Giurisprudenza consumatori

Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA, sez. 34, 28/11/2025, n. 15863

Massima – In tema di contributo di soggiorno per locazioni turistiche e strutture extralberghiere, è illegittimo l’avviso di accertamento fondato in via esclusiva sul mero incrocio “meccanico” tra dati di pubblica sicurezza (alloggiati comunicati alla Questura) e dati dichiarativi/gestionali, quando il contribuente deduca e documenti che parte dei pernottamenti è stata intermediata da portali telematici che incassano il corrispettivo e riscuotono il tributo, assumendo – ai sensi dell’art. 4, comma 5-ter, d.l. n. 50/2017 e del regolamento comunale – la responsabilità del pagamento e degli adempimenti; in presenza di disallineamento delle banche dati e di pagamento ad opera del terzo intermediario, l’accertamento non può reggersi su un confronto acritico dei flussi informativi.


1. Oggetto della decisione e interesse della pronuncia

La sentenza n. 15863/2025 della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma (Sez. 34) si colloca in un terreno ad alta conflittualità applicativa: l’accertamento del contributo di soggiorno nel contesto delle locazioni turistiche e delle prenotazioni gestite tramite piattaforme digitali. La pronuncia non nega l’utilizzabilità dei dati di pubblica sicurezza quale base informativa per l’attività di controllo, ma censura il metodo di accertamento quando esso si risolva in un automatismo aritmetico privo di verifica delle peculiarità del tributo e del fenomeno economico sottostante. La questione, dunque, è eminentemente “metodologica”: quali dati sono idonei a fondare la pretesa e, soprattutto, quali verifiche minime devono presidiare l’accertamento per evitare che un disallineamento fisiologico delle banche dati si trasformi in presunzione di evasione.

2. La fattispecie concreta: avviso esecutivo per il 2022 e contestazione dei “pernotti non dichiarati”

Il ricorrente, responsabile di un alloggio per uso turistico, impugnava un avviso di accertamento esecutivo con cui Roma Capitale intimava il pagamento di una somma complessiva comprensiva di sanzione, riferita al contributo di soggiorno per l’anno 2022. Il presupposto dell’atto era la pretesa divergenza tra pernottamenti “effettivi” e pernottamenti “dichiarati”, divergendo i dati desunti dalle comunicazioni alla Questura rispetto a quelli comunicati al Comune nelle scadenze periodiche e nella dichiarazione annuale.

La difesa del ricorrente ha contestato l’erroneità del prospetto comunale, sostenendo che i pernotti reputati “non dichiarati” erano stati gestiti tramite una piattaforma telematica che aveva stipulato una convenzione con Roma Capitale per la riscossione e il riversamento del contributo, con versamenti cumulativi e rendicontazione periodica. In tale ottica, la divergenza non derivava da omissioni del gestore, bensì dall’allocazione degli adempimenti e dei flussi di pagamento in capo all’intermediario digitale.

3. Il quadro normativo: responsabilità degli intermediari e riparto degli adempimenti

La sentenza ricostruisce, in modo coerente, il passaggio normativo che ha “spostato” una parte degli obblighi dal gestore verso gli intermediari. Viene in rilievo, anzitutto, l’art. 4 del d.l. n. 50/2017, e in particolare il comma 5-ter, che attribuisce al soggetto che incassa il canone/corrispettivo o che interviene nel pagamento la responsabilità del pagamento dell’imposta/contributo di soggiorno, della dichiarazione annuale e degli ulteriori adempimenti, con diritto di rivalsa.

Accanto alla fonte statale, il giudice richiama la disciplina regolamentare capitolina, che include tra i soggetti responsabili i gestori delle strutture e, con pari evidenza, i soggetti che incassano o intervengono nel pagamento dei corrispettivi delle locazioni brevi, includendo intermediari immobiliari e portali telematici. Ne discende un quadro nel quale l’intermediazione digitale non è un fatto economicamente neutro, bensì un elemento giuridicamente rilevante ai fini dell’individuazione dei responsabili del tributo e della tracciabilità dei pernottamenti.

4. La posizione di Roma Capitale e l’ammissione del “disallineamento” informativo

La memoria difensiva dell’ente resistente, per come riportata in sentenza, assume rilievo perché riconosce la provenienza dei dati utilizzati per l’accertamento (dati di pubblica sicurezza resi disponibili all’Amministrazione) e perché, al contempo, ammette di non aver potuto considerare i pernottamenti intermediati dalla piattaforma in quanto “non dichiarati e censiti” dal contribuente nei sistemi comunali. Roma Capitale si dichiarava disponibile a una revisione in deduzione dei pernotti intermediati, ove supportati da idonea documentazione, estendendo analoga disponibilità ad altre casistiche (prenotazioni a cavallo d’anno, durata oltre il massimo tassabile).

Questo punto è decisivo perché illumina la radice del conflitto: non la negazione in astratto dell’intermediazione, ma la mancata integrazione, nel circuito accertativo, di flussi informativi che per loro natura transitano su canali diversi e non necessariamente confluiscono nelle stesse banche dati. In altri termini, l’accertamento “vede” ciò che la Questura registra (tutti gli alloggiati), ma non distingue automaticamente ciò che è imponibile, ciò che è esente, ciò che è già assolto dall’intermediario, e ciò che – per ragioni fisiologiche – può non risultare correttamente “censito” nei registri comunali.

5. La ratio decidendi: critica dell’uso esclusivo dei dati Questura e illegittimità dell’accertamento acritico

Il giudice afferma, con formula di particolare chiarezza, che basare l’accertamento esclusivamente sull’incrocio dei dati delle Questure può condurre ad errori se non si considerano le peculiarità del fenomeno. I dati di pubblica sicurezza includono tutti gli alloggiati, anche soggetti esenti per legge o regolamento, e non tengono conto – in modo idoneo a fini fiscali – delle dinamiche proprie delle locazioni turistiche brevi intermediated (prenotazioni tramite piattaforme, cancellazioni o modifiche successive, invii ripetuti, soggiorni di poche ore, soggiorni lunghi, prenotazioni a cavallo d’anno).

Il passaggio centrale è, tuttavia, quello in cui la Corte collega il disallineamento delle banche dati al tema dell’estinzione del credito per intervenuto pagamento da parte del terzo intermediario: un utilizzo acritico ed esclusivo dei dati di pubblica sicurezza, volto a rettificare le dichiarazioni mediante mero confronto numerico, è ritenuto illegittimo quando il contribuente deduca che il tributo relativo a quelle presenze è stato incassato e versato dal portale, soggetto che la legge qualifica come responsabile del pagamento. La pretesa, in tal caso, rischia di tradursi in una duplicazione del prelievo o, comunque, nell’ingiustificata imputazione al gestore di un’omissione che attiene al circuito di riversamento e rendicontazione dell’intermediario.

La decisione, pertanto, non costruisce un’immunità del gestore per il solo fatto di “passare” dalle piattaforme; pone, piuttosto, un vincolo di metodo: l’Amministrazione, quando fonda l’accertamento su flussi di pubblica sicurezza, deve verificare l’effettiva imponibilità delle presenze e l’eventuale assolvimento del tributo attraverso i soggetti intermediari responsabili, evitando che il dato grezzo venga elevato a prova piena di evasione.

6. L’effetto sulla sanzione: difetto di prova dell’infedeltà dichiarativa

La Corte accoglie integralmente il ricorso, annullando l’atto impugnato anche nella parte sanzionatoria. Il fondamento è coerente con la ratio principale: se l’accertamento non supera il vaglio di attendibilità e di completezza del presupposto (poiché fondato su un confronto meccanico tra dati disallineati e contestato pagamento da parte del terzo), manca anche la prova della contestata infedeltà dichiarativa. In questa prospettiva, la sanzione non può sopravvivere come “autonoma punizione” svincolata dalla tenuta dell’accertamento, giacché l’elemento oggettivo dell’illecito e la riconducibilità soggettiva della violazione restano indimostrati.

7. Considerazioni sistematiche: accertamento digitale, onere di istruttoria e rischio di duplicazione del prelievo

La pronuncia è rilevante per tre ragioni di sistema.

In primo luogo, mette a fuoco il limite dell’accertamento fondato su “incroci automatici” tra banche dati. La disponibilità dei dati di pubblica sicurezza, pur legittima quale fonte informativa, non può tradursi in presunzione rigida, soprattutto quando la disciplina del tributo locale prevede esenzioni e quando il legislatore ha costruito una responsabilità concorrente o solidale degli intermediari digitali.

In secondo luogo, la decisione valorizza l’obbligo di istruttoria sostanziale dell’ente impositore: di fronte alla deduzione di pagamento da parte del terzo responsabile, l’Amministrazione non può arrestarsi al dato grezzo; deve verificare i flussi di riversamento convenzionali e l’eventuale rendicontazione dell’intermediario, pena la trasformazione dell’accertamento in un meccanismo di duplicazione del tributo o di spostamento indebito dell’onere sul gestore.

In terzo luogo, la sentenza evidenzia una tensione tipica dell’amministrazione digitale: l’asimmetria informativa fra chi possiede i dati (piattaforme e sistema dei riversamenti) e chi subisce la pretesa (gestore). Se l’ente impositore utilizza dati incompleti e non integrati, il rischio è che l’host sia chiamato a difendersi su un terreno probatorio sproporzionato, pur avendo operato attraverso canali che la legge riconosce come responsabili del pagamento.

8. Conclusione

La sentenza romana afferma un principio di razionalità accertativa: nel contributo di soggiorno, specie quando le presenze sono generate da prenotazioni mediate da piattaforme che incassano e riversano il tributo, l’accertamento non può fondarsi su un mero confronto numerico tra dati di Questura e dichiarazioni del gestore, ignorando il disallineamento delle banche dati e l’intervento del terzo responsabile. In mancanza di una verifica effettiva dell’imponibilità e dell’eventuale pagamento già effettuato dall’intermediario, la pretesa è illegittima e non può sostenere neppure la sanzione per infedeltà dichiarativa.



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