Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA, sez. 8, 04/11/2025, n. 6927
Massima – In tema di riscossione a seguito di liquidazione automatizzata ex artt. 36-bis d.P.R. n. 600/1973 e 54-bis d.P.R. n. 633/1972, la cartella di pagamento deve essere notificata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione (art. 25, comma 1, lett. a), d.P.R. n. 602/1973); la notifica oltre termine estingue il potere di riscossione e rende la pretesa priva di titolo, senza che l’asserita chiamata in causa dell’ente impositore o attività processuali successive possano sanare retroattivamente l’intempestività né interrompere una decadenza già maturata.
1. Il fatto processuale: cartella “da automatizzato” e annullamento per decadenza
La pronuncia della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania (Sez. 8), depositata il 4 novembre 2025, riguarda l’impugnazione di una cartella di pagamento emessa per tributi riferiti all’annualità 2015, liquidati con controllo automatizzato ai sensi degli artt. 36-bis d.P.R. n. 600/1973 e 54-bis d.P.R. n. 633/1972. Il contribuente aveva prospettato, tra gli altri profili, la tardività della notifica e dunque la decadenza dell’Amministrazione dal potere di riscossione ai sensi dell’art. 25 d.P.R. n. 602/1973. Il giudice di primo grado accoglieva il ricorso proprio sulla base della decadenza, annullando la cartella.
L’Agenzia delle Entrate-Riscossione proponeva appello sostenendo che il primo giudice avrebbe trascurato documentazione relativa alle controdeduzioni e alla chiamata in causa dell’ente impositore, veicolate via PEC, e chiedeva la riforma della sentenza con riconoscimento della legittimità della cartella. Il contribuente, costituendosi, ribadiva l’argomento centrale: trattandosi di tributi risultanti dal modello Unico 2016 per il 2015, la cartella avrebbe dovuto essere notificata entro il 31 dicembre 2019; l’avvenuta consegna nel novembre 2022 sarebbe quindi irrimediabilmente tardiva, non emendabile da atti successivi. Si costituiva anche la Direzione Provinciale dell’Agenzia delle Entrate, eccependo difetto di legittimazione passiva sul rilievo che le doglianze del contribuente riguardavano essenzialmente l’attività dell’agente della riscossione.
2. La regola decadenziale dell’art. 25 d.P.R. 602/1973 come presidio di tipicità della riscossione “da dichiarato”
Il perno della decisione è la qualificazione della fattispecie come riscossione conseguente a liquidazione automatizzata. Proprio questa qualificazione rende applicabile la regola decadenziale “breve” dell’art. 25, comma 1, lett. a), d.P.R. n. 602/1973: la cartella deve essere notificata entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione. La Corte ricostruisce in modo lineare la sequenza: tributi 2015, dichiarazione Unico 2016, scadenza del termine decadenziale al 31 dicembre 2019.
La puntualizzazione non è meramente cronologica. Essa riflette una scelta di sistema: nella riscossione “da dichiarato”, la legge accetta che l’iscrizione a ruolo segua una dinamica standardizzata e massiva, ma, in cambio, esige che l’esercizio del potere si consumi entro un arco temporale perentorio, così da presidiare l’affidamento del contribuente e la certezza dei rapporti giuridici. La decadenza, in questo segmento, non è un istituto “eccezionale”, bensì una componente strutturale della legalità della riscossione.
3. Decadenza e prova della notifica: l’onere dell’agente e l’irrilevanza di attività successive
Accertato il dies ad quem, la Corte verifica l’elemento che nel contenzioso da riscossione è spesso decisivo: la prova della notifica tempestiva. E la conclusione è netta. La cartella è stata consegnata al contribuente il 14 novembre 2022, cioè oltre il limite perentorio. Né risulta dimostrata una notifica precedente idonea a collocare l’atto entro il triennio. Da qui la conseguenza giuridica: il potere di riscossione è “esaurito” e la pretesa è priva di titolo.
La Corte compie poi un passaggio di particolare rilievo dogmatico: esclude che l’asserita chiamata in causa dell’ente impositore o altri atti processuali possano incidere sulla decadenza. Il ragionamento è rigoroso perché distingue tra categorie che nella prassi difensiva vengono talvolta sovrapposte: la decadenza non è prescrizione. Non è, dunque, un termine suscettibile di interruzione mediante atti successivi; è un limite perentorio all’esercizio del potere, una “finestra” temporale oltre la quale la potestà si consuma. Se la cartella non è notificata entro quel termine, la tardività è originaria e non sanabile: la chiamata in causa dell’ente, per di più effettuata dopo la scadenza del triennio, non può produrre alcun effetto retroattivo né trasformarsi in surrogato della notifica.
Questa parte della motivazione vale come monito metodologico: ogni tentativo di “rimediare” in giudizio alla decadenza, traslando sul processo funzioni che la legge attribuisce alla notifica, si scontra con la natura stessa dell’istituto. Il processo, qui, può solo accertare la maturazione della decadenza e prenderne atto.
4. Notifica via PEC e questioni “digitali”: irrilevanza rispetto al vizio assorbente
Nel giudizio di primo grado il contribuente aveva sollevato anche censure relative alla notifica via PEC, con attenzione all’indirizzo mittente e al domicilio digitale. La sentenza di appello, tuttavia, non costruisce la decisione su tali profili, perché la decadenza è assorbente: una cartella tardiva resta invalida anche se perfettamente notificata “in forma” digitale. È un punto che, pur non esplicitato come principio generale, emerge in filigrana: la correttezza del mezzo notificatorio non può supplire alla mancanza del requisito temporale, che è condizione di esercizio del potere e non semplice regola di forma.
5. Legittimazione passiva e regolazione delle spese: asimmetria tra agente e ente impositore
Sul piano processuale, la Corte dà atto della posizione dell’Agenzia delle Entrate (Direzione Provinciale) che eccepisce difetto di legittimazione passiva, sostenendo di non essere stata destinataria del ricorso introduttivo e di non essere parte necessaria rispetto a doglianze inerenti alla notifica e alla decadenza. La decisione finale sulle spese riflette questa asimmetria: condanna l’Agenzia delle Entrate-Riscossione alle spese del grado in favore del contribuente, ma compensa integralmente le spese nei confronti dell’Agenzia delle Entrate, proprio in ragione della “carenza di legittimazione al processo” riconosciuta dalla Corte.
Questa scelta, oltre ad avere rilievo pratico, segnala un criterio ordinatore: quando l’oggetto effettivo della lite è un vizio proprio della fase della riscossione (qui, la tardività della notifica della cartella), l’asse del contraddittorio e della soccombenza tende fisiologicamente a gravitare sull’agente, non sull’ente impositore. Ne deriva una gestione delle spese coerente con la “responsabilità processuale” del segmento procedimentale in discussione.
6. Considerazioni conclusive: decadenza come garanzia forte e non “aggirabile” nella riscossione automatizzata
La sentenza si colloca nel solco di una lettura rigorosa dell’art. 25 d.P.R. n. 602/1973: nella riscossione da liquidazione automatizzata, la decadenza è presidio forte di legalità e certezza, che delimita il potere in modo irreversibile. La Corte valorizza due elementi che, insieme, delineano un criterio operativo chiaro: l’onere dell’agente di provare una notifica tempestiva e l’impossibilità di neutralizzare la decadenza mediante attività processuali successive, incluse chiamate in causa o produzioni documentali che non attestino una notifica entro il termine.
Il risultato è una pronuncia che, pur essendo costruita su un dato apparentemente semplice (una data), riafferma un principio di sistema: nei procedimenti standardizzati e massivi, la legalità si gioca spesso su garanzie “secche” e verificabili; e la decadenza, in questo contesto, non è un tecnicismo difensivo, ma la forma giuridica con cui l’ordinamento impedisce che la pretesa tributaria resti indefinitamente “in sospeso”, proiettando sul contribuente l’incertezza del tempo amministrativo.
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