Giurisprudenza banche

Tribunale di Napoli, sez. 2, 17/02/2026, n. 2600

Massima – Nell’opposizione a decreto ingiuntivo ottenuto dall’istituto di credito nei confronti dei garanti, grava sulla banca, quale attrice in senso sostanziale, l’onere di provare fonte e consistenza del credito: per il saldo passivo di conto corrente occorre la produzione degli estratti conto relativi all’intero svolgimento del rapporto; per il mutuo, è sufficiente la prova del contratto e dell’erogazione. In tema di garanzie, la clausola di pagamento “a semplice richiesta scritta”, in assenza di espressa rinuncia alle eccezioni, non vale di per sé a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia, residuando il vincolo di accessorietà proprio della fideiussione. In materia antitrust, la nullità “derivata” delle fideiussioni “a valle” dell’intesa ABI accertata nel 2005 opera, secondo il paradigma delle Sezioni Unite 2021, in forma parziale e limitata alle clausole riproduttive dello schema vietato, ma presuppone, per contratti stipulati a distanza temporale significativa dall’accertamento amministrativo, la prova della perdurante esistenza dell’intesa e della sua concreta funzione anticoncorrenziale al tempo della stipula. Nei rapporti affidati, l’usura è verificabile solo ex post in ragione dell’“utilizzo” e dei “numeri”, con conseguenze selettive ai sensi dell’art. 1815, comma 2, c.c. limitate agli interessi effettivamente usurari; per le commissioni di massimo scoperto e voci analoghe, la validità postula i requisiti dell’art. 2-bis l. n. 2/2009, mentre l’omessa o incompleta indicazione delle condizioni economiche essenziali determina l’applicazione del tasso sostitutivo ex art. 117, comma 7, TUB.


1. Inquadramento: opposizione a decreto ingiuntivo, pluralità di rapporti e chiamata dei garanti

La sentenza del Tribunale di Napoli, II Sezione Civile (16 febbraio 2026), si colloca nel contenzioso bancario “a valle” della crisi dell’impresa affidata: a seguito del fallimento della debitrice principale, l’intermediario (poi sostituito per vicenda circolatoria del credito) agisce in via monitoria contro i garanti, ottenendo ingiunzione per una somma composita, riferita in parte al saldo passivo di un rapporto di conto corrente sul quale venivano regolate le competenze maturate su rapporti accessori (anticipi, SBF, pagamenti, export) e in parte a un mutuo chirografario d’impresa. Gli opponenti articolano una difesa stratificata: contestazione della sottoscrizione delle garanzie, eccezione di nullità antitrust per asserita riproduzione dello schema ABI, e, quanto ai rapporti garantiti, censure di usura, anatocismo, illegittime commissioni (CMS e voci sostitutive), violazioni di trasparenza e conseguente invocazione del ricalcolo ex art. 117 TUB e/o 1284 c.c.

La decisione accoglie l’opposizione solo in parte: revoca il decreto ingiuntivo e, all’esito delle CTU grafologica e contabile, condanna comunque i fideiussori al pagamento di un importo rideterminato, riconoscendo al contempo una componente ulteriore riferita al mutuo, con regolazione delle spese improntata alla soccombenza “attenuata” (compensazione parziale).

2. La prova della sottoscrizione: disconoscimento e centralità della CTU grafologica

Un primo snodo, tutt’altro che meramente preliminare, è la verifica dell’effettiva provenienza delle sottoscrizioni apposte alle garanzie. Gli opponenti avevano disconosciuto firme e conformità; la banca, a sua volta, aveva eccepito genericità del disconoscimento e chiesto verificazione. Il Tribunale valorizza l’esito della CTU grafologica, ritenuta metodologicamente corretta e immune da vizi, e aderisce alle conclusioni di autenticità delle firme sui contratti prodotti in originale. È significativo il richiamo, in motivazione, al principio per cui il giudice che faccia proprie conclusioni peritali convincenti non è tenuto a confutare analiticamente ogni deduzione di parte, salvo che siano stati sollevati rilievi specifici e puntuali non esaminati dal consulente. Ne deriva la tenuta probatoria delle garanzie come presupposto per passare al vaglio della loro qualificazione e validità.

3. Qualificazione della garanzia: “semplice richiesta scritta” non basta per il contratto autonomo

La sentenza affronta poi un tema di qualificazione che, nella pratica bancaria, incide direttamente sull’ampiezza delle eccezioni opponibili dal garante: fideiussione tipica oppure contratto autonomo di garanzia. Il Tribunale ricostruisce il criterio di riconoscimento del Garantievertrag nella giurisprudenza di legittimità e prende posizione in senso restrittivo, affermando che la clausola di pagamento “a semplice richiesta scritta”, in assenza della rinuncia alle eccezioni, non è elemento decisivo per qualificare il negozio come autonomo, potendo la formula essere compatibile anche con una fideiussione.

Il giudice, valorizzando il dato letterale (ripetuti riferimenti ai “fideiussori”) e il rinvio espresso alle norme codicistiche, nonché la previsione di deroghe mirate (art. 1957 c.c.), conclude per la natura fideiussoria dei negozi. La conseguenza è rilevante: i garanti risultano legittimati a sollevare, nei limiti dell’accessorietà, le eccezioni inerenti ai rapporti principali, incluse quelle su usura, anatocismo e commissioni.

4. Antitrust e fideiussioni “a valle”: la nullità parziale come regola e la prova della “perdurante intesa” come condizione

Il passaggio più interessante, per densità sistematica, è l’applicazione del principio delle Sezioni Unite 2021 sulla nullità “derivata” delle fideiussioni collegate funzionalmente all’intesa anticoncorrenziale a monte (schema ABI), in relazione alle clausole corrispondenti agli articoli 2, 6 e 8 dello schema censurato.

La sentenza muove dal perno concettuale della pronuncia nomofilattica: la tutela adeguata, di regola, è la nullità parziale limitata alle clausole riproduttive dell’intesa vietata, salvo diversa volontà delle parti desumibile dal contratto o altrimenti provata. Tuttavia, il Tribunale introduce una precisazione “temporale” decisiva: per fideiussioni stipulate molti anni dopo l’accertamento amministrativo del 2005, la mera produzione del provvedimento di Banca d’Italia non esaurisce l’onere probatorio della parte che eccepisce la nullità; occorre allegare e dimostrare che, al tempo della stipula, fosse ancora operante una prassi standardizzata di mercato riconducibile a quella specifica intesa, così da conservare la funzione anticoncorrenziale che giustifica il collegamento funzionale tra atto a monte e contratto a valle.

In questa prospettiva, il giudice nega che l’uso di clausole “di analogo tenore” sia di per sé contrario a norme imperative: ciò che la normativa antitrust colpisce è il comportamento collusivo e i suoi effetti sul mercato. Da qui il rigetto dell’eccezione per la fideiussione omnibus del 30 giugno 2016, stipulata a distanza di undici anni dall’accertamento, in assenza di prova concreta della perdurante intesa e della sua diffusione come prassi generalizzata nel mercato nazionale in epoca successiva.

Ancora più netta è la posizione sulla fideiussione specifica (20 aprile 2016): il Tribunale ritiene che essa esuli dall’oggetto dell’accertamento amministrativo del 2005, riferito testualmente alle fideiussioni omnibus; e anche aderendo all’orientamento più recente che consente, in astratto, una tutela antitrust anche per garanzie specifiche, la parte eccepiente resterebbe onerata dell’allegazione e prova di un’ulteriore autonoma intesa estesa al mercato delle fideiussioni specifiche, prova che nel caso concreto non viene fornita (né mediante pluralità di contratti, né mediante individuazione dei soggetti dell’intesa).

La sentenza, così, costruisce una linea di confine importante: la nullità antitrust “a valle” non opera come automatismo riproduttivo ogni volta che si rinvenga una clausola “simile” allo schema ABI, ma richiede un ancoraggio probatorio al contesto concorrenziale e al tempo della stipula, soprattutto quando il contratto è molto successivo all’accertamento dell’Autorità.

5. Riparto dell’onere della prova nell’opposizione: “conto corrente” e “mutuo” non sono fungibili

La pronuncia contiene anche un utile riepilogo operativo del riparto dell’onere della prova nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, quando l’ingiungente è una banca e l’oggetto è, in parte, saldo passivo di conto corrente e, in parte, mancata restituzione di somme mutuata.

Il Tribunale ribadisce che la banca è attrice in senso sostanziale: deve provare la fonte dell’obbligazione e la misura del credito. Per il conto corrente ciò implica la ricostruzione dell’andamento del rapporto mediante estratti conto integrali “dall’inizio e senza interruzioni”; per il mutuo, invece, è sufficiente provare contratto ed erogazione, essendo diverso il modo in cui il credito si forma e si documenta. Una volta dedotto l’inadempimento, grava sul debitore/opponente la prova del fatto estintivo o modificativo della pretesa. Nel caso concreto, la banca assolve l’onere producendo contratti e documentazione essenziale, con un’unica omissione (mancato deposito del contratto export), ritenuta superabile poiché risultano comunque presenti tutti gli estratti conto del rapporto.

6. Usura nei rapporti affidati: “dinamicità” del TEG e selettività delle conseguenze

Sul tema dell’usura la sentenza mostra un’impostazione consapevole della specificità delle aperture di credito in conto corrente. Dopo aver richiamato l’arresto delle Sezioni Unite 2017 sull’irrilevanza dell’usura sopravvenuta nei mutui, il giudice chiarisce che il principio non è traslabile in modo meccanico ai conti affidati, perché qui il TEG dipende dall’“utilizzo” e dai “numeri” (capitale per giorni) e diventa, per struttura, verificabile ex post. L’usura che emerge “in corso di rapporto” non coincide, dunque, con l’ipotesi (mutuo-centrica) del mero abbassamento della soglia rispetto a un tasso pattuito lecito, ma si intreccia con variabili consustanziali all’operatività dell’affidamento, incluse spese fisse e modalità di utilizzo.

Di particolare rilievo è la conseguenza applicativa che il Tribunale richiama: qualora, in un’apertura di credito, risultino usurari gli interessi extra-fido, la sanzione dell’art. 1815, comma 2, c.c. opera in modo selettivo, determinando la non debenza di quei soli interessi usurari, restando dovuti gli interessi intra-fido se rispettosi della soglia. In ciò si coglie una tendenza “chirurgica” del giudice di merito: evitare generalizzazioni sanzionatorie e ricondurre l’effetto ablatorio alle sole poste effettivamente viziate.

7. CMS, CIV e remunerazioni “per la messa a disposizione fondi”: nullità delle clausole e ricalcolo

La sentenza dedica un passaggio ampio alle commissioni connesse all’affidamento. Richiamando la disciplina introdotta nel 2009, il Tribunale afferma che sono nulle le clausole che prevedano remunerazioni della banca per la mera messa a disposizione dei fondi indipendentemente dall’effettivo prelevamento o dalla durata dell’utilizzo, salvo che ricorrano le condizioni tipizzate (patto scritto, misura onnicomprensiva e proporzionale, divieto di tacito rinnovo, rendicontazione almeno annuale, indicazione dell’effettivo utilizzo, facoltà di recesso).

Sulla base di tale quadro, la CTU contabile – condivisa dal giudice – elimina CMS e CIV dal ricalcolo dall’apertura dei rapporti sino alle lettere di concessione/variazione dell’affidamento del 20 giugno 2016 e del 10 aprile 2017, ritenute le prime a disciplinare in modo compiuto le condizioni economiche. Il Tribunale, dunque, utilizza la normativa del 2009 non solo come parametro di validità astratto, ma come griglia concreta per distinguere periodi “scoperti” (in cui le condizioni non risultano validamente pattuite) e periodi “regolati” (in cui le condizioni risultano correttamente formalizzate).

8. Anatocismo dopo CICR 2000: il tasso effettivo creditore come cartina di tornasole

Sul tema anatocistico, la sentenza si muove nel solco della delibera CICR 9 febbraio 2000 e della giurisprudenza più recente: la capitalizzazione infrannuale è ammissibile solo se pattuita per iscritto, approvata specificamente, con reciprocità di periodicità tra interessi creditori e debitori, e con indicazione non solo dei tassi nominali ma anche di quelli effettivi.

Il Tribunale valorizza un punto tecnico spesso trascurato nella prassi bancaria: quando il contratto indichi, per gli interessi creditori, un tasso effettivo annuo coincidente col nominale, la clausola finisce per non “dare ragione” della capitalizzazione infrannuale attiva e, in concreto, non soddisfa l’art. 6 della delibera CICR, che esige l’indicazione del tasso annuo tenendo conto degli effetti della capitalizzazione. Ne deriva, secondo l’impostazione recepita, l’esclusione della capitalizzazione per i periodi (e per i rapporti) in cui tale requisito difetta.

9. Art. 117, comma 7, TUB e tasso BOT: funzione sostitutiva e limite alle “lettere di affidamento”

Il punto di caduta più operativo è l’applicazione del tasso sostitutivo ex art. 117, comma 7, TUB. La CTU, facendo leva sull’omessa indicazione del tasso intrafido applicabile in una serie di contratti, ricostruisce gli interessi debitori sino al 20 giugno 2016 applicando il tasso nominale minimo dei BOT a 12 mesi emessi nell’anno precedente alle chiusure trimestrali, con distinzioni tra utilizzi entro fido e oltre fido e con applicazione, per i periodi successivi, del tasso convenuto ovvero di quello applicato se più favorevole al cliente.

Di particolare interesse è la presa di posizione del Tribunale sul valore giuridico delle lettere di concessione/variazione/comunicazione dell’affidamento: il giudice rifiuta la tesi degli opponenti che tendeva a svalutarle come mere comunicazioni prive di valore negoziale e, al contrario, le qualifica come nuove pattuizioni, perché firmate dal correntista per accettazione e composte da modulo e documento di sintesi recante le condizioni economiche. Ne deriva un limite netto alla proiezione del tasso sostitutivo BOT “per tutta la durata del rapporto”: una volta intervenute nuove pattuizioni valide, non vi è ragione di mantenere il sostitutivo oltre quel segmento temporale.

10. Il risultato contabile e l’esito decisorio: revoca del decreto e condanna per importo rideterminato

All’esito dell’indagine, il Tribunale ridetermina il saldo del conto principale (quello su cui confluivano le competenze degli altri rapporti) epurando le voci illegittime e quantifica il debito del correntista – e quindi dei fideiussori in solido – in misura inferiore a quella ingiunta. Parallelamente, conferma la debenza dell’importo residuo del mutuo chirografario non coperto dall’intervento del Fondo di Garanzia PMI. Il decreto ingiuntivo viene revocato, ma segue una condanna “ricostruttiva” su basi contabili rettificate; il regime delle spese riflette l’esito complessivo, con compensazione parziale e riparto delle spese di CTU.

11. Osservazioni conclusive: una sentenza di “metodo” su tre fronti

La decisione merita di essere letta come sentenza “di metodo” più che come mero esito di CTU.

Sul fronte delle garanzie, offre una qualificazione prudente che preserva l’accessorietà della fideiussione in assenza della rinuncia alle eccezioni, evitando un’eccessiva espansione del contratto autonomo di garanzia sulla base di formule standard. Sul fronte antitrust, applica le Sezioni Unite 2021 in modo non automatico, introducendo un criterio probatorio temporale: quanto più la fideiussione è lontana dall’accertamento dell’Autorità, tanto più la parte che eccepisce la nullità deve dimostrare la persistenza della prassi anticoncorrenziale e la sua riferibilità alla specifica intesa; ciò riduce l’uso “seriale” del provvedimento del 2005 come passe-partout e riporta la controversia sul terreno, tipico dell’antitrust, della prova del comportamento e del suo nesso funzionale.

Sul fronte dei rapporti principali, la sentenza combina rigore probatorio della banca (estratti integrali per il conto) con rigore di trasparenza delle condizioni economiche (nullità di CMS/CIV e applicazione del tasso BOT nei periodi “scoperti”), distinguendo con attenzione tra pattuizioni originarie, successive lettere di affidamento quali nuove pattuizioni, e dinamica dell’usura nei conti affidati, che impone verifiche ex post e sanzioni selettive.

Nel complesso, il Tribunale costruisce una risposta equilibrata: revoca il titolo monitorio perché il credito, così come ingiunto, non regge alla ricostruzione tecnica e giuridica; ma preserva la tutela del credito nella misura effettivamente dimostrata e depurata dalle poste illegittime, riaffermando che la giustizia bancaria non è un “tutto o nulla”, bensì una rettifica puntuale fondata su prova, qualificazioni coerenti e criteri di calcolo normativamente orientati.


SENTENZA_TRIBUNALE_DI_NAPOLI_N._2600_2026_-_N._R.G._00011205_2021_DEPOSITO_MINUTA_16_02_2026__PUBBLICAZIONE_17_02_2026

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