Giurisprudenza banche

Tribunale ordinario di Modena, Terza Sezione civile, 5 gennaio 2026

Massima

In tema di opposizione all’esecuzione proposta avverso atto di precetto fondato su titoli stragiudiziali, il soggetto che agisce quale cessionario di crediti in blocco ai sensi dell’art. 58 T.U.B. ha l’onere di provare, in caso di contestazione, l’inclusione del credito azionato nell’operazione di cessione, non essendo sufficiente il mero richiamo alla pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale, la quale assolve funzione sostitutiva della notifica ex art. 1264 c.c. ma non integra, di per sé, prova del fatto costitutivo della titolarità del credito. Ove la riconducibilità del singolo credito al perimetro della cessione non sia desumibile con certezza da indicazioni sufficientemente determinate, l’azione esecutiva deve arrestarsi per difetto di legittimazione sostanziale del preteso cessionario, con conseguente declaratoria di non debenza delle somme intimate.


1. Premessa fattuale e inquadramento processuale

La decisione interviene nell’ambito di un’opposizione preventiva all’esecuzione ex art. 615, comma 1, c.p.c., promossa dalle socie di una società cancellata dal Registro delle imprese, destinatarie di un atto di precetto di rilevante importo, fondato su contratti di mutuo fondiario muniti di formula esecutiva. Le opponenti hanno contestato, in via pregiudiziale e assorbente, la legittimazione attiva della società intimante, assumendo che la medesima non avesse adeguatamente documentato la titolarità del credito azionato e, in particolare, l’inclusione di quel credito nell’operazione di cessione in blocco richiamata nel precetto. In subordine, veniva dedotta l’indeterminatezza delle somme richieste per difetto di trasparenza del criterio di calcolo. La parte convenuta è rimasta contumace, e la causa è stata definita con decisione resa ai sensi dell’art. 281-sexies c.p.c., sulla base di istruttoria documentale.

L’asse portante della pronuncia non è, dunque, la “quantificazione” del credito, bensì la verifica della condizione dell’azione correlata alla titolarità attiva del rapporto obbligatorio: il giudice fa discendere l’esito del giudizio dalla mancata dimostrazione del fatto costitutivo della pretesa creditoria in capo al soggetto che ha intimato il pagamento.

2. Cessione in blocco ex art. 58 T.U.B.: pubblicità e prova della titolarità

La sentenza si colloca nel solco dell’elaborazione, ormai consolidata, circa la distinzione tra funzione della pubblicità della cessione in blocco e prova della titolarità del credito nel giudizio in cui essa venga contestata. L’art. 58 T.U.B. prevede la pubblicazione dell’avviso di cessione; tale adempimento, secondo la ricostruzione accolta dal Tribunale, opera su un piano specifico, quello dell’opponibilità e dell’efficacia sostitutiva rispetto alla notifica o accettazione della cessione ai sensi dell’art. 1264 c.c. L’adempimento pubblicitario, tuttavia, non coincide automaticamente con la dimostrazione, in giudizio, che proprio quel credito – con le sue caratteristiche concrete – sia stato trasferito al cessionario.

In termini sostanziali, la pubblicazione fornisce “notizia” dell’operazione e tutela l’affidamento del debitore circa l’individuazione del legittimo destinatario del pagamento; ma, sul piano processuale, non esonera il preteso cessionario dall’onere di provare la propria legittimazione sostanziale quando essa venga specificamente posta in discussione. La decisione ribadisce, con chiarezza metodologica, che l’opposizione del debitore trasforma la titolarità del credito in fatto costitutivo controverso, sottraendolo alla sfera delle mere allegazioni.

3. Il requisito della “determinabilità” dei crediti ceduti e il valore probatorio dell’avviso pubblicato

Un passaggio di particolare interesse risiede nella precisazione del criterio con cui valutare, caso per caso, se l’avviso pubblicato possa assolvere anche funzione probatoria. Il Tribunale non nega in astratto tale possibilità: riconosce che, ove l’avviso contenga indicazioni sufficientemente precise e univoche, idonee a ricondurre con certezza il credito controverso tra quelli oggetto di trasferimento, esso può costituire un elemento probatorio adeguato dell’inclusione del credito nell’operazione.

Il punto decisivo è la qualità informativa dell’avviso in rapporto al principio di determinatezza o, quanto meno, determinabilità dell’oggetto del trasferimento. Se l’avviso si limita a formule generiche o a descrizioni non verificabili in concreto, esso resta sul piano indiziario e non consente di compiere quell’“accertamento di corrispondenza” tra credito azionato e perimetro della cessione che, in presenza di contestazione, diviene imprescindibile. In questa prospettiva, la sentenza descrive l’indagine del giudice come un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, in cui l’avviso può concorrere, ma non surrogare, la prova quando non consenta l’identificazione certa del credito.

4. Onere della prova, non contestazione e contumacia: la centralità della contestazione qualificata

La pronuncia chiarisce implicitamente anche la dinamica tra contestazione del debitore e onere probatorio del cessionario. Laddove il debitore contesti non soltanto l’esistenza astratta di un’operazione di cessione, ma soprattutto l’inclusione del credito specifico, l’attore in executivis deve fornire prova della titolarità attraverso gli ordinari mezzi processuali, potendo ricorrere, se del caso, anche ad elementi ricognitivi stragiudiziali idonei a confermare il trasferimento del credito. Ne discende un corollario operativo: la prova non è necessariamente “vincolata” a una forma predeterminata, ma deve essere idonea a superare il dubbio sulla riconducibilità del credito al blocco ceduto.

Nel caso concreto, la contumacia della convenuta non attenua l’onere probatorio: al contrario, rende più evidente che l’unico elemento valorizzabile non può essere un mero rinvio, interno al precetto, alla pubblicazione dell’avviso. In assenza di ulteriore documentazione, il giudice ritiene non raggiunta la prova dell’avvenuto trasferimento dei crediti e, dunque, della qualità di creditore in capo alla società intimante.

5. Effetti: difetto di legittimazione sostanziale e arresto dell’azione esecutiva

Accertata l’insufficienza probatoria, il Tribunale qualifica il difetto di titolarità del credito come condizione ostativa a una pronuncia sul merito della pretesa. Il risultato è l’accoglimento dell’opposizione e la declaratoria di non debenza dell’importo intimato con il precetto. La motivazione enfatizza l’effetto assorbente della questione di legittimazione: una volta esclusa, per difetto di prova, la qualità di creditore in capo all’intimante, ogni ulteriore profilo concernente la quantificazione del dovuto o la metodologia di calcolo resta privo di rilevanza decisoria.

Sotto un profilo sistematico, la decisione rafforza un principio di ordine processuale e di garanzia: l’esecuzione forzata, quale forma di tutela massimamente incisiva, presuppone una catena di legittimazione non solo “asserta”, ma provata quando contestata. Non è sufficiente che l’intimante si qualifichi come cessionario; deve dimostrare, in modo verificabile, che il credito azionato è effettivamente entrato nel proprio patrimonio.

6. Regolazione delle spese e funzione dissuasiva della soccombenza

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in misura significativa, con applicazione dei parametri forensi e riduzione di alcune fasi in ragione della natura documentale della controversia. Anche questo profilo assume un significato non meramente accessorio: la condanna alle spese, specie in ipotesi di iniziative esecutive non sorrette da adeguato corredo probatorio della titolarità, svolge una funzione di deterrenza rispetto a prassi di azionamento seriale dei crediti che confidino sulla difficoltà difensiva del debitore o sulla presunzione di legittimazione derivante dalla sola pubblicità ex art. 58 T.U.B.

7. Osservazioni conclusive: ricadute pratiche e linea di continuità giurisprudenziale

La sentenza offre una traccia applicativa di immediata utilità. Per i debitori intimati, conferma l’efficacia dell’eccezione di difetto di legittimazione attiva del preteso cessionario quando sia formulata in termini specifici, mirando alla prova dell’inclusione del credito nel perimetro della cessione. Per i cessionari, impone un presidio documentale rigoroso: l’avviso pubblicato può non bastare e, ove non consenta l’identificazione certa del credito, occorre produrre elementi ulteriori idonei a dimostrare la titolarità, pena l’arresto dell’azione esecutiva.

Sul piano più generale, la decisione ribadisce un punto di equilibrio tra esigenze del mercato delle cessioni e tutela del debitore: la pubblicità sostitutiva semplifica l’opponibilità della cessione, ma non può degradare l’onere probatorio della titolarità quando l’esecuzione si fondi su un credito la cui appartenenza al cessionario sia seriamente controversa. In questa frizione tra efficienza del circuito finanziario e garanzie processuali, il Tribunale riafferma la regola più “antica” e più razionale del processo: chi agisce deve provare.


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