Tribunale di Nocera Inferiore, sez. 1, 02/01/2026, n. 1
Massima – Nei rapporti bancari regolati in conto corrente, quando il conto è ancora aperto il correntista può proporre azione di ripetizione dell’indebito limitatamente alla determinazione del saldo rettificato dalle poste illegittime, ma la domanda di condanna alla restituzione di somme specificamente individuate è inammissibile in difetto di prova della chiusura del conto, gravando sul correntista l’onere di dimostrare l’avvenuto scioglimento del rapporto. In materia di usura, è irrilevante la c.d. usura sopravvenuta, dovendosi verificare l’eventuale usurarietà della pattuizione al momento della stipula; nel calcolo del TEG ai fini del raffronto con la soglia non è consentito includere, con formule non omogenee, oneri quali la commissione di massimo scoperto, dovendosi rispettare il principio di simmetria affermato dalla giurisprudenza di legittimità.
1. La controversia e l’assetto delle domande: tra accertamento del saldo, ripetizione e danno
La decisione del Tribunale di Nocera Inferiore (Sezione Civile Prima) prende le mosse da un’azione promossa da una società correntista per contestare, nell’ambito di un rapporto di conto corrente, la pretesa applicazione di interessi usurari “all’accensione” e “in corso di rapporto”, la mancanza di reciprocità nella capitalizzazione degli interessi creditori e debitori e l’illegittimità della commissione di massimo scoperto, con cumulo di domande restitutorie e risarcitorie. La struttura dell’azione è, dunque, tipica del contenzioso bancario seriale: da un lato l’accertamento del saldo “purgato” da addebiti ritenuti illegittimi; dall’altro la richiesta di condanna alla restituzione di somme e al risarcimento del danno per la condotta dell’istituto.
La banca eccepisce in via preliminare l’inammissibilità della domanda restitutoria, deducendo che il conto sarebbe ancora aperto; nel merito nega l’usura e l’illegittimità delle poste contestate. Interviene altresì un soggetto che aderisce alle difese della convenuta. Il Tribunale rigetta le domande, ma lo fa lungo una traiettoria argomentativa che merita attenzione perché ricompone, con precisione, i confini tra “conto aperto” e ripetizione, e perché ribadisce alcuni snodi metodologici in materia di usura e CMS.
2. Ripetizione dell’indebito e conto aperto: l’inammissibilità della condanna senza prova della chiusura
Il primo perno della sentenza è processuale-sostanziale insieme. Il giudice distingue l’azione di accertamento negativo del saldo (rettificato dalle poste illegittime) dall’azione di condanna alla restituzione di somme specifiche a titolo di indebito. La decisione richiama il principio, ribadito di recente dalla Corte di cassazione, secondo cui l’azione ex art. 2033 c.c. è proponibile anche in costanza di rapporto, ma solo per rimesse di natura solutoria e, soprattutto, con un effetto tipico: la domanda si risolve nella determinazione del saldo del conto, “depurato” delle annotazioni illegittime; manca, invece, la possibilità di ottenere una condanna restitutoria “a somma” finché il conto non sia chiuso, poiché durante la vigenza del rapporto le poste restano iscritte in un sistema di compensazione interna che non consente di isolare crediti disponibili e immediatamente ripetibili.
Il Tribunale traduce questo principio in una regola probatoria secca: è il correntista a dover provare la chiusura del conto, perché solo tale fatto rende attuale ed esigibile una restituzione in senso proprio. Nel caso concreto, la banca aveva dedotto sin dalla comparsa che il conto fosse ancora aperto e l’attrice non ha fornito prova contraria; ne consegue la declaratoria di inammissibilità della domanda di condanna alla restituzione delle somme indebitamente riscosse. Il decisum, sotto questo profilo, svolge una funzione ordinante: non nega in assoluto la tutela restitutoria, ma ne colloca l’operatività nel momento giuridicamente appropriato, ossia quando la chiusura del rapporto rende “attuali” e disponibili le rispettive ragioni di credito e debito.
3. Usura: centralità della stipula e irrilevanza dell’usura sopravvenuta nel conto corrente
Passando al merito, il Tribunale riafferma un principio ormai strutturale della materia: ai fini dell’usura occorre guardare al momento della pattuizione. Il giudice richiama l’arresto delle Sezioni Unite del 2017, elaborato in tema di mutuo, ma ritenuto estensibile al conto corrente per identità di ratio: il sopravvenuto superamento della soglia durante l’esecuzione del contratto non determina nullità o inefficacia della clausola validamente stipulata per un tasso non eccedente la soglia al tempo della convenzione, né rende di per sé contraria a buona fede la pretesa della banca di applicare il tasso concordato.
La sentenza puntualizza inoltre un’eccezione teorica, che qui non ricorre: il caso di modifiche unilaterali del tasso, ipotesi in cui il baricentro tornerebbe a spostarsi sul momento e sulle modalità della variazione. Nel caso concreto, il CTU ha accertato che la banca non ha variato unilateralmente i tassi convenuti e non ha applicato interessi oltre soglia, sicché le difese fondate sulla usura sopravvenuta vengono ritenute non pertinenti.
4. Il metodo di calcolo del TEG e la CMS: simmetria del confronto e rigetto delle formule “inclusive”
Il punto tecnicamente più significativo riguarda la commissione di massimo scoperto. Il Tribunale valorizza le risultanze della CTU e reputa non convincenti le ipotesi di calcolo che, tramite una diversa formula matematica, includono la CMS nel TEG per sostenere l’usurarietà. La ragione del rigetto non è soltanto fattuale, ma metodologica: la formula “inclusive” è giudicata incompatibile con l’orientamento giurisprudenziale – di merito e di legittimità – che ha definito i criteri di computo nel raffronto antiusura, con particolare riferimento al principio di omogeneità e simmetria affermato dalle Sezioni Unite del 2018.
In conseguenza, il giudice indica come “più attendibile” l’ipotesi di ricalcolo in cui la verifica del superamento soglia è eseguita senza includere la CMS, e da tale verifica risulta che i tassi pattuiti al momento della stipula non superano la soglia del trimestre di riferimento. Questo passaggio è rilevante perché ribadisce la natura “parametrica” dell’usura presunta: essa non tollera manipolazioni dell’indice tramite addizioni eterogenee o formule che alterino la comparabilità con il tasso soglia, pena la perdita di significato del raffronto.
5. Anatocismo e reciprocità di periodicità: accertamento negativo del fenomeno
Un’ulteriore doglianza attorea atteneva alla capitalizzazione, prospettata come non reciproca tra interessi creditori e debitori. La CTU, richiamata in motivazione, accerta invece che la banca ha osservato la medesima periodicità nel conteggio degli interessi attivi e passivi; il Tribunale trae da ciò la conseguenza di escludere “ogni forma di anatocismo” nel rapporto e, coerentemente, di ritenere il saldo alla data della citazione corrispondente a quello risultante dall’ultimo estratto conto. La decisione, sotto questo profilo, non si limita a respingere in astratto la doglianza, ma la ancora a un accertamento contabile che funge da base razionale del rigetto.
6. CMS e usura soggettiva: onere di allegazione e prova, oltre il richiamo giurisprudenziale
Il Tribunale rigetta anche la censura di nullità della CMS per indeterminatezza, rilevando che la doglianza è stata formulata mediante un mero richiamo a orientamenti giurisprudenziali, senza la dimostrazione dei fatti costitutivi specifici. Il rilievo si colloca su un piano di rigore processuale: la giurisprudenza non sostituisce l’allegazione, e l’evocazione di principi astratti non esonera la parte dall’onere di calare la censura nel concreto assetto contrattuale e contabile del rapporto.
Analogo rigore viene applicato all’usura soggettiva, che viene esclusa per difetto sia di allegazione sia di prova dei presupposti tipici: la sproporzione tra le prestazioni e l’approfittamento della banca di una condizione di difficoltà economico-finanziaria della società. Il Tribunale, in sostanza, riafferma che l’usura soggettiva non è una clausola di chiusura “a bassa soglia probatoria”, ma una fattispecie che richiede una narrazione fattuale qualificata e un supporto documentale idoneo.
7. Danni e causalità: il rigetto per genericità della domanda risarcitoria
Cadute le principali censure di illegittimità delle poste, la domanda di risarcimento del danno viene rigettata anche perché giudicata generica già sul piano dell’allegazione, oltre che priva di prova circa i pregiudizi subiti. Il passaggio, pur essenziale, è coerente con l’impianto complessivo: la responsabilità risarcitoria in materia bancaria non discende automaticamente dalla mera contestazione di poste contabili, ma esige la dimostrazione del fatto illecito, del nesso causale e del danno-conseguenza.
8. Spese e posizione dell’interveniente: soccombenza e assenza di autonoma attività difensiva
Quanto alla regolazione delle spese, la sentenza applica il criterio della soccombenza nei confronti della parte attrice; dispone invece nulla sulle spese verso l’interveniente, sul rilievo che quest’ultimo non ha svolto un’autonoma attività difensiva, limitandosi ad aderire alle difese della banca. Le spese di CTU sono poste definitivamente a carico della parte soccombente.
9. Considerazioni conclusive: una decisione “di confine” tra tutela in costanza di rapporto e tutela a conto chiuso
La pronuncia offre un contributo utile soprattutto per la razionalizzazione delle azioni in materia di conto corrente. Da un lato, conferma che il correntista non è privo di tutela durante la vigenza del rapporto: può ottenere la ricostruzione del saldo epurato da poste illegittime e può far accertare l’eventuale nullità di clausole. Dall’altro lato, ribadisce che la condanna restitutoria presuppone la chiusura del conto e, soprattutto, la prova di tale evento, che non può essere presunta né invertita a carico della banca.
Sul terreno dell’usura, la decisione “bonifica” due equivoci ricorrenti: l’idea che l’usura sopravvenuta sia, di per sé, causa di nullità; e l’idea che si possa dimostrare il superamento soglia attraverso formule che inglobano oneri eterogenei (CMS) alterando la simmetria del raffronto. Il risultato è una sentenza che, più che chiudere il caso, fissa un metodo: nel contenzioso bancario la tutela è possibile, ma solo se la domanda è costruita su presupposti processuali corretti (conto chiuso per la condanna) e su parametri tecnici coerenti con l’architettura della disciplina antiusura.
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