Corte d’Appello di Trento, sez. Bolzano, 02/02/2026, n. 16
Massima – A seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale, con efficacia ex tunc (salvi i rapporti esauriti), della norma istitutiva dell’addizionale provinciale sull’accisa dell’energia elettrica, il consumatore finale che abbia corrisposto al fornitore, a titolo di rivalsa, le relative somme può agire nei confronti di quest’ultimo con l’azione di ripetizione di indebito oggettivo ex art. 2033 c.c.; la questione della disapplicazione della norma interna per contrasto con una direttiva non self-executing nei rapporti orizzontali resta assorbita dalla caducazione della base legale del prelievo derivante dalla pronuncia della Corte costituzionale. Le peculiari incertezze sistemiche e l’intervenienza del decisum costituzionale in corso di causa possono giustificare la compensazione integrale delle spese.
1. La fattispecie e la posta in gioco: rimborso delle addizionali provinciali tra giudizio civile e diritto dell’Unione
La sentenza n. 16/2026 della Corte d’Appello di Trento – Sezione distaccata di Bolzano – si colloca nel contenzioso seriale sorto in tutta Italia in tema di addizionale provinciale all’accisa sull’energia elettrica (art. 6 d.l. 511/1988), richiesta in rivalsa al consumatore finale dal fornitore e successivamente riversata all’Erario o agli enti territoriali. L’azione introduttiva era stata proposta dal consumatore finale ex art. 2033 c.c. contro la fornitrice per la ripetizione di quanto addebitato e pagato nel periodo gennaio 2010 – marzo 2012, assumendo l’indebitezza del prelievo per contrasto con la direttiva 2008/118/CE. Il Tribunale di Bolzano, in primo grado, aveva accolto la domanda ritenendo disapplicabile la norma nazionale per incompatibilità eurounitaria in un rapporto orizzontale, condannando alla restituzione una somma di rilevante entità e compensando integralmente le spese. La fornitrice propone appello contestando, in particolare, la possibilità di fondare la decisione sulla disapplicazione “diretta” dell’art. 6 d.l. 511/1988.
L’interesse della pronuncia di secondo grado è eminentemente sistematico: essa fotografa, con rigore ricostruttivo, la sequenza di interventi della Corte di giustizia e della Corte costituzionale, e ne trae una conclusione che incide direttamente sul fondamento dell’azione civilistica di ripetizione e, soprattutto, sul problema della legittimazione passiva del fornitore nel triangolo consumatore–fornitore–Stato.
2. I motivi d’appello: disapplicazione nei rapporti orizzontali e assenza di efficacia diretta della direttiva
I primi tre motivi di impugnazione – esaminati congiuntamente – insistono su un punto classico del diritto dell’Unione: la direttiva, anche se chiara e precisa, non produce normalmente effetti diretti orizzontali tra privati; ne conseguirebbe l’impossibilità per il giudice nazionale di disapplicare la norma interna istitutiva dell’imposta in una controversia tra consumatore e fornitore. L’appellante tenta altresì di negare che l’addizionale provinciale rientri nel perimetro delle “altre imposte indirette” vietate in mancanza di finalità specifica. In sostanza, la tesi difensiva mira a salvare la norma interna nel processo civile, confinando l’eventuale illegittimità eurounitaria sul piano del rapporto verticale tra Stato e soggetto obbligato al versamento.
La Corte, tuttavia, respinge i motivi non già reiterando l’opzione della disapplicazione orizzontale, bensì ricollocando l’intera vicenda su un diverso e più solido fondamento: la sopravvenuta caducazione costituzionale della norma istitutiva, con effetti retroattivi.
3. Il “cambio di paradigma” determinato dalla Corte di giustizia (C-316/22) e dalla Corte costituzionale (n. 43/2025)
La motivazione ricostruisce, con taglio cronologico e funzionale, il quadro normativo e giurisprudenziale. Da un lato, viene richiamata la pronuncia della Corte di giustizia dell’11 aprile 2024 (causa C-316/22), che afferma l’impossibilità, in linea di principio, di disapplicare in una controversia tra privati una norma nazionale istitutiva di un’imposta indiretta contraria a una direttiva non correttamente trasposta, salvo specifiche eccezioni (soggetto sottoposto a controllo pubblico o dotato di poteri esorbitanti). Dall’altro lato, la Corte segnala il secondo segmento decisorio della medesima pronuncia, relativo al principio di effettività, nella parte in cui viene censurato un meccanismo nazionale di rimborso che, impedendo al consumatore finale l’azione diretta contro lo Stato e, al contempo, non consentendogli di far valere efficacemente l’illegittimità eurounitaria nell’azione civilistica contro il fornitore, finisce per sterilizzare la tutela.
Su questa trama interviene, in modo dirimente, la Corte costituzionale con sentenza n. 43/2025, che dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 6, commi 1, lett. c), e 2, d.l. 511/1988 (come sostituito dal d.lgs. 26/2007), per violazione degli artt. 11 e 117, primo comma, Cost., in relazione al diritto dell’Unione, evidenziando la mancanza della “finalità specifica” richiesta per le imposizioni indirette ulteriori rispetto alle accise. La caducazione della norma – osserva la Corte territoriale – elimina il titolo giuridico del prelievo e rende la ripetizione dell’indebito una conseguenza civilistica lineare, non più dipendente dal controverso tema dell’effetto diretto orizzontale della direttiva.
4. La correzione della motivazione di primo grado e l’adesione al principio di diritto della Cassazione (n. 13740/2025)
Passaggio centrale della sentenza è l’operazione di “correzione della motivazione” del primo giudice. La Corte non nega l’esito restitutorio, ma ne sposta il fondamento: non più disapplicazione della norma interna nel rapporto tra privati per via interpretativa della Corte di giustizia, bensì venir meno ex tunc della base legale dell’imposta per effetto della pronuncia costituzionale.
In tal senso, la Corte richiama espressamente la lettura della Cassazione civile (sent. 13740/2025) quale chiave dirimente per i contenziosi pendenti: una volta dichiarata incostituzionale la norma istitutiva dell’addizionale, l’utente finale può agire verso il fornitore con azione di ripetizione ex art. 2033 c.c., nel rispetto della prescrizione decennale; il fornitore, a sua volta, potrà rivalersi nei confronti dello Stato, essendo venuta meno, nei rapporti verticali, la causa giustificatrice del prelievo erariale. La Corte d’Appello, in sostanza, “sterilizza” la discussione sull’orizzontalità dell’effetto diretto perché la questione viene assorbita dalla caducazione della norma interna: quando la fonte nazionale cade, non è più necessario forzarne la disapplicazione per contrasto con una direttiva non self-executing; l’indebito discende dalla mancanza del titolo normativo.
5. Ripetizione dell’indebito e legittimazione passiva del fornitore: solvens e accipiens nel circuito della rivalsa
La soluzione adottata dalla Corte si fonda su un’idea civilistica tanto semplice quanto operativa: nel rapporto economico-fatturativo, il fornitore è l’“accipiens” rispetto al consumatore, poiché è il soggetto che addebita e incassa in bolletta la componente di addizionale, sia pure quale rivalsa di un onere tributario poi riversato. Caduto il titolo, il pagamento diviene “sine causa” nei rapporti tra consumatore e fornitore e integra indebito oggettivo. La circostanza del successivo versamento allo Stato o agli enti territoriali non incide sul diritto del solvens verso l’accipiens; rileva, semmai, sul piano dei rapporti interni e delle azioni di rivalsa a monte. In questo modo, l’azione restitutoria trova un debitore immediatamente individuabile, coerente con la dinamica del pagamento, e l’ordinamento rialloca il rischio del sistema di rimborso sul soggetto che, per struttura, è in grado di attivare il rapporto con l’Erario.
È una soluzione che, oltre a rispettare la dogmatica dell’art. 2033 c.c., risponde anche al canone eurounitario di effettività: la tutela del consumatore non resta “intrappolata” tra l’impossibilità di azione diretta contro lo Stato e l’impossibilità di invocare la direttiva in un rapporto orizzontale, perché il titolo della restituzione diviene interno e costituzionale.
6. Spese di lite e “peculiarità della materia”: compensazione come effetto dell’incertezza e dell’intervenienza normativa
La Corte rigetta l’appello e, in punto spese del grado, dispone compensazione integrale. La motivazione è significativa: la materia presentava una peculiarità tale da richiedere necessariamente una pronuncia giudiziale, anche al fine di consentire al fornitore di domandare all’Erario la restituzione di quanto dovuto al consumatore; inoltre, l’appello è stato deciso in via dirimente sulla base della sentenza di illegittimità costituzionale intervenuta successivamente alla proposizione dell’impugnazione. La compensazione viene così letta non come deroga immotivata al criterio della soccombenza, ma come risposta coerente alla natura “di sistema” del contenzioso e alla sopravvenienza di un fatto normativo idoneo a ridefinire il quadro delle ragioni in conflitto.
7. Considerazioni conclusive: dall’“effetto diretto” alla “caducazione del titolo” come chiave di stabilizzazione del contenzioso
La sentenza in commento ha un valore ordinatore: trasforma una questione potenzialmente paralizzante – l’assenza di efficacia diretta orizzontale delle direttive – in un problema ormai superato dall’intervento della Corte costituzionale. Il baricentro della tutela non è più la disapplicazione del diritto interno in nome della direttiva, ma la constatazione che il diritto interno non esiste più, perché caducato ex tunc. Il rimedio civilistico dell’indebito oggettivo, così “liberato” dalla necessità di far valere direttamente il diritto dell’Unione tra privati, recupera piena funzionalità e offre una via di uscita stabile al contenzioso seriale.
In prospettiva, la decisione consolida un modello di circolazione della tutela: il consumatore agisce contro il fornitore, percettore delle somme; il fornitore, a valle della restituzione, attiva la propria tutela in via verticale nei confronti dell’Erario. È un assetto che coniuga dogmatica civilistica, principio di effettività e ragioni di amministrabilità del sistema, evitando che la frammentazione dei rapporti tributari e la complessità delle fonti producano, in concreto, un “vuoto di tutela” per il soggetto più debole della filiera, ossia il consumatore finale.

