Tribunale di Roma, sez. 8, 10/02/2026, n. 2139
Massima – La declaratoria di illegittimità costituzionale della norma istitutiva dell’addizionale provinciale sulle accise dell’energia elettrica comporta la caducazione ex tunc del titolo del prelievo operato dal fornitore nei confronti dell’utente finale per gli anni 2010-2011; ne consegue la configurabilità dell’indebito oggettivo e il diritto dell’utente alla ripetizione ex art. 2033 c.c. verso il fornitore, indipendentemente dall’avvenuto riversamento agli enti territoriali beneficiari. L’IVA applicata al prelievo indebito è parimenti ripetibile, quale accessorio privo ab origine di causa, se l’operazione imponibile viene meno; gli interessi decorrono dalla ricezione della messa in mora. I contrasti interpretativi e la natura “di sistema” della questione integrano gravi ed eccezionali ragioni per la compensazione integrale delle spese.
1. Il thema decidendum: rimborso delle addizionali provinciali 2010-2011 e ruolo del fornitore quale soggetto “interposto”
La sentenza del Tribunale di Roma n. 2139/2026 (VIII Sezione civile) definisce un contenzioso ormai paradigmatico nella giurisprudenza civile: l’azione restitutoria dell’utente finale volta a ottenere la ripetizione delle somme corrisposte in bolletta a titolo di addizionale provinciale sull’accisa dell’energia elettrica per gli anni 2010 e 2011. L’attore domanda la disapplicazione della norma interna per contrasto con la direttiva 2008/118/CE e, soprattutto, la condanna del fornitore alla restituzione di quanto indebitamente prelevato, oltre accessori. Il convenuto resiste chiedendo il rigetto e, in subordine, una riduzione del quantum sulla base di una pretesa “finestra” di compatibilità del tributo fino al 31 marzo 2010. La causa, dopo un rinvio disposto in attesa della Corte costituzionale sul sistema di rimborso, viene decisa con rito semplificato ex art. 281-sexies c.p.c.
Il Tribunale premette una ricostruzione essenziale della disciplina originaria: l’addizionale provinciale fu introdotta dal d.l. 511/1988, prevedendo che le addizionali fossero liquidate e riscosse con le medesime modalità dell’imposta erariale di consumo e versate direttamente a Comuni e Province nel cui territorio erano ubicate le utenze. In questo schema, la prassi applicativa ha individuato nel fornitore il soggetto obbligato al versamento e, quindi, legittimato a eseguire il prelievo sull’utente finale mediante addebito in fattura.
2. Il punto davvero controverso: il “debitore della restituzione” nell’asse utente–fornitore–enti beneficiari
La motivazione individua con lucidità il cuore del problema: accertata la non conformità del prelievo al diritto dell’Unione (e, poi, la sua espunzione dall’ordinamento), la questione non è meramente accertativa, bensì rimediale, e riguarda l’individuazione del soggetto tenuto a rimborsare l’utente finale. Il Tribunale sottolinea che tale snodo non era stato definitivamente sciolto neppure dalla sentenza della Corte di giustizia dell’11 aprile 2024 (causa C-316/22), proprio perché in controversie di massa il rimedio deve “atterrare” su un soggetto concretamente aggredibile e coerente con la dinamica del pagamento in bolletta.
Questa impostazione, sul piano metodologico, evita due semplificazioni opposte: da un lato, l’idea che il solo contrasto eurounitario determini automaticamente il rimborso senza interrogarsi sulla legittimazione passiva; dall’altro, la tesi che il riversamento agli enti beneficiari renda il fornitore estraneo alla vicenda restitutoria.
3. L’intervento decisivo: la sentenza della Corte costituzionale n. 43/2025 come “chiusura” del circuito
Il passaggio dirimente è costituito dall’applicazione della sentenza n. 43/2025 della Corte costituzionale, depositata il 15 aprile 2025, che ha espunto dall’ordinamento la disposizione istitutiva dell’addizionale provinciale (nelle sue versioni rilevanti ratione temporis). Il Tribunale attribuisce alla pronuncia un effetto chiaramente ablativo e retroattivo: l’agire del fornitore, quale soggetto che aveva prelevato in bolletta, risulta privo ex tunc di qualsivoglia legittimazione.
La tecnica argomentativa è significativa: la non conformità al diritto UE resta lo sfondo genetico della crisi del tributo, ma la decisione restitutoria viene radicata nella conseguenza tipica della declaratoria di incostituzionalità, ossia la caducazione del titolo normativo del prelievo sin dall’origine.
4. Indebito oggettivo e ripetizione ex art. 2033 c.c.: perché il rimborso grava sul fornitore anche se ha riversato il gettito
Venuta meno la norma istitutiva, il Tribunale qualifica il prelievo come indebito oggettivo: la prestazione patrimoniale imposta in bolletta è priva di titolo giuridico e deve essere restituita dal soggetto che l’ha prelevata nel rapporto immediato con l’utente. Il convenuto aveva riconosciuto di avere eseguito i prelievi e di averne versato il ricavato agli enti territoriali, sostenendone la doverosità in base a norme poi dichiarate incostituzionali; la sentenza, tuttavia, considera tale circostanza irrilevante rispetto al rapporto restitutorio con il consumatore.
Il punto è di logica civilistica prima ancora che di politica del diritto: l’utente ha pagato (o comunque sopportato) una somma nel rapporto contrattuale di fornitura; è lì che si è realizzato l’arricchimento privo di causa e lì che deve operare la ripetizione. I rapporti di riversamento appartengono a un diverso circuito e non possono trasformarsi in eccezione opponibile al solvens, salvo che l’ordinamento preveda un meccanismo speciale di rimborso sostitutivo, che qui il giudice non riconosce come ostativo.
5. IVA sul prelievo indebito: ripetibilità “a cascata” e caducazione dell’operazione imponibile
Un profilo di particolare interesse pratico è l’esplicita affermazione della ripetibilità dell’IVA applicata alle somme indebitamente prelevate. Il Tribunale osserva che, se a un’operazione commerciale è stata applicata IVA e se l’operazione viene “annullata” perché priva ab origine di titolo, anche l’IVA diviene non dovuta ab origine. Ne discende che le somme ripetibili devono essere maggiorate dell’IVA.
La ricaduta sistematica è evidente: la restituzione non riguarda soltanto la “componente tributo” in senso stretto, ma anche gli accessori fiscali che ne hanno seguito la sorte in fatturazione, poiché anch’essi restano privi di causa quando viene meno la pretesa principale. La sentenza, in questo senso, adotta una lettura coerente con la funzione dell’IVA quale imposta che presuppone l’esistenza di un’operazione imponibile: se l’operazione (qui: l’addebito dell’addizionale come posta dovuta) è giuridicamente inesistente o priva di titolo, l’imposizione accessoria non può reggere come autonoma obbligazione verso il fornitore.
6. La domanda subordinata del convenuto e l’inesistenza di “periodi salvi”: il rigetto della tesi del 31 marzo 2010
La difesa subordinata del convenuto, imperniata sull’argomento secondo cui fino al 31 marzo 2010 sarebbe stata applicabile la direttiva 92/12/CEE e solo dal 1° aprile 2010 si sarebbero prodotti i “nuovi diritti” della direttiva 2008/118/CE, viene rigettata con un argomento che salda diritto UE e giudizio di costituzionalità. Il Tribunale evidenzia che la Corte costituzionale, dichiarando l’incostituzionalità per violazione degli artt. 11 e 117 Cost. in relazione all’art. 1, par. 2, della direttiva 2008/118/CE, ha ritenuto insussistenti i presupposti stessi per l’applicazione di un’imposta indiretta ulteriore come l’addizionale, in mancanza della “finalità specifica” richiesta a livello unionale.
Ne deriva una conseguenza netta: la caducazione non consente di salvare “sotto-periodi” di legittimità del tributo, perché la carenza del requisito della finalità specifica è strutturale e non contingente. La sentenza insiste sul concetto eurounitario di finalità specifica, distinta dalla generica finalità di bilancio, e sul nesso diretto richiesto tra gettito e obiettivo: l’assegnazione generica “in favore delle province” non soddisfa tale requisito.
7. Accessori: interessi dalla messa in mora e rigetto delle decurtazioni contabili
Il Tribunale condanna il convenuto al pagamento dell’intera somma richiesta, rigettando anche una domanda di decurtazione relativa a importi riferiti a fatture di storno che, però, attenevano a consumi e fatture precedenti rispetto a quelle oggetto di rimborso in causa. La statuizione sugli interessi è altrettanto chiara: decorrenza almeno dalla ricezione della lettera di messa in mora, fino al soddisfo effettivo.
È una scelta coerente con lo statuto dell’indebito oggettivo, dove gli interessi hanno funzione compensativa e, in concreto, vengono spesso ancorati alla costituzione in mora, quando il debitore della restituzione abbia ricevuto una richiesta chiara e documentata.
8. Spese di lite: compensazione integrale per “gravi ed eccezionali ragioni” e funzione ordinatrice della decisione
Pur in presenza di accoglimento integrale della domanda, il Tribunale compensa le spese di lite, richiamando i vivaci contrasti interpretativi che hanno reso necessari gli interventi della Corte di giustizia UE e della Corte costituzionale e collegando tale complessità al paradigma delle “altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni” indicato dalla giurisprudenza costituzionale (in particolare, sent. 77/2018) ai fini della compensazione.
La compensazione è qui un segnale: la resistenza del convenuto non viene letta come condotta temeraria, ma come reazione difensiva in un contesto normativo e giurisprudenziale instabile, in cui la regola di restituzione e il debitore del rimborso sono stati oggetto di progressiva definizione.
9. Considerazioni conclusive: la “civilizzazione” del rimedio restitutorio e la riallocazione del rischio di sistema
La sentenza n. 2139/2026 consolida una soluzione ormai destinata a fare scuola nel contenzioso di massa sulle addizionali elettriche: una volta espunta la norma istitutiva, il rimedio naturale è la ripetizione dell’indebito verso il fornitore che ha operato il prelievo in bolletta. La decisione attua una riallocazione del rischio: il consumatore non può essere gravato della complessità del circuito di riversamento agli enti territoriali; l’intermediario (fornitore) sopporta in prima battuta l’onere restitutorio e potrà, se ne ricorrono i presupposti, attivare rimedi nei rapporti “a monte”.
Sul piano tecnico, due passaggi assumono valore generale. Il primo è l’ancoraggio della restituzione all’effetto ex tunc della pronuncia costituzionale, che rende il prelievo privo di titolo senza bisogno di ulteriori costruzioni. Il secondo è l’inclusione dell’IVA tra le somme ripetibili, con un’impostazione che guarda alla caducazione dell’operazione imponibile e non consente di “salvare” l’accessorio fiscale quando viene meno il presupposto principale. In definitiva, la sentenza non introduce nuove categorie: utilizza, con rigore, gli strumenti classici dell’indebito oggettivo per dare soluzione a un problema contemporaneo di massa, riportandolo entro una geometria civilistica intelligibile e, soprattutto, effettiva.
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