Tribunale di Salerno, 15/01/2026, n. 216
Massima – Il fideiussore e il terzo datore di ipoteca non sono legittimati a far accertare, in via meramente incidentale e al solo fine di ottenere la caducazione delle garanzie, la nullità del contratto principale garantito, quando il debitore garantito non sia parte del giudizio e non sia stata proposta un’autonoma domanda di nullità nei confronti di tutte le parti del rapporto principale; ne consegue l’inammissibilità (o comunque l’infondatezza) delle domande dirette alla declaratoria di nullità delle garanzie e alla cancellazione dell’ipoteca, non potendo il giudice pronunciarsi sulla validità del mutuo in violazione del principio del contraddittorio.
1. Oggetto e rilievo della pronuncia: l’azione “demolitoria” proposta dai garanti e i limiti del contraddittorio
La sentenza del Tribunale di Salerno n. 216/2026 (R.G. 8132/2014) è esemplare perché riporta l’attenzione su un nodo processuale spesso trascurato nel contenzioso bancario: la differenza tra contestazioni che il garante può far valere ex art. 1945 c.c. come eccezioni derivanti dal rapporto principale e una vera e propria domanda costitutiva/demolitoria di nullità del contratto garantito, che incide direttamente sulla sfera giuridica del debitore principale e richiede la sua partecipazione al giudizio.
La vicenda nasce da una domanda proposta da fideiussori e terzi datori di ipoteca che chiedevano la dichiarazione di nullità delle garanzie personali e reali prestate a presidio di un mutuo ipotecario stipulato da una società (GIADA s.r.l.) con la banca convenuta, assumendo una nullità “derivata” dalle asserite patologie del rapporto di conto corrente precedente e del mutuo stesso (usura, anatocismo, CMS, tassi ultralegali, ammortamento “alla francese”, mutuo di scopo deviato, causa illecita perché volto al ripianamento di esposizioni pregresse e ad acquisire nuove garanzie).
2. La struttura delle domande attoree: garanzie come “bersaglio” e contratto principale come presupposto non azionato
Gli attori articolano un petitum eminentemente reale ed esecutivo: la nullità delle garanzie, la declaratoria di non debenza in relazione ai debiti della società, l’ordine di cancellazione delle ipoteche. Tuttavia, l’impianto logico delle domande presuppone un accertamento pieno sulla validità del contratto principale di mutuo e, ancora prima, sulla correttezza del rapporto di conto corrente intercorso tra la società mutuataria e altro istituto. Il Tribunale qualifica correttamente la domanda come tentativo di “travolgere” il rapporto principale mediante un giudizio promosso esclusivamente dai garanti, senza coinvolgere il debitore principale e senza formulare una specifica domanda di nullità del mutuo verso tutte le parti del rapporto.
Questo assetto processuale è il punto di frizione: la nullità del mutuo, se dichiarata, inciderebbe direttamente sulla posizione della società mutuataria (obbligazione restitutoria, assetto delle garanzie, effetti restitutori), e non può essere accertata in un giudizio in cui la società non è parte, pena violazione del contraddittorio.
3. La ratio decidendi assorbente: difetto di legittimazione/ammissibilità dei garanti a ottenere la nullità del principale “incidenter tantum”
Il Tribunale risolve la controversia con un argomento dirimente, di taglio processuale-sostanziale. Richiama un orientamento consolidato della Cassazione secondo cui la nullità del contratto garantito non può essere accertata incidenter tantum al solo fine della caducazione della garanzia, in mancanza di una domanda principale proposta nei confronti di tutte le parti del rapporto. In particolare, viene affermato che fideiussore e terzo datore di ipoteca non sono legittimati a far valere vizi del contratto principale quando il debitore garantito non sia parte del giudizio e quando non venga proposta una specifica domanda di nullità del rapporto principale.
La conseguenza è doppia e “a tenaglia”. Da un lato, l’assenza della società mutuataria impedisce al giudice di pronunciare la nullità del mutuo, perché una simile pronuncia inciderebbe sulla sua sfera giuridica senza che essa abbia potuto partecipare al processo. Dall’altro, l’assenza di una domanda autonoma di nullità del contratto principale rende strutturalmente inammissibile la pretesa di ottenere, per via riflessa, la nullità delle garanzie: il giudizio sulle garanzie non può diventare un surrogato del giudizio sul rapporto garantito, quando quest’ultimo richiede un contraddittorio pieno con le sue parti.
4. Garanzia e “nullità derivata”: perché il Tribunale nega l’automatismo demolitorio
Il Collegio prende posizione anche su un profilo di teoria generale molto pratico: l’idea, frequente nelle citazioni, per cui la nullità della garanzia discenderebbe automaticamente dai vizi del rapporto principale. La sentenza osserva che, in assenza di una previa declaratoria di nullità del mutuo (ritualmente richiesta e resa nel contraddittorio completo), la nullità delle garanzie non può essere dichiarata “di riflesso” sulla base di mere allegazioni di vizi del sottostante. La garanzia personale e quella reale hanno certamente accessorietà economico-funzionale rispetto al credito, ma la loro caducazione giudiziale presuppone un accertamento valido e opponibile sul rapporto garantito. In mancanza, l’azione si risolve in una domanda demolitoria priva del suo indispensabile presupposto processuale.
5. Il tema del “mutuo di scopo” e del ripianamento: il Tribunale delimita il concetto e, soprattutto, ne evidenzia l’irrilevanza nel giudizio promosso dai garanti
Gli attori insistono sulla qualificazione del mutuo come mutuo di scopo, richiamando clausole di vincolo di destinazione (“integralmente e esclusivamente” per uno specifico programma) e deducendo che, in realtà, la banca avrebbe perseguito un diverso interesse, ossia ripianare l’esposizione del conto corrente e acquisire garanzie. Il Tribunale, pur riconoscendo la presenza di una clausola finalistica, richiama il canone della giurisprudenza di legittimità: la mera indicazione di una finalità d’uso non basta a integrare un mutuo di scopo “in senso tecnico”, occorrendo che lo scopo diventi elemento essenziale della causa e che sia comune ad entrambe le parti, sicché il suo mancato perseguimento incida sulla validità del contratto.
Ma il punto decisivo è un altro: anche a voler ritenere che il contratto presenti tratti di mutuo di scopo, la verifica della dedotta violazione del vincolo di destinazione attiene al rapporto principale e richiederebbe una pronuncia sulla validità ed esecuzione del mutuo stipulato tra banca e società mutuataria, pronuncia preclusa in assenza della società nel processo. La censura, quindi, è rigettata non solo nel merito qualificatorio, ma soprattutto perché processualmente non utiliter proponibile dai garanti in quel perimetro soggettivo.
La sentenza aggiunge, con formula di principio, che l’utilizzo delle somme per ripianare esposizioni pregresse non integra di per sé causa illecita, essendo ammessa dall’ordinamento la concessione di finanziamenti destinati alla ristrutturazione o al consolidamento del debito. In tal modo, il giudice depotenzia anche l’argomento “moralizzante” della pretesa illiceità causale del mutuo solutorio.
6. Ammortamento, usura e cumulo corrispettivi/moratori: revoca della CTU e tutela del perimetro oggettivo del giudizio
Le ulteriori doglianze (ammortamento alla francese, usurarietà, contestazione del cumulo tra interessi corrispettivi e moratori) vengono trattate dal Tribunale con una scelta coerente con la ratio assorbente: esse investono “direttamente” il rapporto di mutuo intercorso tra banca e società non parte del giudizio. In questo solco, il giudice valorizza un dato processuale significativo: la CTU inizialmente ammessa viene poi revocata perché avrebbe avuto ad oggetto accertamenti contabili e negoziali riferiti esclusivamente al rapporto principale, e la consulenza non può diventare lo strumento per introdurre surrettiziamente una verifica piena della validità e dell’andamento di un rapporto estraneo al contraddittorio e non ritualmente posto a tema con domanda principale.
È un passaggio che, nella prospettiva sistematica, evidenzia una funzione “di igiene processuale”: la CTU non può supplire ai difetti di legittimazione/ammissibilità della domanda, né può ampliare il thema decidendum oltre i confini segnati dalle parti necessarie del rapporto controverso.
7. Dispositivo e conseguenze pratiche: rigetto e condanna alle spese, con stabilizzazione delle ipoteche
Il Tribunale rigetta tutte le domande e condanna gli attori alle spese in favore della convenuta. Sul piano degli effetti, la decisione stabilizza le garanzie reali: in difetto di un titolo giudiziale idoneo a travolgere il rapporto garantito, non sussistono i presupposti per ordinare la cancellazione delle ipoteche iscritte a favore della banca.
8. Osservazioni conclusive: la lezione di metodo tra eccezioni del fideiussore e domande costitutive sul rapporto garantito
La sentenza è utile perché chiarisce, con un’impostazione lineare, che la difesa del garante non può trasformarsi in una “azione surrogatoria” sul contratto principale priva del contraddittorio necessario. Il fideiussore può certamente opporre eccezioni inerenti al rapporto principale nei limiti in cui l’ordinamento gliele consente; ma se l’obiettivo processuale è ottenere una pronuncia costitutiva di nullità del mutuo (e, per derivazione, delle garanzie), il processo deve includere il debitore principale e deve contenere una domanda diretta sul rapporto garantito, perché solo una pronuncia resa inter partes può incidere validamente su un contratto che produce effetti nella sfera del debitore.
La decisione, in definitiva, non “nega” in astratto la rilevanza di questioni come usura, anatocismo o mutuo di scopo; afferma che tali questioni, quando postulano l’accertamento della validità del rapporto principale, non possono essere decise in un giudizio promosso soltanto dai garanti, pena un cortocircuito del contraddittorio e una nullità “senza parti”. E questo, nella geometria del processo civile, è il genere di paradosso che i giudici — per fortuna — tendono a disinnescare con fermezza.
SENTENZA_TRIBUNALE_DI_SALERNO_N._216_2026_-_N._R.G._00008132_2014_DEPOSITO_MINUTA_15_01_2026__PUBBLICAZIONE_15_01_2026

