Tribunale di Pisa, 22/01/2026, n. 81
Massima – Nel conto corrente con affidamenti, la domanda di accertamento dell’usura fondata sul superamento del tasso soglia per effetto della sommatoria delle voci di addebito è inammissibile o comunque infondata ove il correntista non assolva l’onere di provare i pagamenti e l’assenza di valida causa debendi mediante produzione degli estratti conto completi e dei contratti di affidamento; le lacune documentali non sono colmabili tramite CTU né mediante ordine di esibizione quando la parte non abbia previamente esercitato il diritto di ottenere copia ex art. 119 TUB. In ogni caso, il mero superamento della soglia in corso di rapporto, non sorretto da una “nuova pattuizione” (anche per facta concludentia tipizzati ex art. 118 TUB), integra usura sopravvenuta irrilevante e non legittima pretese restitutorie o demolitorie.
1. Oggetto del giudizio e delimitazione del thema decidendum: il contenzioso “monotematico” sull’usura
La sentenza del Tribunale di Pisa (Giudice dott. Luca Pruneti) si inserisce nel filone delle controversie su rapporti di conto corrente con affidamenti, promosse dal correntista per ottenere il ricalcolo del saldo e la declaratoria di non debenza dell’esposizione comunicata dalla banca a seguito di revoca delle linee di credito. L’attrice, evocando una perizia di parte, ha concentrato l’azione sull’assunto del superamento del tasso soglia nel periodo finale del rapporto (II–IV trimestre 2020 e I trimestre 2021), sostenendo che l’usurarietà emergerebbe dalla sommatoria delle voci di addebito praticate (interessi e altri oneri) e chiedendo, per l’effetto, l’accertamento dell’esatto dare/avere tramite CTU contabile.
La motivazione compie subito un’operazione di “pulizia concettuale” particolarmente utile sul piano metodologico: il giudice precisa che le doglianze dell’attrice, al netto di riferimenti descrittivi a commissioni, indennità, spese di gestione e C.I.V., si esauriscono nella sola questione dell’usura dei tassi praticati. Ne deriva che non sono in discussione, come autonome causae petendi, ulteriori nullità parziali (anatocismo, invalidità di singole commissioni, difetti di pattuizione), se non in quanto “materiale di calcolo” utilizzato per costruire la tesi dell’oltre-soglia. Questa delimitazione, per come è formulata, non è meramente ricognitiva: incide sul regime delle prove, sull’ammissibilità delle istanze istruttorie e, in definitiva, sulla stessa sorte della domanda.
2. Onere della prova nella ripetizione/accertamento di indebito bancario: estratti integrali e contratti di affidamento
Il secondo snodo è l’affermazione, in termini netti, dell’onere probatorio gravante sul correntista che agisca per ottenere restituzioni o ricalcoli sul presupposto di clausole nulle o addebiti non dovuti. Il Tribunale richiama l’orientamento della Cassazione secondo cui il cliente deve provare i pagamenti e la mancanza di una valida causa debendi mediante deposito degli estratti periodici riferiti all’intera durata del rapporto. La regola è applicata con rigore al caso concreto: risultano mancanti (o comunque non utilizzabili) segmenti essenziali della serie documentale, tra cui i contratti di affidamento, un estratto illeggibile e la mancanza di estratto e scalare per un trimestre successivo.
Il passaggio rileva per almeno due ragioni. La prima è sostanziale: in un rapporto con affidamenti la prova del contratto di fido non è un “orpello”, poiché incide sulla qualificazione delle rimesse, sulla dinamica intra/extra fido e sulla stessa configurabilità di determinate competenze. La seconda è processuale: la lacuna non viene trattata come una semplice difficoltà istruttoria, bensì come un deficit che impedisce l’accertamento positivo della pretesa, perché priva il giudice del tracciato contabile necessario a ricostruire l’andamento del rapporto con criteri verificabili.
3. CTU contabile e limiti dell’“integrazione probatoria”: la consulenza non supplisce alle carenze della parte
La sentenza affronta poi un tema classico, spesso decisivo nella prassi: l’uso della CTU contabile come strumento per colmare la mancanza della serie degli estratti e dei contratti. Il Tribunale ribadisce che la consulenza, pur disposta nella specie, non può trasformarsi in un mezzo per superare lacune documentali non altrimenti colmate; e, soprattutto, osserva che non è corretto ricostruire le movimentazioni del conto secondo la metodologia ipotizzata dal consulente, dovendosi semmai applicare – quando possibile – il meccanismo dell’azzeramento dei saldi intermedi.
Qui emerge una scelta di sistema: l’azzeramento non è presentato come scorciatoia favorevole al cliente o alla banca, ma come criterio “di contenimento del rischio probatorio” nelle ipotesi in cui il giudizio non disponga della continuità documentale necessaria; ciò però presuppone, comunque, un minimo di ricostruibilità dell’andamento del rapporto attraverso documentazione alternativa attendibile, che nel caso concreto manca. In tale contesto, l’istanza di CTU non può mutare la natura dell’onere probatorio: la parte non può invocare la consulenza come se fosse una ricerca autonoma del fatto costitutivo.
4. Ordine di esibizione e art. 119 TUB: la preclusione “funzionale” dell’art. 210 c.p.c.
Coerentemente, il Tribunale nega che la parte possa utilmente sollecitare un ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. quando non abbia allegato e dimostrato l’indisponibilità originaria o sopravvenuta della documentazione mancante e, soprattutto, non abbia esercitato ante causam il diritto di ottenere copia della documentazione bancaria ex art. 119 TUB.
Il punto è di notevole interesse pratico, perché il giudice non si limita a enunciare l’inammissibilità “formale” dell’istanza: ne esplicita la ratio. L’art. 119 TUB attribuisce al cliente un rimedio tipico, fisiologico e tempestivo per acquisire la documentazione necessaria; l’art. 210 c.p.c. non può essere utilizzato per eludere tale percorso, trasformando il processo in un luogo di acquisizione documentale che avrebbe dovuto avvenire prima e fuori dal giudizio, soprattutto quando l’oggetto dell’azione presuppone una ricostruzione contabile completa. In tal modo la sentenza rafforza un’idea di leale cooperazione processuale: prima si esercita il diritto di accesso, poi si litiga, non il contrario.
5. I decreti ministeriali sui tassi soglia come atti normativi: non necessaria produzione “asseverata”
In un passaggio relativamente breve ma tecnicamente significativo, il Tribunale respinge l’eccezione della banca circa la carenza di “asseverazione” per la mancata produzione dei decreti ministeriali sui TEGM e sui tassi soglia, qualificandoli come atti amministrativi di carattere normativo. L’effetto pratico è chiaro: il giudice può conoscerli e applicarli come parametro legale del raffronto senza imporre alla parte un onere di deposito che avrebbe natura meramente ripetitiva, non essendo questi atti assimilabili a documenti “privati” da provare.
Il rilievo, pur non decisivo nel caso concreto (che viene rigettato per ragioni ulteriori e assorbenti), contribuisce a precisare l’architettura del giudizio antiusura: la prova non riguarda l’esistenza del tasso soglia in sé, ma l’applicazione concreta delle condizioni al rapporto, la ricostruzione del TEG e il corretto raffronto con la soglia pro tempore.
6. Usura sopravvenuta e art. 118 TUB: la nozione di “nuova pattuizione” come criterio discriminante
Il baricentro motivazionale della pronuncia è, però, l’affermazione assorbente sull’irrilevanza dell’usura sopravvenuta. Il Tribunale aderisce all’orientamento ormai stabilizzato secondo cui l’usura rilevante è quella genetica, da verificarsi al momento della pattuizione, e che il mero superamento del tasso soglia in corso di rapporto – per effetto delle variazioni del parametro legale – non determina nullità o inefficacia delle clausole originariamente lecite.
La sentenza compie tuttavia un passaggio ulteriore, calibrando tale regola sul conto corrente e coniugandola con il possibile esercizio dello ius variandi ex art. 118 TUB. Qui la ricostruzione è particolarmente densa: lo ius variandi configura una “nuova pattuizione”, perché risulta dall’incontro tra la dichiarazione unilaterale della banca e l’accettazione tacita del cliente per comportamento concludente legalmente tipizzato (mancato recesso entro 60 giorni). È solo in presenza di tale nuova pattuizione che può riattivarsi la disciplina dell’usura presunta rispetto al tasso variato, operando il raffronto con la soglia del periodo in cui la modifica è divenuta efficace.
Applicando tale schema al caso concreto, il giudice valorizza la conclusione del CTU: il superamento soglia riscontrato in alcuni trimestri 2020 è “sopravvenuto” perché in atti non sono state rinvenute modifiche contrattuali ex art. 118 TUB riferibili ai periodi di asserito oltre-soglia. In assenza di una nuova pattuizione, manca il presupposto stesso per attribuire rilevanza giuridica al superamento, che resta un dato meramente economico, privo di capacità demolitoria o restitutoria. Da ciò discende il rigetto delle domande.
7. Esito e spese: rigetto della domanda e compensazione parziale per complessità delle questioni
La domanda viene rigettata integralmente. Quanto alle spese, il Tribunale dispone una compensazione per metà, motivandola con l’incertezza giurisprudenziale su alcune questioni, e pone la residua parte a carico dell’attrice, ripartendo anche le spese di CTU in misura prevalente a carico della stessa. La statuizione conferma una tendenza frequente nei giudizi bancari “di confine”: il rigetto può accompagnarsi a un temperamento del principio di soccombenza quando il quadro interpretativo presenti margini di oscillazione, fermo restando che l’azione resta priva di fondamento per difetti strutturali di prova e per un’impostazione giuridica non compatibile con la nozione di usura rilevante.
8. Considerazioni conclusive: una sentenza di metodo su prova documentale e usura nei rapporti di durata
La decisione del Tribunale di Pisa si segnala soprattutto come pronuncia “di metodo”, più che come risoluzione di una singola questione tecnica. Essa chiarisce che il contenzioso sul conto corrente non può essere costruito su frammenti documentali e su perizie di parte che fungano da surrogato dell’onere probatorio, perché la ricostruzione del rapporto richiede continuità e verificabilità delle movimentazioni e delle condizioni economiche, con particolare necessità dei contratti di affidamento. In parallelo, la sentenza rimette a fuoco il rapporto tra usura e durata: il superamento soglia in corso di esecuzione non è, di per sé, fatto giuridicamente produttivo di nullità o restituzioni, salvo che sia riconducibile a una nuova pattuizione, tipicamente veicolata dallo ius variandi ex art. 118 TUB.
Ne deriva un insegnamento operativo essenziale: la tutela del cliente, per essere effettiva, deve muovere da una strategia probatoria “integrale” (accesso ex art. 119 TUB, serie completa degli estratti, acquisizione dei contratti di affidamento) e da una qualificazione giuridica coerente delle vicende modificative del rapporto. In mancanza, il processo rischia di ridursi a un confronto tra conteggi non omogenei o non verificabili, che il giudice – correttamente – non può trasformare in un accertamento sostitutivo dei fatti costitutivi della domanda.

