Tribunale di Milano, sez. 6, 13/01/2026, n. 256
Massima – Nel mutuo fondiario a tasso fisso con ammortamento “alla francese”, la struttura a rata costante non implica di per sé anatocismo né capitalizzazione composta vietata dall’art. 1283 c.c., poiché gli interessi di ciascuna rata sono calcolati sul solo capitale residuo e il maggiore esborso complessivo rispetto ad altri schemi di ammortamento dipende dalla diversa distribuzione temporale della restituzione del capitale, non dall’applicazione di un tasso occulto. In tema di usura, gli interessi corrispettivi e quelli moratori non si sommano ai fini del confronto con il tasso soglia, dovendo la verifica operare separatamente su ciascuna categoria, atteso che, in caso di mora, gli interessi moratori si sostituiscono e non si aggiungono a quelli corrispettivi; è inoltre irrilevante la c.d. usura sopravvenuta, dovendosi valutare l’eventuale usurarietà al momento della pattuizione, secondo il principio affermato dalle Sezioni Unite.
1. Premessa: oggetto del giudizio e impostazione delle domande
La sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Sesta Civile (13 gennaio 2026), definisce un contenzioso in materia di mutuo fondiario stipulato nel 2008, nel quale il mutuatario ha domandato la restituzione di somme asseritamente indebitamente corrisposte, articolando un trittico di censure ormai ricorrenti nel contenzioso bancario: usura “ab origine” (estesa anche ai moratori), anatocismo/“capitalizzazione composta” ricavata dalla presenza di un piano di ammortamento alla francese e, in ulteriore subordine, indeterminatezza dell’oggetto e violazione della trasparenza (artt. 116–117 TUB) con invocazione di tassi sostitutivi. In via istruttoria, l’attore ha chiesto CTU contabile e ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c.
Il Tribunale decide senza istruttoria, trattenendo la causa all’udienza e respingendo integralmente le domande, con condanna alle spese. La scelta processuale è coerente con l’impostazione della motivazione: le doglianze sono ritenute infondate in diritto già sul loro presupposto concettuale e, per la parte residua, formulate in termini generici, tali da non giustificare un accertamento tecnico che finirebbe per assumere carattere esplorativo.
2. Il tema “cartolarizzazione/cessione” e il rilievo della vicenda circolatoria: fusione e non cessione in blocco
Il giudice affronta preliminarmente l’eccezione attorea di difetto di prova della cessione del credito, osservando che la contestazione presuppone uno scenario (cessione in blocco/cartolarizzazione) che nel caso concreto non ricorre. La vicenda è qualificata come fusione per incorporazione della banca originaria mutuante in altro istituto, con conseguente continuità soggettiva del rapporto senza necessità di prova “speciale” della cessione. La puntualizzazione è tutt’altro che marginale: delimita l’area delle eccezioni “standard” spesso replicate in giudizi seriali, imponendo che la parte alleghi fatti coerenti con la concreta storia del rapporto.
3. Ammortamento alla francese e anatocismo: la sentenza come “bonifica concettuale”
Il passaggio più articolato della motivazione è dedicato all’accusa di anatocismo, declinata dall’attore come “capitalizzazione composta” occulta derivante dalla rata costante. Il Tribunale qualifica la censura come frutto di un equivoco nella lettura della matematica finanziaria del piano alla francese.
Il cuore dell’argomento è lineare e, al contempo, giuridicamente rilevante. Nell’ammortamento alla francese, la quota interessi di ciascuna rata è determinata applicando il tasso convenuto al capitale residuo via via decrescente, e non all’intero capitale originario né, tantomeno, a interessi già maturati. La progressiva inversione del rapporto tra quota interessi e quota capitale non è segno di un “tasso effettivo” più elevato, ma la conseguenza necessaria della scelta di mantenere la rata costante: all’inizio si rimborsa meno capitale e, perciò, gli interessi (calcolati sul residuo ancora elevato) incidono di più; col tempo, aumentando la quota capitale, il residuo diminuisce e la quota interessi si riduce.
La sentenza aggiunge un chiarimento utile per evitare fraintendimenti: il maggiore esborso complessivo per interessi che può derivare, a parità di tasso, dal confronto tra piani diversi (alla francese rispetto a uno “all’italiana”) non dimostra anatocismo, ma riflette la diversa “curva” temporale di restituzione del capitale e, dunque, il diverso tempo medio di esposizione del mutuatario. Ne deriva che non vi è alcuna indeterminatezza della pattuizione sul tasso, perché il tasso applicato non è diverso da quello dichiarato; muta solo la distribuzione temporale degli interessi, fisiologica rispetto allo schema rateale prescelto.
4. Interessi moratori su rata scaduta e delibera CICR 2000: assenza di anatocismo “di ritorno”
Un profilo spesso utilizzato per sostenere anatocismo “indiretto” riguarda l’applicazione degli interessi di mora sull’intera rata scaduta, quindi anche sulla componente interessi corrispettivi. Il Tribunale chiarisce che tale pattuizione, quando espressa, è conforme alla disciplina di settore, purché sia esclusa la produzione di ulteriori interessi sugli interessi moratori medesimi. La motivazione richiama la logica della delibera CICR 9 febbraio 2000, che ammette la determinazione della mora sulla rata nel suo complesso se ciò è pattuito, ma non consente la “fruttificazione” degli interessi moratori (evitando la moltiplicazione degli interessi su interessi).
Il punto è rilevante perché sgancia definitivamente due concetti che nella prassi vengono sovrapposti: la mora sulla rata (anche comprensiva della quota interessi corrispettivi) non coincide con l’anatocismo vietato, se il contratto governa espressamente la modalità di calcolo e se viene esclusa la produzione di frutti degli interessi moratori.
5. Usura: alternativa e non cumulabilità tra corrispettivi e moratori
Sul versante dell’usura, la sentenza respinge con nettezza l’impostazione che pretende di sommare tasso corrispettivo e tasso di mora per costruire un indicatore “complessivo” da raffrontare alla soglia. Il Tribunale compie qui un’operazione di chiarificazione dogmatica: i precedenti invocati non legittimano la sommatoria, ma affermano semmai che il controllo antiusura deve riguardare anche i moratori, oltre ai corrispettivi.
La ratio è nella diversa funzione delle due categorie di interessi. Gli interessi corrispettivi remunerano il godimento del capitale nel fisiologico svolgimento del rapporto; quelli moratori operano in caso di inadempimento e, in quel frangente, sostituiscono la remunerazione corrispettiva sull’importo scaduto, non si aggiungono ad essa come un “di più” cumulativo. Anche quando il tasso di mora è espresso come maggiorazione del tasso corrispettivo, ciò attiene al criterio di determinazione, non alla coesistenza dei due tassi. La verifica dell’usura, pertanto, va condotta separatamente per ciascuna tipologia.
La motivazione mette poi in luce una carenza decisiva della domanda: l’attore non deduce che il tasso di mora, considerato autonomamente, superi la soglia, né indica in modo puntuale quale sia il tasso di mora pattuito e quale soglia utilizzare per il raffronto; ciò rende la contestazione non solo infondata quanto alla sommatoria, ma anche priva del minimo requisito di specificità necessario a rendere “giustiziabile” l’asserita usurarietà dei moratori.
6. Usura sopravvenuta e Sezioni Unite: irrilevanza della variazione della soglia nel tempo
Il Tribunale affronta, infine, la prospettazione attorea della “sopravvenuta” usurarietà in corso di rapporto, richiamando espressamente il principio delle Sezioni Unite (n. 24675/2017): l’eventuale superamento della soglia determinato dal mutamento dei tassi soglia nel tempo non rende nulla né inefficace la clausola originariamente valida, né trasforma automaticamente la richiesta di pagamento in comportamento contrario a buona fede e correttezza, salvo circostanze specifiche (nel caso non allegate). Anche qui l’effetto è deflattivo e, al contempo, sistematico: la disciplina antiusura, agganciata al momento della pattuizione, non si presta a essere ricalcolata ex post come se fosse una clausola di indicizzazione inversa al variare delle soglie.
7. Considerazioni conclusive: una pronuncia “di metodo” su tre equivoci ricorrenti
La sentenza milanese è, in definitiva, un provvedimento che mira a ricondurre a ordine tre equivoci tipici del contenzioso sul mutuo.
Il primo equivoco è matematico-giuridico: scambiare la dinamica della rata costante e la prevalenza iniziale degli interessi per una capitalizzazione composta vietata. Il giudice chiarisce che l’ammortamento alla francese, nella sua forma ordinaria, non è un meccanismo occulto di anatocismo, ma un modo di distribuire nel tempo l’adempimento dell’obbligazione restitutoria.
Il secondo equivoco è logico: ritenere cumulabili corrispettivi e moratori e costruire su tale sommatoria la verifica di usura. La decisione insiste sul carattere alternativo dei due regimi e sulla necessità di un controllo separato.
Il terzo equivoco è temporale: invocare l’usura sopravvenuta come causa di nullità automatica di una pattuizione originariamente lecita. Le Sezioni Unite, richiamate in motivazione, fungono da chiusura del ragionamento: il momento decisivo resta quello della pattuizione, e la variazione dei parametri di soglia non riscrive ex post il contratto.
In questa prospettiva, il rigetto “senza istruttoria” non rappresenta un arretramento della tutela, ma la conseguenza della scelta del Tribunale di trattare le doglianze come questioni già risolvibili sul piano dei presupposti giuridici e della specificità delle allegazioni: quando il vizio è concettuale o la deduzione è generica, la CTU non può diventare un mezzo per costruire, a posteriori, ciò che non è stato allegato correttamente in giudizio.

