Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, Sez. 14, 22 ottobre 2025 (dep. 29 ottobre 2025), n. 6576
Massima
Nel processo tributario d’appello, la mancanza nel fascicolo telematico dell’originale del ricorso notificato ovvero della copia del ricorso consegnato o spedito per posta, nei termini e con le modalità previste dall’art. 22 del d.lgs. n. 546/1992, determina l’inammissibilità dell’impugnazione, rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio anche a fronte della costituzione della parte resistente. La regola opera quale presidio di certezza della “proposizione” dell’appello e della verificabilità della sua rituale instaurazione, non potendo il giudice supplire alla carenza documentale mediante presunzioni o ricostruzioni extraprocessuali.
1. Inquadramento e oggetto del giudizio: dal merito dell’accertamento al filtro di ammissibilità dell’appello
La pronuncia in commento si segnala non tanto per la definizione della pretesa fiscale nel merito, quanto per la rigorosa applicazione delle condizioni di ammissibilità dell’impugnazione nel processo tributario. La controversia origina dall’impugnazione, in primo grado, di un avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 2015, emesso a seguito di processo verbale di constatazione della Guardia di finanza. L’Ufficio contestava l’omessa documentazione e contabilizzazione di compensi professionali, individuati in un importo di euro 40.000 corrisposto mediante assegno circolare e versato su conto intestato alla contribuente, con conseguente recupero a tassazione e applicazione di imposte, interessi e sanzioni. Il giudice di primo grado rigettava il ricorso, condannando la contribuente alle spese.
In sede di gravame, la decisione della Corte regionale non si misura con i motivi sostanziali dell’impugnazione, poiché l’appello viene dichiarato inammissibile per un vizio formale ritenuto insuperabile: l’assenza nel fascicolo telematico dell’atto di appello nei termini e nelle forme prescritti dalla disciplina processuale tributaria. La sentenza, dunque, assume la fisionomia di una “decisione sul processo”, in cui il controllo di ritualità dell’impugnazione assorbe e preclude ogni esame sul merito.
2. Il quadro normativo: l’innesto tra art. 53 e art. 22 del d.lgs. n. 546/1992
Il ragionamento del Collegio si fonda sull’interazione tra la norma che disciplina la proposizione dell’appello e quella che regola il deposito del ricorso. L’art. 53 del d.lgs. n. 546/1992 stabilisce che l’impugnazione deve essere proposta nei confronti di tutte le parti che hanno partecipato al giudizio di primo grado e “deve essere depositata a norma dell’art. 22”. L’art. 22, a sua volta, impone al ricorrente, entro trenta giorni dalla proposizione del ricorso e a pena di inammissibilità, il deposito dell’originale del ricorso notificato ovvero della copia del ricorso consegnato o spedito per posta, unitamente ai documenti attestanti la relativa attività di notificazione o di spedizione; e precisa, in modo particolarmente incisivo, che l’inammissibilità è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio.
Questa architettura normativa attribuisce al deposito tempestivo e verificabile dell’atto impugnatorio un ruolo non meramente organizzativo, bensì costitutivo della corretta instaurazione del grado: la Corte non tratta il deposito come un adempimento secondario, ma come condizione legale che consente di attestare l’esistenza stessa dell’impugnazione in forma controllabile.
3. Il fatto processuale decisivo: carenza dell’atto di appello nel fascicolo telematico e incoerenze documentali
La sentenza valorizza un dato definito “incontestato”: nel fascicolo telematico manca l’originale dell’appello notificato (o la copia del ricorso consegnato/spedito), così come prescritto dalla disciplina. A questo elemento si associa un ulteriore profilo di anomalia, riferito alla circostanza che nel fascicolo risulta presente un atto di appello riferibile ad altro soggetto, estraneo alla parte appellante indicata in epigrafe. Tale incongruenza, pur non essendo sviluppata come autonoma ratio decidendi, conferma la centralità della tracciabilità documentale nel processo tributario telematico: il giudice è chiamato a decidere sugli atti “esistenti” e correttamente acquisiti, non su ciò che potrebbe essere stato depositato o su ciò che le parti assumono di aver introdotto.
Da qui la conseguenza: la mancanza dell’atto richiesto dall’art. 22 rende l’appello processualmente inesaminabile, perché impedisce al giudice di verificare in modo certo e oggettivo la rituale proposizione dell’impugnazione e la sua effettiva conformazione.
4. Inammissibilità rilevabile d’ufficio: portata e ratio della regola
Il Collegio richiama espressamente la previsione secondo cui l’inammissibilità è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado. Si tratta di una regola che, nel processo tributario, assume una funzione di presidio dell’ordine processuale: non è rimessa alla disponibilità dell’Ufficio resistente, né può essere “sanata” dal fatto che la parte pubblica si sia comunque costituita. La norma mira a garantire, in chiave pubblicistica, la certezza dell’instaurazione del giudizio e la verificabilità degli atti fondamentali, soprattutto in un contesto – quale quello tributario – in cui la forma dell’atto e la sua tempestiva acquisizione sono strettamente connesse al rispetto dei termini decadenziali e alla stabilità delle situazioni giuridiche.
La pronuncia, in questa prospettiva, ribadisce che la costituzione della parte resistente non trasforma l’inesistenza o mancanza dell’atto di appello in una irregolarità sanabile: la regola di rilevabilità officiosa sottrae il vizio alla logica della sanatoria per acquiescenza o per comportamento concludente, collocandolo tra le condizioni necessarie di procedibilità e ammissibilità dell’impugnazione.
5. Il rapporto tra formalismo e garanzie: l’atto mancante come “limite epistemico” della decisione
È utile cogliere il significato più profondo della scelta decisoria. Il formalismo qui non è fine a sé stesso: la mancanza dell’atto di appello nel fascicolo telematico produce un vero “limite epistemico” alla funzione giurisdizionale. Senza l’atto, il giudice non è in grado di conoscere l’esatta portata dell’impugnazione, di controllare i motivi, di verificare la tempestività, la ritualità della notifica, né, in definitiva, di assicurare il contraddittorio in modo pieno. In tale situazione, l’ordinamento non consente una decisione “per approssimazione”, perché l’impugnazione, quale atto a forma vincolata, esiste processualmente solo se è depositata nei modi e nei tempi prescritti.
La sentenza conferma, dunque, un principio di legalità processuale particolarmente stringente in materia tributaria: il giudizio di appello non può trasformarsi in un contenitore elastico in cui l’atto impugnatorio sia ricostruito aliunde; esso deve risultare dagli atti e dagli adempimenti previsti dalla legge.
6. Le spese del grado: soccombenza processuale e liquidazione “qualificata”
Dichiarata l’inammissibilità, la Corte applica il criterio della soccombenza e condanna l’appellante alla rifusione delle spese del secondo grado, liquidandole in misura rilevante. La motivazione, richiamando i criteri generali del D.M. n. 55/2014, sottolinea che la liquidazione avviene tenendo conto dello scaglione, della natura della pratica, dell’importanza e complessità, dell’urgenza, nonché dell’impegno profuso. Anche questo segmento della decisione ha una valenza deterrente: l’errore nella gestione degli adempimenti essenziali dell’impugnazione non produce solo la perdita del grado, ma si traduce in una significativa esposizione alle spese.
7. Considerazioni conclusive: implicazioni operative nel processo tributario telematico
La sentenza n. 6576/2025 offre un messaggio operativo netto: nel processo tributario, e in modo particolare nella gestione telematica del fascicolo, l’adempimento del deposito dell’atto impugnatorio non tollera approssimazioni. L’appello è un atto a struttura vincolata e la sua esistenza processuale è legata alla tracciabilità documentale nel fascicolo. La mancanza dell’originale notificato o della copia prevista dalla legge determina inammissibilità automatica, rilevabile d’ufficio, che impedisce al giudice qualsiasi valutazione sul merito, anche quando la controversia sostanziale presenti profili potenzialmente rilevanti.
In definitiva, la pronuncia ribadisce che la tutela giurisdizionale, nel sistema delle impugnazioni tributarie, è inscindibile dal rispetto delle forme costitutive dell’atto: non per un feticismo della procedura, ma perché, nel giudizio d’appello, la forma è lo strumento che consente di rendere controllabile, verificabile e dunque giuridicamente “decidibile” l’impugnazione stessa.

