Tribunale di Roma, sez. 8, 08/01/2026, n. 325
Massima – A seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale, con efficacia retroattiva, della norma istitutiva dell’addizionale provinciale sull’accisa dell’energia elettrica (anni 2010-2011), il prelievo operato dal fornitore nei confronti dell’utente finale resta privo di titolo giuridico e integra indebito oggettivo, con conseguente diritto dell’utente alla ripetizione ex art. 2033 c.c. verso il fornitore, indipendentemente dall’avvenuto riversamento delle somme agli enti beneficiari; le persistenti incertezze interpretative e i contrasti giurisprudenziali, resi evidenti dagli interventi della Corte di giustizia UE e della Corte costituzionale, possono integrare “gravi ed eccezionali ragioni” idonee a giustificare la compensazione integrale delle spese di lite.
1. Oggetto della controversia e inquadramento della domanda: ripetizione di indebito per addizionali provinciali sull’energia elettrica
La sentenza del Tribunale di Roma n. 325/2026 (Sezione VIII civile) decide una domanda di ripetizione di indebito proposta dall’utente finale nei confronti del fornitore di energia elettrica, avente ad oggetto il rimborso delle somme corrisposte, negli anni 2010-2011, a titolo di addizionali provinciali sull’accisa dell’energia elettrica. L’attore fonda la pretesa sulla non conformità del tributo al diritto dell’Unione e, soprattutto, sull’esito del contenzioso “di sistema” che ha condotto all’espunzione dall’ordinamento della norma impositiva. Il convenuto si difende assumendo la correttezza del prelievo alla luce del quadro normativo vigente all’epoca e contestando la configurabilità dell’indebito oggettivo. Il Tribunale accoglie la domanda e condanna il fornitore alla restituzione dell’importo richiesto, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo, compensando integralmente le spese di lite.
2. Il presupposto giuridico decisivo: caducazione ex tunc della norma istitutiva e venir meno della legittimazione al prelievo
Il fulcro della motivazione risiede nella qualificazione dell’effetto prodotto dall’intervento della Corte costituzionale, che ha dichiarato l’illegittimità della disposizione istitutiva dell’addizionale provinciale. La sentenza valorizza l’efficacia retroattiva della pronuncia di incostituzionalità, osservando che l’eliminazione della norma dall’ordinamento priva, “ex tunc”, l’azione del fornitore di qualsiasi legittimazione al prelievo nei confronti del consumatore. Non si tratta, dunque, di un semplice mutamento interpretativo o di un ripensamento giurisprudenziale sull’ambito applicativo del tributo; è il titolo stesso dell’obbligazione tributaria a venire meno retroattivamente, con conseguente caducazione della giustificazione giuridica delle somme addebitate in fattura.
Questo passaggio è cruciale perché consente al giudice di spostare l’asse dal tema – assai dibattuto – dell’incompatibilità eurounitaria in sé considerata, alla ben più solida conseguenza della pronuncia costituzionale: una volta espunta la norma, il prelievo resta privo di base legale e deve essere trattato come pagamento non dovuto.
3. La qualificazione della fattispecie come indebito oggettivo ex art. 2033 c.c. e la legittimazione passiva del fornitore
Accertato il venir meno del titolo, il Tribunale sussume la fattispecie nell’indebito oggettivo: il consumatore ha pagato (o comunque ha sopportato in fattura) una prestazione patrimoniale priva di causa giustificativa, sicché sorge l’obbligo restitutorio in capo a chi ha ricevuto il pagamento. La scelta del giudice è coerente con la struttura della relazione economico-giuridica nel settore energetico: l’addebito avviene nel rapporto privatistico di fornitura e l’utente non è, in concreto, parte di un rapporto diretto con gli enti destinatari del gettito; il soggetto che incassa e contabilizza l’addebito nei confronti dell’utente è il fornitore, che, secondo la ricostruzione normativa richiamata in sentenza, provvede poi al riversamento agli enti beneficiari.
La sentenza è particolarmente chiara nel neutralizzare l’argomento difensivo più intuitivo del fornitore: l’avvenuto versamento a terzi (Comuni/Province) non elimina l’indebito nel rapporto con l’utente. Il riversamento incide semmai sui rapporti interni tra fornitore ed enti beneficiari, ma non può comprimere la pretesa restitutoria dell’utente nei confronti del soggetto che ha effettuato il prelievo e che ne è stato percettore immediato nel circuito fatturativo. In termini civilistici, il pagamento “a valle” resta privo di titolo verso l’utente; la restituzione opera verso il solvens nei confronti dell’accipiens, mentre l’accipiens potrà, se del caso, agire in rivalsa/azione di ripetizione nei confronti del destinatario finale del gettito, secondo lo statuto dei rapporti ulteriori.
4. Diritto UE, giurisprudenza di legittimità e nodo della “complessità” interpretativa: il contesto che precede la decisione
Il Tribunale non ignora la stratificazione eurounitaria e nazionale del tema, anzi la utilizza per spiegare perché la questione non possa dirsi stata “semplice” nemmeno dopo l’intervento della Corte di giustizia. La sentenza richiama l’orientamento della Cassazione che aveva già riconosciuto la contrarietà della disciplina interna rispetto alla direttiva 2008/118/CE e la conseguente possibilità per l’utente finale di agire per il recupero dell’indebito nei confronti del fornitore. Nondimeno, evidenzia che la Corte di giustizia dell’11 aprile 2024 (causa C-316/22) non ha esaurito la complessità del problema, poiché il punto davvero delicato, nella prospettiva rimediale, era individuare chi dovesse sopportare il costo della restituzione nel triangolo utente–fornitore–enti beneficiari. Proprio l’intervento della Corte costituzionale del 15 aprile 2025 è indicato come l’atto che “definisce” la questione, eliminando la norma impositiva e, con essa, la pretesa giustificazione del prelievo in fattura.
Il significato giuridico di tale impostazione è rilevante: il Tribunale di Roma assume che, in presenza di una pronuncia costituzionale ablativa ex tunc, la costruzione dell’indebito oggettivo non richiede ulteriori passaggi dimostrativi sulla contrarietà al diritto UE come causa immediata della restituzione; è sufficiente il venir meno della norma interna. Questo non “cancella” la dimensione eurounitaria, ma la colloca come sfondo genetico della crisi del tributo, mentre la decisione restitutoria viene ancorata a un fatto normativo interno ormai definitivo.
5. Prescrizione: eccezione necessaria e onere del convenuto
La sentenza dedica un passaggio essenziale alla prescrizione, chiarendo che la ripetizione dell’indebito è “salva la maturata ed eccepita prescrizione”. Nel caso concreto, il fornitore non ha eccepito alcuna fattispecie estintiva connessa al decorso del tempo; ciò consente al giudice di prescindere da indagini ulteriori e di accogliere integralmente la domanda. L’affermazione, pur concisa, ribadisce un principio processuale di fondo: la prescrizione è eccezione in senso stretto e, come tale, non è rilevabile d’ufficio; l’inerzia difensiva su questo punto rende la pretesa dell’attore immune da una possibile barriera preliminare, che in controversie analoghe spesso assume rilievo dirimente.
6. Interessi e restituzione: accessori come completamento fisiologico dell’obbligo restitutorio
Quanto agli accessori, il Tribunale condanna il fornitore alla restituzione della somma principale oltre interessi legali “codicistici” dalla domanda al saldo effettivo. La scelta è coerente con la natura dell’obbligazione restitutoria da indebito oggettivo, nella quale gli interessi assolvono a funzione compensativa del mancato godimento della somma. La decorrenza dalla domanda segnala una soluzione prudente e standardizzata, idonea a evitare controversie ulteriori sul momento di insorgenza della mora restitutoria, pur restando ancorata al dato certo dell’instaurazione del giudizio.
7. Spese processuali: la compensazione integrale come riflesso della “eccezionalità” della questione
Il profilo forse più “pubblicistico” della pronuncia è la regolazione delle spese: il Tribunale dispone la compensazione integrale, motivandola con i vivaci contrasti interpretativi che hanno reso necessari interventi delle Corti sovranazionali e costituzionali, e richiamando il criterio delle “altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni” come presupposto della compensazione. La motivazione coglie una dimensione spesso trascurata: quando l’oggetto della lite dipende da un mutamento strutturale dell’ordinamento (per intervento della Corte costituzionale) e da una lunga fase di incertezza interpretativa, la soccombenza “in senso tecnico” può non essere sufficiente, da sola, a giustificare l’integrale traslazione dei costi processuali su una parte che abbia agito o resistito in un contesto normativo e giurisprudenziale altamente instabile.
8. Osservazioni conclusive: la stabilizzazione del rimedio restitutorio e la riallocazione dei rischi nel triangolo utente–fornitore–ente beneficiario
La sentenza del Tribunale di Roma produce un effetto di stabilizzazione del rimedio civilistico: una volta espunta la norma istitutiva dell’addizionale, la ripetizione dell’indebito verso il fornitore diviene la via naturale per la tutela dell’utente finale, perché è nel rapporto di fornitura che l’addebito si è concretamente realizzato e perché il fornitore è il soggetto che ha operato il prelievo in fattura. Ne deriva una riallocazione del rischio economico: il consumatore recupera dal suo interlocutore contrattuale; l’intermediario (fornitore) assume, in prima battuta, l’onere della restituzione, potendo poi rivalersi nei confronti degli enti che abbiano beneficiato del gettito, secondo lo statuto dei rapporti di riversamento.
Sul piano più generale, la pronuncia evidenzia una dinamica tipica delle “crisi normative” in materia tributaria indiretta: quando l’imposizione si innesta su rapporti privatistici di massa (bollette), la tutela restitutoria tende fisiologicamente a radicarsi nel diritto civile e nei rimedi dell’indebito, perché è lì che il prelievo si manifesta e si consuma. La sentenza, in definitiva, è meno “innovativa” che ordinatrice: prende atto della chiusura del circuito normativo a seguito dell’intervento costituzionale e ne trae, con coerenza, le conseguenze restitutorie e processuali.
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