T.A.R. Puglia, Lecce, Sez. II, sent. 9 febbraio 2026, n. 169
Massima
Nella determinazione della compartecipazione e dell’integrazione della retta per prestazioni sociosanitarie residenziali, l’ente locale è vincolato ai criteri unificati di valutazione della condizione economica fondati sull’ISEE, quale livello essenziale delle prestazioni. È illegittimo il diniego che, in via sostitutiva o derogatoria, valorizzi l’indennità di accompagnamento e i relativi arretrati come “reddito disponibile” recuperabile mediante sospensione dell’integrazione o compensazione di pregresse maggiori erogazioni. L’indennità di accompagnamento, per natura assistenziale e funzione compensativa della disabilità, resta neutra rispetto alla capacità contributiva e non può essere trasformata in leva di contenimento della spesa pubblica attraverso criteri regolamentari o prassi applicative eccentriche rispetto al parametro ISEE.
1. Il fatto amministrativo e la questione di sistema
La decisione prende le mosse da una vicenda paradigmatica, nella quale il bisogno assistenziale non è un dato accessorio, ma il presupposto sostanziale dell’intera trama giuridica. Una persona con disabilità grave, totale invalidità e non autosufficienza, ricoverata in RSA su attivazione dei servizi, richiede al Comune la determinazione, per l’annualità di riferimento, della quota di compartecipazione a proprio carico e della conseguente integrazione comunale della retta. L’amministrazione oppone un diniego “a recupero”: sospende di fatto l’integrazione per un arco temporale significativo, giustificando la scelta con la necessità di compensare maggiori esborsi sostenuti in precedenza, ritenuti dipendenti dall’omessa comunicazione della percezione dell’indennità di accompagnamento e dalla disponibilità di un cespite immobiliare in comproprietà. Il diniego viene costruito come applicazione di un regolamento comunale e come coerente attuazione di un verbale dell’unità valutativa multidimensionale che, in termini operativi, impegnava l’amministratore di sostegno a riversare gli arretrati dell’accompagnamento alla struttura.
La questione, sul piano giuridico, non si esaurisce nella correttezza di un singolo provvedimento. Essa investe un tema ricorrente nella prassi degli enti locali: se le provvidenze economiche connesse alla disabilità possano essere trattate come “disponibilità” assimilabile al reddito, così da ridurre l’intervento pubblico o da recuperare spesa sociale già sostenuta. La risposta del giudice è netta e produce un effetto conformativo di portata generale: la pretesa di trasformare l’accompagnamento in parametro surrettizio di capacità contributiva collide con l’assetto legislativo e con la funzione costituzionale dei livelli essenziali delle prestazioni.
2. Giurisdizione e posizione soggettiva: il baricentro sull’interesse legittimo
Il Collegio affronta in via preliminare l’eccezione di difetto di giurisdizione, collocando correttamente la controversia nella sfera del sindacato amministrativo. Non viene in rilievo una mera “pretesa di pagamento” azionata uti creditum davanti al giudice ordinario, bensì l’impugnazione di un atto con cui l’amministrazione esercita un potere di riparto dei costi di una prestazione sociosanitaria residenziale, potere che è discrezionalmente conformato a monte dal sistema normativo e regolamentare e che deve comporre, in equilibrio, l’interesse del singolo a una compartecipazione compatibile con la propria capacità economica e l’interesse pubblico a non addossare alla collettività oneri che l’utente sia in grado di sostenere. In tale prospettiva, la posizione della destinataria dell’atto assume la fisionomia dell’interesse legittimo, poiché la lesione discende dalla (pretesa) non corretta applicazione di regole conformative del potere amministrativo.
Questa impostazione è decisiva: consente di leggere l’intera vicenda non come conflitto “contabile” ma come controllo di legalità sull’esercizio del potere di determinazione della compartecipazione. E, soprattutto, consente di ancorare la tutela a parametri costituzionali e sovranazionali (eguaglianza, non discriminazione, tutela della salute, protezione della disabilità), che difficilmente potrebbero dispiegare la medesima forza ordinante in un giudizio meramente civilistico di adempimento.
3. Impugnabilità differita dei regolamenti e attualità della lesione
Il Comune e l’ASL eccepiscono la tardività dell’impugnazione dei regolamenti richiamati. Il TAR ricostruisce il principio, consolidato, secondo cui gli atti a contenuto generale e astratto non sono di regola immediatamente lesivi e diventano impugnabili quando un atto applicativo produca una lesione concreta e attuale. L’elemento centrale è l’attualità dell’interesse a ricorrere, che si radica quando la disciplina regolamentare viene concretamente utilizzata per negare un beneficio o per imporre un onere. In tal modo il giudice evita che la tutela venga sacrificata da una lettura formalistica della decadenza, e conserva l’accesso al sindacato di legittimità proprio nel momento in cui la norma secondaria “si fa provvedimento” e incide sulla vita del destinatario.
4. ISEE come LEP: il divieto di criteri sostitutivi o restrittivi
Il nucleo motivazionale della sentenza risiede nella qualificazione dell’ISEE quale strumento unificato di valutazione della condizione economica non soltanto per l’accesso alle prestazioni sociali agevolate, ma anche per la determinazione del livello di compartecipazione al costo delle prestazioni sociosanitarie. Questo passaggio assume rilievo costituzionale: la determinazione e l’applicazione dell’ISEE, ai fini dell’accesso e della compartecipazione, viene ricondotta ai livelli essenziali delle prestazioni, con la conseguenza che gli enti territoriali possono, al più, modulare in senso ampliativo le tutele, ma non restringerle mediante criteri “avulsi” dall’ISEE con efficacia derogatoria o sostitutiva. Il giudice valorizza la ratio di uniformità: se la misura massima della compartecipazione deve essere ancorata a criteri nazionali, la frammentazione regolamentare locale non può trasformarsi in un’erosione selettiva dei diritti in ragione del luogo di residenza.
Il TAR evidenzia inoltre un profilo di istruttoria e motivazione: il provvedimento comunale, pur incidendo direttamente sulla vita della persona assistita, omette qualunque considerazione dell’ISEE dell’annualità di riferimento. Tale omissione non è un vizio meramente formale; segnala una deviazione del procedimento dal suo parametro legale, sostituito da criteri “extra-sistema” che non possono fungere da fondamento del diniego.
5. Indennità di accompagnamento: natura assistenziale e neutralità rispetto alla capacità contributiva
Il Comune aveva trattato l’indennità di accompagnamento, e soprattutto i relativi arretrati, come una risorsa “accantonabile” e quindi recuperabile: un reddito di fatto, utile a ridurre la compartecipazione pubblica. Il TAR demolisce questa impostazione muovendo dalla qualificazione dell’emolumento come prestazione assistenziale destinata a compensare una condizione oggettiva di gravissima inabilità, non già a incrementare capacità reddituale o patrimonio. La logica sottesa è essenziale: l’accompagnamento non remunera un’attività, non è corrispettivo, non è “disponibilità libera” sostituibile a prestazioni di sistema; è, piuttosto, uno strumento di sostegno che mira a neutralizzare, almeno in parte, i costi e i disagi strutturali della disabilità.
La conseguenza giuridica è duplice. Da un lato, non potendo l’accompagnamento essere trattato come reddito imponibile, esso non può essere surrettiziamente trasformato in indicatore di capacità contributiva al di fuori dell’ISEE. Dall’altro lato, la disciplina che governa l’ISEE esclude i trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari percepiti in ragione della disabilità quando non rientrino nel reddito complessivo ai fini dell’imposta personale. Se il legislatore statale ha costruito un perimetro di “neutralità” di tali emolumenti, l’ente locale non può eluderlo mediante la tecnica della compensazione amministrativa o del recupero indiretto di spesa. In breve, ciò che l’ISEE espunge non può rientrare dalla finestra regolamentare sotto le spoglie di “reddito da utilizzare per la retta”.
La pronuncia ha anche un significato anti-discriminatorio: trattare l’accompagnamento come reddito significa, in concreto, far pagare alla persona con disabilità la propria condizione, convertendo un sostegno compensativo in un fattore di peggioramento dell’accesso alle prestazioni. Il giudice, pur mantenendo un registro strettamente giuridico, lascia trasparire questa inconciliabilità con i principi di eguaglianza sostanziale e con la tutela rafforzata della persona fragile.
6. L’illegittimità del “diniego a recupero” e i limiti del potere comunale
Un ulteriore profilo di interesse risiede nella struttura del provvedimento comunale, che non si limita a determinare una quota per l’annualità in corso, ma introduce un meccanismo di sospensione dell’integrazione per “recuperare” spese pregresse. La sentenza, accogliendo le censure, afferma in sostanza che il potere di determinazione della compartecipazione non può essere piegato a finalità compensative fondate su presupposti economici giuridicamente irrilevanti. Se l’ente ritiene di aver sostenuto indebitamente costi in un periodo precedente, il recupero non può avvenire attraverso l’alterazione dei criteri di compartecipazione dell’annualità successiva, soprattutto quando la leva utilizzata è un emolumento escluso dai criteri legali di valutazione della capacità contributiva. In tal modo il TAR riafferma una regola di correttezza amministrativa: la tutela della finanza pubblica non può tradursi in una sostituzione dei presupposti legali del potere con criteri di opportunità contabile.
7. Il verbale dell’unità valutativa multidimensionale e l’irrilevanza del consenso dell’amministratore di sostegno
La caducazione investe anche il verbale dell’unità valutativa, nella parte in cui poneva l’obbligo di riversamento degli arretrati alla struttura, quale corollario dell’anticipazione comunale. Il TAR osserva che, se il criterio di base è illegittimo, anche l’atto presupposto che lo recepisce o lo prepara ne resta contaminato. Particolarmente significativo è il passaggio in cui si esclude che l’eventuale adesione dell’amministratore di sostegno possa sanare l’illegittimità: non si tratta di un accordo negoziale disponibile, ma di regole inderogabili poste a tutela di diritti fondamentali e di criteri di riparto ancorati a livelli essenziali.
8. Regolamento comunale: interpretazione conforme e diniego di annullamento “in parte qua”
Pur annullando il diniego applicativo, il TAR non annulla le disposizioni regolamentari indicate, ritenendo che il termine “reddito” ivi impiegato debba essere interpretato in modo conforme al sistema, cioè come reddito rilevante ai fini ISEE, senza includere trattamenti indennitari ontologicamente distinti. La scelta è tecnicamente rilevante perché evita un conflitto frontale con la fonte regolamentare e colloca il vizio sul piano dell’erronea applicazione, non dell’insanabile illegittimità della norma secondaria. In tal modo il giudice produce un duplice effetto: da un lato tutela immediatamente la ricorrente mediante annullamento del provvedimento; dall’altro fornisce un vincolo interpretativo all’amministrazione per il futuro, impedendo che la stessa disposizione venga reiteratamente usata in senso contra legem.
9. Effetti conformativi e prospettive applicative
La sentenza non si esaurisce nell’annullamento. Essa indica, con chiarezza conformativa, che l’amministrazione può riesercitare il potere, ma soltanto nei limiti tracciati: centralità dell’ISEE, irrilevanza dell’accompagnamento e degli arretrati quale indicatore di capacità contributiva, divieto di criteri sostitutivi che restringano le tutele. Sul piano pratico, ciò impone agli enti locali una revisione delle prassi che puntino a “recuperare” spesa sociale attraverso il congelamento di integrazioni o la richiesta di riversamento di provvidenze assistenziali.
L’impatto potenziale è ampio perché la vicenda riguarda un segmento delicatissimo: le RSA e l’equilibrio fra componente sanitaria e componente sociale della prestazione, nonché la sostenibilità per famiglie e amministrazioni. Proprio per questo il TAR riconduce la discrezionalità comunale entro un recinto rigido: la discrezionalità organizzativa e finanziaria non può spingersi sino a ridefinire i presupposti legali della capacità contributiva, specialmente quando sono in gioco persone non autosufficienti.
10. Spese, patrocinio a spese dello Stato e tutela effettiva
La decisione affronta anche il profilo dell’accesso alla giustizia. Viene confermata l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, precisando che il presunto superamento della soglia reddituale deriva da somme non rilevanti come reddito imponibile. È un passaggio coerente con la ratio dell’intero impianto: gli emolumenti compensativi della disabilità non devono divenire, per via indiretta, fattori ostativi alla tutela. Le spese seguono la soccombenza e vengono poste solidalmente a carico delle amministrazioni resistenti; il compenso del difensore è liquidato secondo il regime del patrocinio, con onere per l’erario. Anche qui emerge un tratto sistemico: l’effettività della tutela non è solo nel dispositivo di annullamento, ma nella concreta sostenibilità del contenzioso per soggetti fragili.
Chiusura
La sentenza offre un chiarimento di principio, ma anche una regola di amministrazione quotidiana: le prestazioni assistenziali correlate alla disabilità, proprio perché finalizzate a compensare un deficit oggettivo, non possono essere trasformate in strumenti di “autofinanziamento” dell’ente attraverso un incremento surrettizio della capacità contributiva. Il parametro di legalità resta l’ISEE, elevato a livello essenziale, e ogni scostamento che riduca le tutele o discrimini in ragione della disabilità si espone a caducazione per violazione del quadro normativo e dei principi costituzionali di eguaglianza sostanziale e protezione delle persone fragili.

