigore, utile contro le semplificazioni
La sentenza, nel rigettare integralmente le domande, tutela un’esigenza di sistema: impedire che l’azione revocatoria venga piegata a una funzione impropria, cioè quella di “riscrivere” ex post i rapporti societari per rendere più agevole l’aggressione di una ricchezza soltanto ipotizzata.
Al tempo stesso, la pronuncia non “immunizza” la rinuncia al compenso in quanto tale: chiarisce semplicemente che, per essere revocabile, la rinuncia deve riguardare un credito già sorto, non una possibilità futura subordinata a una decisione assembleare.
In un contesto in cui i creditori cercano sempre più spesso strumenti di recupero indiretti e “di contesto” (anche mediante attacchi all’assetto societario), la decisione rappresenta un punto fermo: il diritto societario può essere terreno di tutela del credito solo nei limiti in cui il credito del debitore sia giuridicamente esistente e patrimonialmente individuabile.

