Giurisprudenza banche

Corte di Appello di Napoli, sez. 3, 21/01/2026, n. 726

MassimaAi fini dell’accertamento dell’usura in un finanziamento contro cessione del quinto della pensione, le spese della polizza assicurativa contestuale e funzionalmente collegata all’erogazione del credito devono essere incluse nel TEG, anche quando l’assicurazione sia imposta da obbligo di legge e anche se, all’epoca della stipula, le Istruzioni della Banca d’Italia per la rilevazione del TEGM escludessero tali costi dal campione statistico: la norma primaria dell’art. 644, comma 4, c.p. prevale sulla normativa secondaria e impone un criterio di “collegamento all’erogazione” come unico parametro di rilevanza, mentre l’esigenza di simmetria/omogeneità fra TEG del singolo rapporto e TEGM rilevato non assurge a principio strutturale dell’illecito usurario, essendo la tolleranza insita nello scarto legale tra TEGM e soglia idonea ad assorbire l’eventuale mancata rilevazione di talune voci nel TEGM.

1. Il caso: cessione del quinto, premio assicurativo e “gratuità” ex art. 1815, comma 2, c.c.

La pronuncia della Corte d’Appello di Napoli (Terza Sezione civile, pubblicazione 2 febbraio 2026) trae origine da un giudizio instaurato con rito sommario e poi convertito, relativo a un finanziamento contro cessione del quinto della pensione stipulato nel luglio 2009, con restituzione rateale decennale. Contestualmente al prestito, la finanziata aveva sottoscritto una polizza vita a beneficio dell’ente erogante, corrispondendo un premio unico trattenuto sull’importo erogato. La domanda attorea si incentra sull’usura originaria: il TEG indicato in contratto risultava, secondo l’assunto, artificiosamente “depurato” dal costo assicurativo, mentre l’inclusione del premio nel costo complessivo del credito avrebbe determinato il superamento del tasso soglia. Il Tribunale aveva accolto l’impostazione, dichiarando l’usurarietà del TEG, la gratuità del finanziamento e la ripetizione dell’indebito per le somme già versate oltre il capitale netto. L’appello dell’intermediario è imperniato su un’unica, ma articolata, censura: l’inclusione del premio assicurativo nel TEG sarebbe stata erronea, perché, trattandosi di polizza obbligatoria ex lege per la cessione del quinto, le Istruzioni di Banca d’Italia allora vigenti ne imponevano l’esclusione dal TEG. La Corte rigetta integralmente l’impugnazione, confermando l’impianto decisorio di primo grado.

2. Il nodo giuridico: rilevanza del costo assicurativo e rapporto tra norme primarie e “Istruzioni” di vigilanza

Il punto teorico della decisione non è la mera qualificazione del premio come onere accessorio, bensì il criterio di rilevanza delle voci di costo nel giudizio di usura e il loro rapporto con le Istruzioni amministrative di rilevazione del TEGM. La Corte chiarisce che il perno definitorio dell’usura, quanto al profilo oggettivo del costo del credito, è l’art. 644, comma 4, c.p., il quale impone di considerare commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e spese (salve imposte e tasse) purché “collegate all’erogazione del credito”. Ne discende, in modo consequenziale, una gerarchia: le Istruzioni di Banca d’Italia hanno rango secondario e non possono restringere l’area di rilevanza fissata dalla norma primaria, né possono introdurre, per via regolatoria, un criterio selettivo idoneo a neutralizzare la portata precettiva dell’art. 644 c.p. La Corte usa questa gerarchia non in senso astratto, ma come regola di decisione: anche se la rilevazione statistica del TEGM, nel 2006, escludeva le spese assicurative “derivanti dall’esclusivo adempimento di obblighi di legge”, tale esclusione non vincola il giudice nel calcolo del TEG del singolo contratto, quando la spesa sia, in fatto, collegata all’erogazione.

3. Assicurazione “obbligatoria” e collegamento funzionale: perché l’obbligo di legge non spezza il nesso con il credito

Il cuore motivazionale consiste nel superamento di una distinzione spesso invocata in giudizio, cioè quella tra assicurazione facoltativa (o solo apparentemente tale) e assicurazione obbligatoria. L’appellante tenta di circoscrivere la giurisprudenza che include i premi assicurativi nel TEG ai soli casi di polizze imposte “di fatto” dall’intermediario, sostenendo che, laddove l’obbligo sia legale, la spesa sarebbe estranea all’usura. La Corte, invece, ricostruisce il principio di diritto in modo più radicale: non rileva la fonte dell’obbligo assicurativo, ma il collegamento della spesa all’erogazione del credito, che può essere provato con ogni mezzo ed è presunto in caso di contestualità. In tal senso, la contestualità della stipula, la previsione contrattuale di trattenuta del premio sull’importo dovuto al mutuatario, nonché la designazione dell’ente erogante quale beneficiario della polizza, sono indici convergenti di un collegamento funzionale immediato. L’obbligatorietà legale, lungi dall’escludere il collegamento, lo rende strutturale: la polizza costituisce componente necessaria del “prezzo” complessivo di accesso a quella specifica forma di credito.

4. Il tema della simmetria: omogeneità tra TEG e TEGM e funzione dello “spread” legale

Particolarmente densa è la parte della decisione dedicata all’argomento di “omogeneità” fra grandezze. L’appellante sostiene che includere nel TEG una voce non considerata nel TEGM determinerebbe un raffronto tra realtà economiche disomogenee, con violazione del principio comparativo. La Corte prende atto della razionalità astratta della simmetria, ma ne nega la capacità di sovvertire la definizione legale dell’usura. Il ragionamento è, in sostanza, di sistema: l’omogeneità non è principio strutturale dell’illecito usurario, perché l’assetto normativo contempla fisiologicamente uno scarto tra TEGM e soglia (il “margine di tolleranza” dato dall’aumento legale del TEGM per determinare il tasso soglia), scarto che consente di comparare grandezze non perfettamente sovrapponibili senza sacrificare la tutela del finanziato. In questa prospettiva, l’eventuale mancata rilevazione statistica di una componente di costo nel TEGM non impedisce la sua rilevanza nel TEG del singolo rapporto; al contrario, il sistema “assorbe” tale asimmetria proprio attraverso il differenziale legale tra media e soglia. La Corte innesta qui un passaggio metodologico decisivo: il giudice non è vincolato alle Istruzioni nell’esercizio dell’attività ermeneutica, quando la posta in gioco è l’attuazione della norma primaria che definisce il costo rilevante.

5. La continuità con la giurisprudenza di legittimità: dalla polizza vita alla tenuta del paradigma “collegamento”

La sentenza si segnala per l’aderenza consapevole all’evoluzione della giurisprudenza di legittimità in materia di costi assicurativi. La Corte valorizza il consolidamento del criterio del collegamento, già affermato per le polizze contestuali e funzionali al finanziamento, e ne estende l’operatività al prestito contro cessione del quinto, nonostante l’argomento dell’obbligo legale. In tal modo, la decisione rafforza l’idea che l’art. 644, comma 4, c.p. operi come clausola generale “onnicomprensiva” del costo del credito: ciò che è collegato all’erogazione è rilevante, quale che sia la qualificazione formale del costo nella modulistica o la sua collocazione nell’apparato regolatorio di rilevazione statistica. La ratio è di tutela sostanziale: impedire che il costo effettivo del credito venga segmentato e “spostato” su voci accessorie, neutralizzando la funzione di presidio della soglia usuraria.

6. Effetti civilistici: art. 1815, comma 2, c.c. e ripetizione dell’indebito nel finanziamento rateale

Una volta confermata l’usurarietà del TEG, la Corte non riapre – perché non è oggetto di specifica censura diversa – la catena degli effetti civilistici già tracciata dal Tribunale: applicazione dell’art. 1815, comma 2, c.c., con gratuità del finanziamento e riduzione dell’obbligazione restitutoria al solo capitale netto; conseguente accertamento dell’eccedenza già versata dall’attrice rispetto al capitale dovuto e condanna alla restituzione. La decisione è interessante, qui, per la linearità con cui collega la verifica del costo complessivo alla funzione ripristinatoria della ripetizione: nel prestito rateale, l’effetto di gratuità opera come riqualificazione retrospettiva dell’intero piano economico e consente di confrontare quanto pagato con quanto effettivamente dovuto, secondo una logica di saldo depurato degli interessi e dei costi non dovuti.

7. Nota critica: l’obbligo di legge come “schermo” e la responsabilità sistemica della trasparenza dei costi

Il profilo più rilevante, in chiave di riflessione, è l’implicita confutazione di una difesa ricorrente: che la fonte legale dell’obbligo assicurativo “assolva” l’intermediario dal dovere di considerare quel costo nella soglia. Se si accedesse a tale impostazione, si introdurrebbe una zona franca in cui costi obbligatori, e dunque prevedibili e strutturali, diventerebbero irrilevanti ai fini dell’usura proprio perché imposti dall’ordinamento, con un paradosso: maggiore è la necessarietà del costo per ottenere il credito, minore sarebbe la sua rilevanza nel presidio antiusura. La Corte evita questo esito valorizzando la funzione del divieto di usura come tutela del finanziato rispetto al costo effettivo, e non rispetto al costo “statisticamente rilevato” per finalità amministrative. Ne deriva una regola che ha portata pratica immediata: nel calcolo del TEG giudiziale, l’indagine deve restare ancorata alla concreta architettura economica del rapporto, e non può essere sterilizzata dall’assetto, contingente e mutevole, delle istruzioni di rilevazione.

8. Conclusioni: una decisione di “primato della legge” e di coerenza funzionale dell’antiusura

La sentenza si colloca tra le decisioni che riaffermano il primato della norma primaria nella definizione dell’usura e la natura solo strumentale delle Istruzioni di vigilanza, utili per la rilevazione del TEGM ma non idonee a circoscrivere la nozione legale di costo del credito. Il criterio del collegamento all’erogazione viene confermato come parametro unico di rilevanza delle spese, con una conseguenza sistemica: l’antiusura non tollera segmentazioni artificiose del prezzo del credito, neppure quando esse si presentino sotto la veste dell’adempimento di un obbligo di legge. L’effetto è una ricostruzione del rapporto che privilegia la sostanza economica e tutela l’integrità funzionale della soglia usuraria, mantenendo, al contempo, un equilibrio logico rispetto alla comparazione con il TEGM attraverso la valorizzazione dello spread legale tra media e soglia.



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