Giurisprudenza consumatori

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO, sez. 4, 11/11/2025, n. 6916

Massima – In sede di impugnazione dell’intimazione di pagamento, l’Agente della riscossione che deduca l’interruzione della prescrizione deve fornire prova documentale della rituale notificazione degli atti interruttivi; la mera produzione di intimazioni prive di relata non è idonea a dimostrare l’effetto interruttivo. È nulla, e dunque inidonea a interrompere la prescrizione, la notificazione eseguita con la procedura dell’irreperibilità assoluta ex art. 60, comma 1, lett. e), d.P.R. n. 600/1973 in mancanza di ricerche effettive e documentate, ove risulti che il contribuente conserva residenza anagrafica nel Comune, situazione che impone, semmai, il ricorso alle forme dell’irreperibilità relativa ex art. 140 c.p.c.


1. Oggetto del giudizio e “natura composita” dell’intimazione

La sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio (Sez. 4) si innesta in quel contenzioso “di frontiera” tipico della riscossione, in cui l’intimazione di pagamento funziona da atto riepilogativo e sollecitatorio rispetto a un fascio di cartelle eterogenee per natura del credito e per regime di prescrizione. L’intimazione impugnata, notificata il 28 marzo 2023, recava un importo complessivo elevato ed era riferita, per quanto qui rileva, a sette cartelle inerenti tributi erariali (IRAP/IRPEF/IVA e addizionali) e tasse automobilistiche (annualità 2014–2016), oltre a partite ulteriori estranee al perimetro della giurisdizione tributaria sulle quali il primo giudice aveva dichiarato il difetto di giurisdizione.

In primo grado il ricorso del contribuente era stato accolto con un’impostazione lineare: accertate le date di notifica delle cartelle, il Collegio aveva ritenuto non provata la successiva notificazione di atti idonei a interrompere la prescrizione, dichiarando così maturati, prima dell’intimazione del 2023, il termine decennale per i crediti erariali e quello triennale per la tassa automobilistica. L’Agente della riscossione impugnava tale conclusione sostenendo di avere, già in prime cure, depositato prova di numerosi atti interruttivi (preavviso di fermo, comunicazione preventiva di ipoteca e più intimazioni).

2. Il baricentro motivazionale: la prova dell’interruzione non è allegazione, ma “dimostrazione notificatoria”

La pronuncia di appello rigetta il gravame e lo fa lungo un asse argomentativo di particolare nettezza: l’interruzione della prescrizione non può essere affermata sulla base della sola indicazione, in atti difensivi, di presunte iniziative esattive; essa richiede la prova, in giudizio, della rituale notificazione degli atti invocati come interruttivi.

Qui la Corte valorizza un dato fattuale dirimente, già colto dal primo giudice: nel fascicolo non risultava la prova della notifica degli atti interruttivi, poiché erano state prodotte intimazioni prive della relativa relata. L’affermazione ha una portata che va oltre il caso concreto: nella dinamica della riscossione, l’atto “interno” o documentalmente incompleto non vale come fatto interruttivo, perché non consente di verificare l’elemento che l’ordinamento assume essenziale, cioè la conoscibilità legale dell’atto da parte del destinatario. La prescrizione, in questa prospettiva, non è una questione astratta di tempo, ma un istituto che si misura su un tracciato documentale di notifiche.

3. Notifica per irreperibilità assoluta: condizioni rigorose e dovere di ricerche “concrete e documentate”

Il profilo più interessante della motivazione concerne la qualificazione del procedimento notificatorio adottato per alcune intimazioni: l’Agente sosteneva notifiche eseguite con la procedura dell’irreperibilità assoluta, richiamata dall’art. 60 d.P.R. n. 600/1973, ipotesi che presuppone l’assenza, nel Comune, di abitazione, ufficio o azienda del destinatario. La Corte ricostruisce le condizioni legali della fattispecie e, soprattutto, ne evidenzia il presupposto fattuale: prima di utilizzare tale procedura, il notificatore deve svolgere ricerche idonee ad accertare che il destinatario non abbia più alcun collegamento con il Comune, dovendo tali ricerche emergere dalla relata di notifica.

La decisione è qui particolarmente “esigente” sul piano della verifica giudiziale. Dalla documentazione prodotta dal contribuente (certificato storico anagrafico e riscontri fattuali sul citofono/cassettiera) risultava che egli risiedeva nello stesso Comune e, per di più, proprio all’indirizzo utilizzato dal messo, sin dal 1998. In una simile situazione, la scelta della procedura dell’irreperibilità assoluta viene qualificata come indebita: se il contribuente risulta residente nel Comune, non è consentito “saltare” alle forme più drastiche di notifica, e semmai occorre attivare il paradigma dell’irreperibilità relativa ex art. 140 c.p.c. La conseguenza è immediata e giuridicamente pregnante: la notifica così eseguita è invalida e, soprattutto, non produce alcun effetto interruttivo della prescrizione.

La Corte innesta questa conclusione in un quadro di legittimità ormai consolidato, richiamando l’esigenza che le ricerche siano effettive, non meramente dichiarate, e che la loro traccia sia documentata nella relata. L’irreperibilità assoluta non è, dunque, una formula di stile, ma un fatto da accertare: la sua deduzione priva di riscontri non solo non regge al vaglio giudiziale, ma determina l’inesistenza dell’effetto che l’Agente intendeva trarne, ossia l’interruzione dei termini prescrizionali.

4. L’esito: conferma della prescrizione per carenza di prova degli atti interruttivi

Respinte le pretese dimostrative dell’Agente, la Corte mantiene ferma la ratio della pronuncia di primo grado: mancando la prova della rituale notificazione di atti interruttivi successivi alle cartelle, i termini prescrizionali risultavano maturati prima del 28 marzo 2023, con applicazione del termine decennale per i tributi erariali e del termine triennale per la tassa automobilistica. Ne discende la conferma dell’accoglimento del ricorso del contribuente contro l’intimazione, quanto alle cartelle rientranti nella giurisdizione tributaria.

5. Le spese e la “clausola di eccezionalità”: compensazione motivata

Un passaggio non secondario riguarda la regolazione delle spese. Pur a fronte del rigetto dell’appello dell’Agente, la Corte compensa le spese del grado, richiamando il parametro dell’art. 15, comma 2, d.lgs. n. 546/1992 e ravvisando “gravi ed eccezionali ragioni” nella considerazione dell’originaria debenza degli importi recati dalle cartelle. È una motivazione che merita attenzione perché segnala la differenza, spesso trascurata nella prassi, tra fondatezza originaria del credito e azionabilità attuale dello stesso: la prescrizione opera come fatto estintivo che può maturare anche su crediti in origine dovuti; e proprio questa scissione, nel ragionamento della Corte, giustifica una soluzione sulle spese non rigidamente ancorata alla mera soccombenza.

6. Osservazioni conclusive: un monito “probatorio” e un argine alle notifiche semplificate

La sentenza si presta a essere letta come una decisione di disciplina della pratica esattiva sotto due profili. Da un lato, riafferma che l’interruzione della prescrizione, nel processo tributario, è materia di prova rigorosa: l’Agente deve portare in giudizio il fatto-notifica, non il solo fatto-atto. Dall’altro, pone un argine netto all’uso disinvolto della procedura di irreperibilità assoluta, che l’ordinamento tollera solo quando sia effettivamente dimostrata l’assenza di ogni stabile collegamento del destinatario con il Comune. In difetto, la notifica è invalida e l’interruzione non si produce: una conseguenza che non è afflittiva per l’amministrazione, ma strutturalmente coerente con la funzione garantista della notificazione quale condizione di legittimità e tracciabilità dell’azione di riscossione.



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