Giurisprudenza banche

Tribunale di Modena, sez. 2, 25/01/2026

Massima – In tema di garanzie personali, la qualificazione del garante come “coobbligato” non esclude la riconducibilità dell’impegno alla fideiussione, quando il regolamento contrattuale richiami testualmente tale figura e l’assetto complessivo delle clausole evidenzi una volontà negoziale di garanzia ai sensi dell’art. 1937 c.c.; ne consegue l’applicabilità dell’art. 1957 c.c., la cui decadenza non è impedita da atti meramente stragiudiziali (quali la messa in mora), ma richiede, entro il semestre, l’instaurazione di un’azione giudiziale idonea all’accertamento e al soddisfacimento del credito, salva l’ipotesi – diversa – dell’obbligazione “a prima richiesta”.


1. Il perimetro della controversia e la “questione assorbente”

La decisione si innesta in un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo relativo a un credito di circa € 34.795,45, azionato nei confronti del garante in forza di una fideiussione collegata a un finanziamento erogato nel 2006. Il cuore della lite è progressivamente ricondotto dal Tribunale a una questione dirimente: la decadenza dalla garanzia ex art. 1957 c.c., ritenuta idonea, da sola, a definire il merito. In questo senso, la sentenza valorizza l’economia processuale e l’ordine logico delle questioni, facendo della decadenza il criterio di selezione dell’accertamento, con assorbimento delle ulteriori doglianze (titolarità del credito, estensione della garanzia, cancellazione della debitrice, usurarietà).

2. “Coobbligato” e fideiussore: la qualificazione non nominalistica della garanzia personale

Uno snodo concettuale, con evidenti ricadute pratiche, riguarda la tesi della creditrice secondo cui l’opponente sarebbe “coobbligato” e non fideiussore, con conseguente inapplicabilità dell’art. 1957 c.c. Il Tribunale respinge l’impostazione, muovendo da un dato letterale: la clausola contrattuale (“Eventuali garanzie”) prevede espressamente che l’erogazione possa essere subordinata alla “prestazione di fideiussione”. Da qui il passaggio metodologicamente rilevante: la qualificazione giuridica dell’assetto non si arresta al nomen iuris impiegato (“coobbligato”), ma segue la funzione economico-giuridica dell’impegno e l’interpretazione complessiva del regolamento contrattuale, combinando canone letterale (art. 1362 c.c.) e interpretazione sistematica (art. 1363 c.c.).

La sentenza coglie un punto spesso fonte di contenzioso: la “solidarietà sussidiaria” del garante non è un tertium genus che sottrae l’obbligazione alla disciplina fideiussoria; è, piuttosto, l’effetto tipico della garanzia personale. L’uso del termine “coobbligato” viene quindi letto come descrittivo dell’effetto (responsabilità per il debito altrui), non come indice di una diversa fonte obbligatoria. Ne deriva una ricostruzione sostanzialistica: l’impegno, risultante dalla sottoscrizione della richiesta di finanziamento e delle condizioni, integra una manifestazione di volontà di garantire l’obbligazione restitutoria, sussumibile nella fattispecie di cui all’art. 1937 c.c.

3. La “portata trans-tipica” della disciplina fideiussoria e il criterio di compatibilità

Il Tribunale rafforza l’esito qualificatorio collocandolo in una cornice più ampia: la fideiussione, in quanto figura paradigmatica delle garanzie personali, esprime un corpo di regole dotato di “portata trans-tipica”, applicabile – nei limiti della compatibilità – anche a garanzie diverse ma funzionalmente equivalenti. La motivazione richiama arresti di legittimità che, in differenti contesti (avallo, garanzie a prima richiesta, patronage), hanno esteso specifiche norme fideiussorie per ragioni di omologia funzionale. La prospettiva è chiara: ciò che governa l’applicazione della disciplina non è l’etichetta, ma la struttura di rischio allocata e la causa concreta dell’impegno.

Questa affermazione merita attenzione perché delimita una linea di difesa frequente nei giudizi su NPL e su contratti “seriali”: la sostituzione lessicale del fideiussore con il “coobbligato” (o viceversa) non può diventare un espediente per eludere le garanzie proprie della fideiussione quando l’assetto negoziale, letto globalmente, esprime un’obbligazione di garanzia.

4. Art. 1957 c.c.: natura della decadenza e standard dell’“agire” richiesto al creditore

Il baricentro della pronuncia è l’art. 1957 c.c., inteso come regola di protezione del garante contro l’inerzia del creditore. La sentenza ribadisce un principio nettamente selettivo: la decadenza non è impedita da un atto stragiudiziale; è invece necessario che il creditore agisca in sede giudiziale per l’accertamento e il soddisfacimento del credito (cognizione o esecuzione), entro il semestre rilevante. La puntualizzazione è decisiva perché distingue la dinamica della decadenza da quella della prescrizione: mentre l’interruzione della prescrizione può avvenire anche con atti stragiudiziali tipizzati, l’art. 1957 c.c. pretende un “salto di soglia” verso l’azione giudiziaria.

La motivazione introduce poi il contrappunto che evita automatismi: la regola è temperata nell’ipotesi – non ricorrente nel caso deciso – di obbligazione di pagamento “a prima richiesta”, in cui la struttura causale e la funzione di immediata escutibilità possono incidere sulla compatibilità dell’art. 1957 c.c. (tema su cui la Cassazione ha espresso orientamenti articolati). Il Tribunale, però, colloca la fattispecie fuori da tale eccezione, riaffermando lo standard rigoroso dell’azione giudiziale tempestiva.

5. La scansione temporale valorizzata dal giudice: mora tardiva e azione giudiziale ultra-semestrale

Sul piano fattuale, la sentenza costruisce la decadenza attraverso una cronologia che ha un peso quasi “probatorio” nella motivazione: l’unico atto utile allegato è una messa in mora perfezionatasi nel 2015, quindi a distanza di oltre cinque anni dall’annotazione contabile della decadenza dal beneficio del termine; l’azione giudiziale nei confronti del fideiussore si concretizza solo con la notifica del decreto ingiuntivo nel 2023, dunque oltre il semestre e, in termini assoluti, dopo un lungo lasso temporale. Il Tribunale pone l’accento su questa distanza, non come mero dato cronologico, ma come indice della violazione della funzione dell’art. 1957 c.c., che è appunto quella di impedire che il garante resti vincolato sine die per l’inerzia del creditore.

La conseguenza è netta: non avendo la creditrice agito nel semestre nei confronti del debitore e/o del fideiussore, l’opponente non è ulteriormente obbligato e il decreto ingiuntivo deve essere revocato.

6. Cessione di crediti bancari e oneri di allegazione: la decadenza “attraversa” le vicende circolatorie

La vicenda è attraversata da un’operazione di cessione in blocco ex art. 58 TUB, comunicata al debitore con indicazione di un portafoglio di crediti e con riferimenti a operazioni societarie (fusione/incorporazione) nella catena di titolarità. Pur non facendo della legittimazione attiva il fulcro della decisione, il Tribunale utilizza il contesto circolatorio per rafforzare il giudizio di inerzia: la cessione è successiva alla decadenza dal beneficio del termine e non risulta adeguatamente spiegato, in modo persuasivo, come e quando siano state compiute le iniziative giudiziali necessarie a “conservare” l’obbligazione del garante nel perimetro dell’art. 1957 c.c.

Ne discende una implicazione sistematica: la circolazione del credito non sterilizza l’operatività dell’art. 1957 c.c. e non attenua l’onere del creditore (originario o cessionario) di dimostrare l’attivazione giudiziale tempestiva. Anzi, in contesti di trasferimento massivo, la prova della tempestività e dell’idoneità dell’azione diventa il presidio essenziale per evitare che la garanzia si trasformi in un vincolo indefinito e “automatizzato”.

7. Cancellazione della debitrice e azione verso gli ex soci: inerzia processuale e doveri di diligenza del creditore

Un ulteriore profilo, evocato nella motivazione, riguarda la cancellazione della società debitrice dal registro delle imprese e la (mancata) iniziativa nei confronti degli ex soci. Il Tribunale rimarca che la creditrice non motiva la propria inerzia nell’intraprendere azioni verso gli ex soci, né allega elementi idonei a superare il tema del possibile beneficio economico tratto dalla liquidazione, richiamando la recente giurisprudenza di legittimità (anche a Sezioni Unite) sul perimetro di responsabilità post-cancellazione e sui relativi oneri. Il passaggio, pur non diventando ratio decidendi autonoma, svolge una funzione argomentativa coerente con l’impianto: chi intende mantenere vivo il vincolo del garante deve dimostrare una condotta attiva e diligente, non una mera gestione “cartolare” del credito.

8. Esito del giudizio e regolazione delle spese: coerenza tra rito monitorio e tutela del garante

Il dispositivo accoglie l’opposizione e revoca il decreto ingiuntivo, con condanna della creditrice alle spese secondo i parametri del D.M. n. 55/2014, calibrati sul valore della domanda e sulla natura documentale dell’istruttoria, con riduzione per la fase decisionale. La regolazione delle spese chiude coerentemente il cerchio: il rito monitorio, se utilizzato tardivamente rispetto alle scansioni protettive dell’art. 1957 c.c., non solo non consente di “recuperare” l’inerzia, ma espone il creditore al rischio integrale della soccombenza.

9. Considerazioni conclusive: una decisione “anti-inerzia” nei contenziosi seriali

La pronuncia si segnala per due tratti di particolare interesse applicativo. Il primo è l’impostazione anti-formalistica nella qualificazione della garanzia: “coobbligato” può essere, sostanzialmente, fideiussore, e ciò basta a richiamare l’intero statuto protettivo, inclusa la decadenza ex art. 1957 c.c. Il secondo è la lettura esigente del requisito dell’“agire” del creditore: non bastano solleciti, comunicazioni e messe in mora; occorre un’iniziativa giudiziale tempestiva, pena lo scioglimento del vincolo del garante.

In controluce, la decisione costituisce un monito per la gestione industriale dei portafogli: l’efficienza della circolazione del credito e la standardizzazione documentale non possono comprimere il nucleo funzionale dell’art. 1957 c.c., che resta una regola di responsabilizzazione del creditore e di stabilizzazione della posizione del garante.



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