Tribunale di Cosenza, sez. 1, 08/01/2026, n. 13
Massima – Nel mutuo ipotecario ricevuto per atto pubblico, la contestuale quietanza del mutuatario circa l’avvenuta ricezione della somma, resa nello stesso rogito, è idonea a dimostrare la messa a disposizione giuridica del denaro e a integrare i requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità del credito ai fini dell’art. 474 c.p.c.; ne consegue che il contratto costituisce valido titolo esecutivo senza necessità di un separato atto notarile di erogazione o svincolo, anche alla luce del principio affermato da Cass., Sez. Un., 6 marzo 2025, n. 5968. In tema di usura, la verifica del superamento della soglia non consente il criterio della “sommatoria” tra interessi corrispettivi e moratori, trattandosi di poste alternative per presupposto applicativo; l’ISC/TAEG ha funzione informativa e la sua eventuale inesattezza non comporta nullità ex art. 117 TUB, specie per contratti anteriori alla disciplina speciale del credito al consumo.
1. Il perimetro della decisione: opposizione preesecutiva su mutuo ipotecario e credito cartolarizzato
La sentenza del Tribunale di Cosenza n. 13/2026 (Prima Sezione Civile) decide una opposizione a precetto proposta da due ex coniugi avverso l’intimazione di pagamento fondata su un mutuo ipotecario del 27 luglio 2007, azionato dalla società cessionaria nell’ambito di un’operazione di cartolarizzazione, per un importo precettato di circa euro 83.638,17 oltre accessori. Il giudizio, riunito con l’opposizione separatamente proposta dall’altra coobbligata, presenta il repertorio classico delle censure “difensive” nel contenzioso esecutivo bancario: improcedibilità per mancata mediazione, inesistenza del titolo per difetto di erogazione, nullità per usura e anatocismo, violazione dell’art. 117 TUB, nullità del mutuo fondiario per superamento del limite di finanziabilità ex art. 38 TUB, indeterminatezza dell’oggetto e carenza documentale del credito. Il Tribunale rigetta l’opposizione, dopo aver disposto CTU contabile, e condanna gli opponenti alle spese.
Il rilievo della pronuncia è duplice. Da un lato, consolida – in chiave di merito – l’impostazione che ricava la funzione di titolo esecutivo dal contratto notarile di mutuo quando esso contenga la quietanza del mutuatario. Dall’altro, utilizza un ragionamento coerente con l’attuale diritto vivente su usura, mora e parametro di confronto, nonché su limite di finanziabilità, richiamando espressamente le Sezioni Unite del 2022 e del 2025.
2. Mediazione obbligatoria e opposizioni esecutive: esclusione dell’onere ex art. 5 d.lgs. 28/2010
Sul piano pregiudiziale, gli opponenti eccepivano l’improcedibilità dell’azione per mancato esperimento della mediazione obbligatoria, assumendo che la controversia rientrasse tra quelle indicate dall’art. 5 del d.lgs. 28/2010. Il Tribunale respinge l’eccezione valorizzando la disposizione espressa che esclude l’obbligo di mediazione nei procedimenti di opposizione o incidentali di cognizione relativi all’esecuzione forzata. La motivazione è lineare: l’opposizione ex art. 615, comma 1, c.p.c. è, per definizione, procedimento relativo all’esecuzione, e dunque sottratto al filtro di mediazione.
Il passaggio, pur “tecnico”, ha un significato pratico: impedisce che la pretesa di mediazione si trasformi in un argomento paralizzante dell’azione esecutiva o in un espediente per spostare l’asse del giudizio dalla verifica del diritto di procedere alla gestione di un adempimento pre-processuale non dovuto.
3. Titolo esecutivo e contratto reale di mutuo: dalla traditio materiale alla disponibilità giuridica
Il fulcro della sentenza è la censura, molto frequente, secondo cui il mutuo non sarebbe titolo esecutivo se non accompagnato da un “atto di erogazione” in forma notarile, poiché il mutuo sarebbe contratto reale che si perfeziona solo con la consegna della somma. Il Tribunale prende le mosse dal dato sistematico: il contratto di mutuo è tradizionalmente reale, ma la nozione di consegna non coincide necessariamente con la traditio materiale di denaro. È sufficiente l’attribuzione della disponibilità giuridica, che può realizzarsi anche mediante operazioni contabili o modalità equivalenti, purché si accompagni alla perdita della disponibilità in capo al mutuante e alla correlativa acquisizione in capo al mutuatario.
In questa cornice, la sentenza innesta esplicitamente il principio delle Sezioni Unite n. 5968/2025 sul c.d. mutuo condizionato, valorizzandone la portata generale: non è necessario un ulteriore atto pubblico che attesti lo svincolo quando il contratto, di per sé, dimostri la messa a disposizione (anche contabile) e l’assunzione di un’obbligazione restitutoria univoca, espressa e incondizionata. L’uso di tale precedente, pur riferito a una fattispecie (deposito/pegno irregolare) non coincidente con il caso in esame, ha un’evidente funzione “ordinatrice”: serve a negare che il formalismo dell’atto separato sia requisito indefettibile del titolo esecutivo, se la sostanza della messa a disposizione risulta dal titolo.
4. La quietanza nel rogito come elemento decisivo di certezza e liquidità ex art. 474 c.p.c.
Il Tribunale colloca poi il caso concreto in modo molto netto: nel contratto di mutuo gli opponenti dichiarano di aver ricevuto dalla banca la somma mutuata (al netto dell’imposta sostitutiva e di oneri accessori) “in conformità alle istruzioni”, rilasciando “ampia quietanza con il presente atto”. Questa clausola è trattata come dato probatorio autosufficiente dell’erogazione e, insieme, come elemento che consente al titolo notarile di documentare un debito attuale e non meramente eventuale.
Qui la pronuncia si iscrive in una linea che attribuisce alla quietanza notarile una funzione che non è solo dichiarativa, ma di “chiusura” del dubbio sulla perfezione del contratto reale. Se il mutuatario attesta nel rogito l’avvenuta ricezione, la fattispecie del mutuo è perfezionata, l’obbligazione restitutoria è sorta, e il titolo contiene gli elementi di certezza e liquidità richiesti dall’art. 474 c.p.c., con la conseguenza che il precetto non può essere degradato a intimazione su debito futuro. La necessità di un autonomo atto di erogazione, nella prospettiva del Tribunale, è dunque una pretesa non coerente né con la funzione del rogito né con il concetto giuridico di “messa a disposizione”.
5. Anatocismo e interessi: onere di allegazione e delimitazione del perimetro normativo
Sul tema di anatocismo e interessi, la sentenza opera un doppio movimento. Da un lato, sottolinea la genericità delle contestazioni e la mancanza di prova, richiamando implicitamente l’onere di allegazione specifica che grava sull’opponente quando deduce la nullità di clausole o la illegittima applicazione di meccanismi di capitalizzazione. Dall’altro lato, delimita l’ambito applicativo dell’art. 120 TUB, osservando che la disciplina della capitalizzazione concerne più propriamente il conto corrente, mentre nel mutuo il tema è governato dalle clausole contrattuali e, per la mora, dal divieto di capitalizzazione periodica previsto dalla delibera CICR del 9 febbraio 2000 per le operazioni rateali.
Il Tribunale valorizza poi le pattuizioni specifiche: tasso corrispettivo fisso al 6,2% per tutta la durata e mora pari al tasso contrattuale maggiorato di due punti, con clausola che esclude espressamente la capitalizzazione periodica degli interessi di mora e che contiene una “clausola di salvaguardia” rispetto al limite antiusura. In questo modo, la sentenza non si limita a una formula di stile, ma mostra che, nella struttura contrattuale, il rischio di anatocismo sugli interessi moratori è già neutralizzato dalla disciplina pattizia, che riproduce il perimetro consentito dal CICR.
6. Usura: no alla sommatoria corrispettivi/moratori e verifica sulla base del DM di periodo
La parte opponente sosteneva che, ai fini dell’usura, gli interessi moratori andassero sommati ai corrispettivi. Il Tribunale nega il criterio della sommatoria, richiamando il principio secondo cui interessi corrispettivi e interessi moratori operano su presupposti antitetici e non possono cumularsi, poiché i primi presuppongono l’adempimento regolare e i secondi l’inadempimento. La sentenza colloca tale affermazione nel solco della giurisprudenza di legittimità e richiama altresì l’impostazione delle Sezioni Unite del 2020 circa la comparazione dei moratori con il tasso medio e con le maggiorazioni statistiche indicate dai decreti ministeriali.
In applicazione concreta, il Tribunale identifica, per il periodo di stipula (estate 2007), il tasso soglia per mutui ipotecari a tasso fisso e lo pone a confronto con il TAEG/ISC contrattuale e con il tasso di mora calcolato secondo la clausola (6,2 + 2 = 8,2), rilevando la non eccedenza rispetto alla soglia. La CTU conferma tale conclusione anche senza considerare la maggiorazione media dei moratori indicata nel decreto ministeriale, il che rafforza, nella logica della sentenza, l’esclusione dell’usura.
7. Trasparenza e art. 117 TUB: documento di sintesi, TAEG/ISC e irrilevanza invalidante
Gli opponenti deducevano la violazione dell’art. 117 TUB per omessa indicazione di “tasso, prezzo e condizioni”, con particolare riferimento a spese e commissioni. Il Tribunale respinge la censura rilevando che le condizioni economiche risultano specificamente indicate nel documento di sintesi allegato, sottoscritto dai mutuatari e richiamato in contratto, nonché nell’articolo contrattuale che indica l’ISC (6,63426%).
La motivazione compie anche un passaggio di qualificazione: l’ISC/TAEG è indicatore sintetico del costo complessivo e non rientra, in sé, nel novero delle condizioni la cui mancata indicazione determina nullità e sostituzione automatica ex art. 117 TUB; l’eventuale erronea rappresentazione riguarda la corretta informazione sul costo globale, ricavabile comunque dalla sommatoria delle singole voci. Il Tribunale aggiunge che la disciplina dell’art. 125-bis TUB, che prevede specifiche conseguenze in caso di costi non considerati nel calcolo dell’ISC, è norma riferita al credito al consumo ed entrata in vigore nel 2010, dunque non applicabile a un mutuo del 2007.
8. Limite di finanziabilità ex art. 38 TUB: verifica in fatto e conferma del principio di non nullità
Sul limite di finanziabilità, gli opponenti evocavano la nullità del mutuo fondiario per superamento dell’80% del valore dell’immobile, lamentando l’assenza di un valore di stima nel contratto. Il Tribunale affronta la questione in due tempi. In fatto, rileva che la banca ha prodotto perizia estimativa del 6 luglio 2007 che attribuisce all’immobile un valore commerciale superiore all’importo mutuato, con conseguente esclusione del superamento del limite. In diritto, richiama la pronuncia delle Sezioni Unite n. 33719/2022 che esclude la nullità del mutuo fondiario per violazione del limite, trattandosi di parametro di vigilanza prudenziale e non di elemento essenziale del contratto.
La struttura argomentativa è significativa: anche laddove la perizia avesse posto dubbi sul rapporto loan-to-value, la nullità non sarebbe stata l’esito necessario; ma, nel caso concreto, la questione viene anche neutralizzata sul piano fattuale.
9. CTU, piano di ammortamento e prova dell’inadempimento: utilità e limiti dell’accertamento contabile
La sentenza dà conto di un dato spesso trascurato: gli opponenti avevano chiesto esibizione ex art. 210 c.p.c. di estratti conto e documentazione analitica; il Tribunale, dopo la CTU, reputa superflua l’esibizione. Il giudice, inoltre, valorizza documentazione prodotta dagli stessi opponenti (solleciti di pagamento) per individuare l’inadempimento a partire da determinate rate e per ricostruire sospensioni concordate del pagamento di alcune rate da collocare in coda al piano.
È però interessante il limite che il Tribunale esplicita: la mancata allegazione del piano di ammortamento originario non consente di assumere in decisione i conteggi del CTU sul residuo dovuto. Questa affermazione, letta sistematicamente, conferma che l’opposizione a precetto non è sede per una ricostruzione “integrale” del rapporto a prescindere dalla base documentale essenziale; al tempo stesso, segnala che, una volta accertata la validità del titolo e l’inadempimento, le contestazioni sul quantum devono poggiare su documenti cardine, non su mere sollecitazioni istruttorie.
10. Conclusioni: una pronuncia di consolidamento su titolo, usura e trasparenza
La sentenza del Tribunale di Cosenza si colloca nel solco di un orientamento che tende a ridurre gli spazi delle opposizioni fondate su argomenti meramente formalistici o su criteri di calcolo non consentiti dal diritto vivente. Il contratto notarile con quietanza integrata viene trattato come titolo esecutivo pienamente idoneo, senza necessità di atti ulteriori di erogazione; l’usura viene valutata con criteri di comparazione corretti, escludendo la sommatoria corrispettivi/moratori e valorizzando il DM di periodo; la trasparenza ex art. 117 TUB viene ricondotta alla effettiva indicazione delle condizioni e alla funzione informativa dell’ISC/TAEG, respingendo l’idea di nullità automatica in assenza di un reale deficit di determinabilità delle condizioni economiche.
Ne emerge una “nota di metodo” che vale oltre il caso: l’opposizione a precetto resta un giudizio sul diritto di procedere e sulla validità/efficacia del titolo; quando le censure mirano, in realtà, a una complessiva rinegoziazione contabile del rapporto, esse richiedono allegazioni puntuali e basi documentali essenziali. In mancanza, l’opposizione tende a risolversi in un contenzioso esplorativo, che la giurisdizione di merito – coerentemente – respinge.
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