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RSA e disabilità: il TAR Puglia ferma i “recuperi” sull’indennità di accompagnamento

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione di Lecce) ha affermato un principio di particolare rilievo per le persone con disabilità e per le famiglie: le somme riconosciute a titolo di indennità di accompagnamento, comprese le eventuali mensilità arretrate, non possono essere considerate “reddito disponibile” né possono essere utilizzate dagli enti locali per ridurre o negare l’integrazione della retta di ricovero in Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA), né tantomeno per “recuperare” spese sostenute in precedenza.

La pronuncia nasce dal ricorso proposto nell’interesse di una persona gravemente disabile, totalmente invalida e non autosufficiente, ricoverata in RSA dal 2023. La richiesta riguardava la determinazione della compartecipazione e dell’integrazione comunale della retta per l’anno 2025. Il Comune aveva negato l’integrazione per un periodo prolungato, motivando il diniego con l’esigenza di compensare maggiori esborsi pregressi, ritenuti conseguenza della mancata comunicazione della percezione dell’indennità di accompagnamento e dei relativi arretrati.

Il TAR ha ritenuto illegittima tale impostazione, annullando il diniego e gli atti presupposti richiamati. Il Collegio ha chiarito che il parametro economico determinante per l’accesso e per la quantificazione della compartecipazione alle prestazioni sociosanitarie è l’ISEE, che costituisce criterio unificato e vincolante a tutela dell’uniformità dei livelli essenziali delle prestazioni. Gli enti locali non possono introdurre criteri alternativi o sostitutivi che, di fatto, restringano le tutele o alterino la funzione delle prestazioni assistenziali.

Particolarmente significativo è il passaggio in cui viene ribadita la natura dell’indennità di accompagnamento: non si tratta di un reddito, ma di una prestazione assistenziale destinata a compensare una condizione di gravissima disabilità e i correlati bisogni di cura e assistenza. Proprio per questa funzione, l’indennità non può diventare lo strumento con cui si riducono i sostegni pubblici, né può essere “assorbita” o recuperata indirettamente attraverso meccanismi amministrativi di compensazione sulle rette di ricovero.

La decisione è destinata ad incidere sulle prassi amministrative che, in diversi contesti territoriali, tendono a valorizzare impropriamente prestazioni indennitarie come disponibilità economiche, con effetti potenzialmente discriminatori e incompatibili con l’impianto normativo nazionale in materia di prestazioni sociali e sociosanitarie.

ADICU APS richiama l’attenzione di famiglie e amministratori di sostegno sull’importanza di verificare la legittimità dei criteri applicati dagli enti locali nella determinazione delle rette RSA e della compartecipazione, soprattutto quando l’ente fondi il diniego o la riduzione dell’integrazione su indennità assistenziali riconosciute per la disabilità.

Per informazioni e segnalazioni è indicato il contatto con l’associazione ADICU aps email segreteria@adicu.it tel. 0688642693 oppure una delle sedi presenti sul sito internet www.adicu.it.

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