Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI, sez. 15, 10/11/2025, n. 19038
Massima – In materia di riscossione mediante intimazione di pagamento ex art. 50 d.P.R. n. 602/1973, l’omessa dimostrazione, da parte dell’agente della riscossione, del perfezionamento della notificazione delle cartelle presupposte – ed in particolare della spedizione della comunicazione di avvenuto deposito (CAD) nei casi di compiuta giacenza – determina la nullità dell’intimazione, poiché priva di un valido presupposto conoscitivo e procedimentale; resta ferma, per i tributi erariali, l’applicazione della prescrizione ordinaria decennale, non potendosi confondere l’invalidità della sequenza notificatoria con l’inesigibilità per prescrizione.
1. Il quadro fattuale: intimazione di pagamento e contestazione degli atti presupposti
La sentenza n. 19038/2025 della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli (Sez. 15), depositata il 10 novembre 2025, decide un ricorso proposto avverso un’avvenuta intimazione di pagamento notificata dall’Agenzia delle Entrate–Riscossione il 6 marzo 2025, per un importo complessivo di euro 26.313,17, con specifico focus, nella controversia, sulla quota di euro 8.237,51 correlata a due cartelle richiamate nell’intimazione e asseritamente mai notificate. Le posizioni sottostanti riguardano IRPEF 2019 e 2020 per imposta sostitutiva su redditi da locazione (cedolare secca).
Il ricorrente deduce la nullità dell’intimazione per mancata notifica degli atti prodromici e prospetta altresì la decadenza dei termini per l’accertamento. L’Agente della riscossione, costituitosi, eccepisce l’inammissibilità per tardività, sostenendo la corretta notifica delle cartelle (indicata al 21 maggio 2024) e l’intervenuta notifica di altra intimazione in data 29 agosto 2024; invoca, in via subordinata, la sanatoria ex art. 156 c.p.c. per raggiungimento dello scopo.
2. Il perno decisorio: la prova della notifica e la centralità della CAD nella compiuta giacenza
Il cuore motivazionale è eminentemente probatorio-processuale. La Corte esamina la documentazione notificatoria prodotta da ADER e compie una distinzione netta tra un’intimazione effettivamente consegnata a mani di familiare (29 agosto 2024) e le cartelle oggetto specifico di contestazione. La prima viene ritenuta irrilevante perché riferita a cartella diversa da quelle qui discusse; essa, quindi, non può fungere da “prova surrogatoria” dell’avvenuta notifica delle cartelle presupposte che fondano l’intimazione del marzo 2025.
Quanto alle due cartelle, la Corte dà atto che esse “risulterebbero notificate” il 9 maggio 2024, ma giudica la prova carente per un elemento considerato decisivo: l’assenza, in atti, della seconda raccomandata, la comunicazione di avvenuto deposito (CAD), definita anche “raccomandata informativa”, necessaria per portare a conoscenza del destinatario il tentativo di notifica e l’avvenuto deposito. In mancanza della CAD, la sequenza notificatoria non è dimostrata come completa e, dunque, non è provato il perfezionamento della notifica nei confronti del destinatario.
La pronuncia, pur senza dilungarsi in ricostruzioni teoriche, utilizza un criterio di fondo rigoroso: nell’ecosistema della riscossione, l’intimazione è atto consequenziale e rafforzativo; la sua legittimità presuppone che gli atti a monte (cartelle) siano stati validamente portati a conoscenza del contribuente secondo le forme previste. Laddove la prova della notifica degli atti presupposti sia incompleta, l’intimazione resta priva di fondamento procedimentale e deve essere annullata.
3. Nullità dell’intimazione e limiti della “sanatoria” per raggiungimento dello scopo
Di particolare interesse è l’implicito ridimensionamento dell’argomento difensivo fondato sulla sanatoria ex art. 156 c.p.c. La Corte non costruisce l’esito su un formalismo fine a sé stesso, ma su un deficit documentale che incide sulla conoscibilità legale degli atti presupposti. In altre parole, l’eventuale impugnazione dell’intimazione non equivale, di per sé, a prova che le cartelle siano state conosciute o conoscibili secondo legge, né può trasformare un difetto di prova del perfezionamento della notifica in un presupposto validamente integrato.
Qui la sentenza suggerisce una regola pratica: l’“effetto sanante” non può essere invocato per sostituire la dimostrazione del corretto completamento della procedura notificatoria, soprattutto quando l’atto impugnato (intimazione) deriva da atti presupposti che, se non validamente notificati, impediscono anche la corretta individuazione del dies a quo per le preclusioni (in primis, la tempestività dell’impugnazione). L’eccezione di tardività, infatti, presuppone un valido antecedente notificatorio che la faccia scattare; se tale antecedente non è dimostrato, l’eccezione tende a indebolirsi strutturalmente.
4. Prescrizione e invalidità della notifica: la Corte separa i piani
La Corte inserisce un obiter significativo: precisa che i debiti in esame attengono a tributi erariali e che, per essi, opera la prescrizione decennale; pertanto, non è maturata la prescrizione che determinerebbe l’inesigibilità assoluta del credito.
Questo passaggio merita di essere valorizzato perché marca una separazione dogmatica spesso confusa nel contenzioso: la nullità/inefficacia dell’atto consequenziale per difetto di notifica degli atti presupposti non coincide con l’estinzione del credito per prescrizione. La pronuncia annulla l’intimazione perché non sorretta da valida e provata notificazione delle cartelle, non perché il credito sia sostanzialmente estinto. Ne consegue che l’esito processuale tutela la legalità della sequenza notificatoria e del diritto di difesa, ma non “certifica” l’inesistenza del debito in senso sostanziale.
5. Esito e spese: soccombenza di ADER e condanna con distrazione
Il ricorso viene accolto e l’intimazione del 6 marzo 2025 annullata; le spese sono regolate secondo soccombenza, con condanna di ADER a euro 600,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con attribuzione al difensore antistatario.
6. Osservazioni conclusive: “prova piena” della notifica come presidio del diritto di difesa nella riscossione
La decisione si segnala per un messaggio nitido, utile alla prassi: nella riscossione esattoriale l’elemento probatorio-documentale della notifica non è un dettaglio, ma il punto in cui si gioca la legittimazione dell’azione esecutiva. La CAD, nei casi di compiuta giacenza, non è una formalità accessoria: è l’anello che consente di collegare l’atto alla sfera di conoscibilità del destinatario e, quindi, al corretto dispiegarsi delle garanzie difensive (termini, impugnazioni, eventuali istanze deflattive). In assenza di tale prova, l’intimazione – che presuppone un titolo notificato e non contestato o contestabile nei tempi – non può reggere.
La sentenza, infine, mantiene un equilibrio concettuale importante: tutela rigorosamente la regolarità del procedimento notificatorio senza trasformare tale tutela in una pronuncia sulla sostanza del credito. È, in fondo, una decisione “di metodo”: prima ancora di discutere quanto sia dovuto, occorre che l’Amministrazione dimostri di avere seguito e documentato la via legale per chiederlo.

