Tribunale di Monza, sez. 1, 30/01/2026
Massima – Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo promosso da un istituto di credito per il pagamento di rate e/o saldi derivanti da mutui “canalizzati” o regolati su un conto corrente di appoggio, l’estratto di saldaconto ex art. 50 T.U.B. conserva efficacia probatoria circoscritta alla sola fase monitoria e non è, di per sé, idoneo a dimostrare nel giudizio di cognizione il preciso ammontare del credito quando il debitore abbia sollevato contestazioni sul quantum e abbia dedotto la gestione del rapporto su conto corrente. In tale ipotesi, grava sul creditore l’onere di produrre gli estratti conto dall’apertura del conto e un’indicazione analitica delle rate insolute e dei tassi applicati; in difetto, l’opposizione deve essere accolta con revoca del decreto. La domanda riconvenzionale del correntista/opponente, volta a rideterminare il dare-avere, è inammissibile se formulata in modo generico ed esplorativo e se sorretta dalla sola invocazione di una CTU o di un’esibizione ex art. 210 c.p.c., in quanto la parte, quale attrice in riconvenzione, non è esonerata dall’onere di allegazione e prova dei fatti costitutivi.
1. Vicenda e questioni: monitorio su due mutui chirografari e contestazione della prova del credito
La sentenza del Tribunale di Monza, resa in forma semplificata ex art. 281-sexies c.p.c., decide un’opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto una pretesa complessiva di euro 246.376,50, fondata su due mutui chirografari (uno originariamente di euro 800.000,00 e l’altro di euro 158.460,00) dei quali la banca assumeva residui rispettivamente pari a euro 180.632,35 ed euro 65.744,15.
L’opponente costruisce la propria difesa su un asse preliminare e assorbente: la carenza probatoria della documentazione prodotta a sostegno del monitorio, ritenuta insufficiente in quanto limitata, quanto al saldo, ai saldaconti ex art. 50 TUB. In parallelo, vengono dedotte plurime censure sostanziali, tra cui l’indeterminatezza del tasso per ammortamento “alla francese”, la clausola “floor” e profili di usura; inoltre è proposta domanda riconvenzionale relativa a conto corrente di appoggio, apertura di credito e conto anticipo fatture, invocandone la nullità per difetto di forma scritta ex art. 117 TUB e la rideterminazione del saldo per anatocismo, CMS e altre poste illegittime.
Il giudice, aderendo al canone della “ragione più liquida”, arresta l’esame al primo motivo di opposizione, ritenendolo dirimente e assorbente, e definisce separatamente la sorte della riconvenzionale.
2. Natura dell’opposizione a decreto ingiuntivo e riparto dell’onere probatorio: dal “rito” al merito
La motivazione muove da un principio classico e spesso trascurato nella prassi contenziosa: l’opposizione non è un’impugnazione del decreto finalizzata a censurare vizi del procedimento monitorio, ma introduce un ordinario giudizio di cognizione diretto all’accertamento dell’esistenza del diritto di credito azionato. Ne deriva che, ove nel corso della cognizione il creditore provi i fatti costitutivi della propria pretesa, la domanda deve essere accolta anche se il fascicolo monitorio, al tempo del ricorso, fosse carente; al contrario, se tale prova non sia raggiunta, il decreto va revocato. Il Tribunale richiama espressamente il principio, anche mediante riferimento alla giurisprudenza di legittimità, precisando che eventuali vizi del monitorio possono incidere, al più, sulla regolazione delle spese della fase monitoria, ma non sostituiscono la verifica del diritto sostanziale.
Questo inquadramento è decisivo perché sposta il baricentro dall’astratta “ammissibilità” dell’ingiunzione alla concreta dimostrazione del credito nel giudizio a cognizione piena, imponendo alla banca – attore in senso sostanziale – un onere probatorio coerente con la natura della domanda.
3. Estratto di saldaconto ex art. 50 TUB e ordinari estratti conto: differenza funzionale e limiti probatori
Il cuore della pronuncia è l’affermazione, in termini netti, del limite intrinseco dell’estratto di saldaconto. Il Tribunale distingue tra il saldaconto ex art. 50 TUB, quale dichiarazione unilaterale certificata del funzionario bancario, funzionale a ottenere il decreto ingiuntivo, e l’ordinario estratto conto, che documenta le movimentazioni e, una volta decorso il termine di contestazione, può acquisire forza probatoria e “incontestabilità” ai sensi della disciplina codicistica del conto corrente.
Nel caso concreto, la banca aveva prodotto i contratti dei mutui, i documenti di sintesi, i piani di ammortamento, gli atti di erogazione e quietanza e, soprattutto, i saldaconti relativi ai due mutui, certificati da un funzionario. Tale corredo è ritenuto sufficiente a dimostrare la genesi del rapporto e l’avvenuta erogazione, ma non a provare, nel giudizio di cognizione, il preciso quantum residuo richiesto in via monitoria, proprio perché mancano gli estratti conto del rapporto “di appoggio” sul quale i mutui sarebbero stati gestiti o canalizzati.
La sentenza valorizza un aspetto pragmatico ma giuridicamente pregnante: uno dei saldaconti prodotti non coincide neppure perfettamente con l’importo ingiunto, presentando una differenza numerica, seppur minima. Anche questo dato è impiegato dal giudice per evidenziare che il saldaconto, in mancanza di documentazione analitica, non consente un controllo puntuale e verificabile della pretesa.
4. Mutuo “regolato su conto” e onere della banca: estratti integrali e analiticità delle poste
La motivazione si innesta, in modo espresso, su un arresto di legittimità recente richiamato dal Tribunale (Cass. n. 5373/2024), relativo a ipotesi in cui la gestione del mutuo avvenga tramite un conto corrente di appoggio. L’assunto è chiaro: quando il credito azionato è “portato” dal saldo di un conto su cui transitano poste attive e passive del rapporto di mutuo, la banca che assume di essere creditrice deve produrre gli estratti conto a partire dall’apertura del conto e fornire un’indicazione analitica delle rate insolute e dei tassi applicati in costanza di rapporto; in assenza di tali elementi, il saldaconto, anche se certificato, non è idoneo a documentare il credito nel suo preciso ammontare.
La pronuncia utilizza questo paradigma per risolvere il caso: l’opponente aveva contestato il saldo e dedotto che i mutui erano regolati sul conto corrente n. 103491102 e sul collegato conto anticipo fatture; la banca, pur a fronte di tale allegazione, non aveva prodotto né i contratti relativi a tali rapporti né, soprattutto, gli estratti conto. Da ciò la conclusione di insufficienza probatoria, con accoglimento dell’opposizione e revoca del decreto ingiuntivo.
La ricaduta sistematica è rilevante: la banca non può “astrarre” il mutuo dalla sua concreta modalità esecutiva quando essa stessa riconduca la gestione del rapporto a un conto corrente. In simili fattispecie, l’unità economico-funzionale della regolazione su conto impone un onere probatorio che non può essere assolto con una mera attestazione finale.
5. Assorbimento delle censure su interessi, ammortamento e usura: la ragione più liquida come tecnica decisoria
Accertata la carenza probatoria sul credito, il Tribunale dichiara assorbite le ulteriori doglianze relative all’indeterminatezza degli interessi (ammortamento “alla francese” e capitalizzazione composta), alla clausola “floor” e all’usura.
La scelta, lungi dall’essere una rinuncia motivazionale, esprime una precisa tecnica decisoria: quando una questione preliminare di merito (mancata prova del credito) è idonea a definire la lite, il giudice può arrestarsi alla “ragione più liquida” evitando accertamenti complessi e potenzialmente inutili. Nel contenzioso bancario, tale approccio assume spesso una funzione ordinatrice, impedendo che questioni tecniche (talora bisognose di CTU) vengano affrontate in assenza del presupposto logico, ossia la prova dell’an e del quantum del credito azionato.
6. La domanda riconvenzionale dell’opponente: genericità, esploratività e limiti di art. 210 c.p.c. e CTU
Di particolare interesse è l’esito della riconvenzionale, rigettata perché ritenuta generica ed esplorativa. Il Tribunale individua un punto strutturale: quando l’opponente propone domanda riconvenzionale, torna a essere attore, sia in senso sostanziale sia processuale; su di lui gravano, quindi, gli oneri di allegazione e prova dei fatti costitutivi della pretesa.
La motivazione chiarisce una distinzione spesso fraintesa: la mancata produzione degli estratti conto da parte della banca è eccezione idonea a paralizzare la domanda monitoria (perché incide sull’onere probatorio del creditore attore sostanziale), ma non solleva l’opponente, che agisce in riconvenzione, dall’onere di provare i fatti che fondano la sua contro-domanda di ripetizione o rideterminazione del saldo.
In questo quadro, l’istanza di esibizione ex art. 210 c.p.c. è giudicata “massiva ed esplorativa” e, dunque, inammissibile, così come la CTU contabile richiesta per supplire alla carenza di allegazioni e prove. Il Tribunale rimarca che CTU ed esibizione non possono essere impiegate come strumenti surrogatori dell’onere probatorio della parte che agisce: la consulenza tecnica, in particolare, non può trasformarsi in un mezzo di ricerca dei fatti in favore dell’attore.
7. Esito e spese: revoca del decreto, rigetto della riconvenzionale e compensazione integrale
Il dispositivo segue linearmente le conclusioni: il decreto ingiuntivo è revocato; la domanda riconvenzionale è rigettata; le spese sono integralmente compensate per reciproca soccombenza.
La compensazione appare coerente con la fisionomia della lite: l’opponente ottiene un risultato pienamente favorevole sul piano principale (revoca del titolo monitorio), ma soccombe sulla riconvenzionale; la banca, pur perdendo la pretesa monitoria, ottiene la reiezione della domanda restitutoria/accertativa avversaria. Ne deriva un equilibrio di soccombenza sostanziale che giustifica la scelta equitativa.
8. Osservazioni conclusive: una decisione “probatoria” che disciplina la prassi del monitorio bancario
La sentenza si segnala per la sua impostazione rigorosamente probatoria e per l’attenzione al rischio di “automatizzazione” del monitorio bancario. Il messaggio è nitido: l’estratto ex art. 50 TUB è strumento acceleratorio e circoscritto, non un lasciapassare probatorio nella cognizione piena. Quando il credito derivante da mutuo è gestito su un conto di appoggio, l’onere della banca è quello di rendere verificabile, passo per passo, la formazione del saldo, mediante estratti conto integrali e analiticità delle poste.
Al tempo stesso, il Tribunale pone un argine simmetrico sul fronte della riconvenzionale: non basta opporsi con efficacia paralizzante; chi pretende una rideterminazione del dare-avere in via attiva deve fondare la propria domanda su allegazioni specifiche e su un minimo di materiale probatorio, senza affidare a CTU o esibizioni massivamente richieste la funzione impropria di “costruzione” del fatto.
Ne risulta una pronuncia che, più che entrare nel merito delle questioni tecniche su interessi, anatocismo o usura, governa la qualità del contenzioso: impone trasparenza probatoria al creditore e serietà allegatoria al debitore-attore in riconvenzione, restituendo alla cognizione ordinaria la sua natura di accertamento fondato su prove, non su mere attestazioni o richieste esplorative.

