Corte d’Appello di Torino, Sez. I civile, 9 gennaio 2026
Massima
In tema di finanziamento con cessione del quinto, il costo della polizza assicurativa obbligatoria (rischio vita e/o impiego), quando risulti collegato all’erogazione del credito e contestuale alla stipula, deve essere incluso nel calcolo del TEG ai fini della verifica dell’usurarietà “genetica” ex art. 644 c.p.; l’eventuale esclusione di tale voce dalle istruzioni statistiche per la rilevazione del TEGM non vincola il giudice e non consente di derogare al criterio onnicomprensivo fissato dalla norma penale. Accertato il superamento del tasso soglia, opera la sanzione civilistica di cui all’art. 1815, comma 2, c.c., con trasformazione del contratto in gratuito e conseguente restituzione non solo degli interessi ma di tutte le commissioni e spese collegate all’erogazione del credito (salve imposte e tasse), oltre interessi ex art. 1284, comma 4, c.c. dalla domanda.
1. Il fatto processuale e la questione dirimente: dalla legittimazione passiva del cessionario al merito dell’usura
La pronuncia origina da un contratto di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio stipulato nel 2008, estinto anticipatamente nel 2018. L’attore, assumendo l’inclusione di costi up-front e di una polizza assicurativa nel carico economico dell’operazione, deduce il superamento del tasso soglia del trimestre di riferimento e chiede l’applicazione della sanzione civilistica ex art. 1815, comma 2, c.c., con conseguente ripetizione di interessi e costi del credito.
In primo grado, il Tribunale aveva arrestato la decisione su una questione preliminare: il difetto di legittimazione passiva della società convenuta, ritenuta mera cessionaria del credito nell’ambito di una cessione in blocco, e quindi estranea alle domande inerenti alla nullità di clausole contrattuali. La Corte d’Appello ribalta l’impostazione, chiarendo che l’assetto di tutela del consumatore non consente di “sezionare” artificiosamente la posizione del cessionario, isolando il credito dalle vicende genetiche del rapporto da cui esso proviene. Da ciò discende il passaggio al merito, non scrutinato in prime cure.
2. Appello e specificità dei motivi: la funzione dell’impugnazione come “revisio prioris instantiae”
La resistente eccepiva l’inammissibilità dell’appello per difetto di specificità. La Corte, con un’argomentazione che si colloca nel solco dell’orientamento più recente, valorizza la funzione dell’atto di gravame quale critica puntuale della motivazione impugnata, senza richiedere formule sacramentali né un “progetto alternativo” di sentenza. Nel caso concreto, l’appello individuava chiaramente i punti decisori contestati (legittimazione passiva e, in via subordinata, merito), consentendo pienamente il contraddittorio.
Questo passaggio, apparentemente di rito, ha un riflesso sostanziale: evita che questioni di tutela del consumatore vengano neutralizzate da un formalismo eccessivo, soprattutto quando il primo giudice non abbia affrontato il merito e l’appellante, fisiologicamente, riproponga le domande originarie dopo aver censurato la ratio decidendi pregiudiziale.
3. La titolarità del rapporto e la legittimazione passiva del cessionario: continuità della tutela nel credito al consumo
Il cuore preliminare della decisione è la ricostruzione della posizione del cessionario nei contratti di credito al consumo. La Corte richiama la disciplina imperativa che consente al consumatore di opporre al cessionario tutte le eccezioni esercitabili verso il cedente, ivi inclusa la compensazione, in modo da preservare la continuità delle tutele a fronte di vicende circolatorie del credito. Ne ricava che non è sostenibile la tesi secondo cui al cessionario sarebbero opponibili solo eccezioni “paralizzanti” l’azione di pagamento, mentre le domande di nullità e ripetizione dovrebbero essere incanalate esclusivamente verso il cedente.
La motivazione è doppiamente significativa. Da un lato, ribadisce la natura derivativa dell’acquisto del credito: il cessionario subentra nella medesima posizione giuridica del cedente, con i relativi rischi di invalidità delle pattuizioni da cui il credito trae origine. Dall’altro, la Corte valorizza i dati letterali dell’operazione di trasferimento come emergono dagli atti, rilevando che non si tratterebbe di una mera cessione del credito “spogliata” dalle obbligazioni, ma di un trasferimento che contempla anche obblighi e profili contenziosi connessi al portafoglio.
Il messaggio sistematico è nitido: l’effettività della tutela sarebbe altrimenti eludibile attraverso la semplice circolazione del credito, con il risultato di disperdere il contraddittorio verso soggetti non più economicamente interessati o difficilmente aggredibili. In materia consumeristica, una simile frammentazione contrasterebbe con la ratio protettiva della disciplina.
4. Polizza assicurativa e calcolo del TEG: collegamento all’erogazione del credito e presunzione di accessorietà economica
Entrando nel merito, la Corte individua la questione centrale nella corretta costruzione del TEG per la verifica dell’usura genetica: se il premio assicurativo obbligatorio debba essere incluso tra gli oneri rilevanti. La risposta è affermativa, in quanto la polizza costituisce spesa collegata all’erogazione del credito.
Il ragionamento poggia su elementi fattuali considerati rivelatori del collegamento: contestualità tra stipula della polizza ed erogazione, trattenuta del premio in sede di liquidazione, durata della copertura coerente con quella del prestito, finalizzazione della polizza a presidio del rimborso e quindi a vantaggio dell’ente finanziatore. La Corte, inoltre, neutralizza l’argomento difensivo secondo cui il costo sarebbe “imposto dalla legge” e destinato a un terzo (compagnia assicurativa): l’obbligatorietà non esclude la natura di onere collegato al credito, perché ciò che rileva è l’incidenza economica sull’operazione e la sua funzione di garanzia del rimborso, dunque di utilità anche indiretta per il mutuante.
In questa prospettiva, il costo assicurativo non viene trattato come prestazione autonoma “esterna” al credito, ma come componente del carico economico necessario per ottenere il finanziamento. La Corte colloca tale approdo entro un concetto onnicomprensivo degli “oneri collegati” che evita spostamenti opportunistici del prezzo del credito da voci incluse a voci escluse.
5. Istruzioni di vigilanza e tasso soglia: distinzione tra TEG (singolo rapporto) e TEGM (rilevazione statistica)
Uno dei passaggi più rilevanti, anche in termini di impatto applicativo, concerne il rapporto fra fonti primarie e istruzioni amministrative. La resistente invocava le istruzioni statistiche vigenti all’epoca (2008) per sostenere che i costi assicurativi non dovessero concorrere al TEG, poiché non inclusi nella rilevazione del TEGM.
La Corte opera una distinzione strutturale: le istruzioni della Banca d’Italia sono dirette alla costruzione del tasso effettivo globale medio per operazioni omogenee, funzionale al decreto ministeriale trimestrale e quindi alla determinazione del tasso soglia; non costituiscono, però, fonte idonea a comprimere il perimetro precettivo dell’art. 644 c.p. quanto alla definizione dei costi rilevanti nel singolo rapporto. Ne consegue che, in sede giudiziale, il calcolo del TEG del singolo contratto deve conformarsi alla norma primaria, la quale include commissioni, remunerazioni e spese collegate all’erogazione del credito, con esclusione delle sole imposte e tasse.
Questa impostazione è coerente con un’idea di gerarchia e funzione delle fonti: la disciplina secondaria non può diventare lo strumento per disapplicare, di fatto, la norma penale che definisce l’usura; al più, l’eventuale “mancata inclusione” statistica di una voce rilevante incide sulla conformità del decreto rispetto alla legge, ma non autorizza l’esclusione della voce dalla verifica in concreto.
6. La sanzione ex art. 1815, comma 2, c.c.: gratuità del finanziamento e restituzione “onnicomprensiva” degli oneri
Accertata l’inclusione della polizza nel TEG, la Corte conclude per il superamento del tasso soglia e, quindi, per l’usurarietà genetica del contratto. Da qui discende l’applicazione della sanzione civilistica: la clausola è nulla e non sono dovuti interessi. La sentenza compie però un passo ulteriore, con particolare intensità sistematica: la conseguenza della gratuità si estende a tutti gli importi che compongono il carico economico riconducibile alla fattispecie dell’art. 644 c.p., e quindi non soltanto agli interessi “in senso stretto”, ma anche a commissioni e spese collegate all’erogazione del credito, inclusi i premi assicurativi, restando escluse imposte e tasse.
L’argomentazione valorizza l’unità tra norma penale e sanzione civilistica: se per accertare l’usura il legislatore impone un criterio omnicomprensivo, la reazione dell’ordinamento non può limitarsi a sterilizzare la sola voce “interessi” lasciando in vita altre remunerazioni che, in concreto, svolgono funzione economica equivalente. Diversamente, la sanzione sarebbe facilmente eludibile mediante un’architettura del prezzo del credito concentrata su costi up-front e voci accessorie.
7. Interessi da domanda e art. 1284, comma 4, c.c.: applicazione anche alle obbligazioni restitutorie
Sul piano delle conseguenze economiche, la Corte riconosce gli interessi nella misura prevista dall’art. 1284, comma 4, c.c. dalla domanda al saldo, ritenendo applicabile la disposizione anche alle obbligazioni restitutorie. L’opzione è giustificata in chiave di effettività del ristoro per il ritardato adempimento di un’obbligazione pecuniaria accertata in sede giudiziale: la mora viene agganciata alla domanda che rende esigibile il credito restitutorio conseguente alla sanzione civilistica dell’usura.
Il punto è tecnicamente delicato, perché intercetta il tema, spesso litigioso, del dies a quo e del regime degli interessi nelle ripetizioni d’indebito e nelle restituzioni ex lege. La soluzione adottata rafforza la dimensione “deterrente” della sanzione e, al contempo, tutela la parte che ha sopportato un esborso indebito, evitando che l’inerzia del debitore della restituzione sia economicamente neutra.
8. Considerazioni conclusive: tre snodi di sistema per la prassi contenziosa
La sentenza presenta un rilievo che trascende il caso concreto per tre profili convergenti.
Anzitutto, riafferma che, nel credito al consumo, il consumatore non perde le proprie difese a seguito della circolazione del credito; il cessionario non può essere “schermato” dalle azioni di nullità e ripetizione, pena la vanificazione della tutela.
In secondo luogo, consolida una lettura sostanziale del costo del credito: la polizza obbligatoria nel quinto, quando funzionalmente collegata e contestuale, è componente rilevante del TEG ai fini dell’usura genetica, a prescindere dalla collocazione del relativo costo in panieri statistici.
Infine, conferisce coerenza alla sanzione civilistica dell’usura, impedendo che la gratuità si riduca a un azzeramento nominale degli interessi lasciando intatto il resto della remunerazione del credito. La restituzione “onnicomprensiva” di oneri collegati rende la disciplina effettiva e non aggirabile, ristabilendo l’equilibrio contrattuale violato dall’applicazione di un costo complessivo eccedente la soglia legale.
Scopri di più da ADICU aps
Abbonati per ricevere gli ultimi articoli inviati alla tua e-mail.

