Tribunale di Bari, sez. 2, 02/03/2026, n. 1351
Massima – Nel mutuo stipulato dal consumatore, la clausola che attribuisce alla banca la facoltà di dichiarare la decadenza dal beneficio del termine in via automatica per il mancato pagamento anche di una sola rata, trascorso un determinato periodo dalla scadenza, è abusiva ai sensi degli artt. 33 e 34 Cod. cons. quando prescinde dall’accertamento dello stato di insolvenza richiesto dall’art. 1186 c.c. e produce, nei contratti di durata, un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti; il giudice deve procedere anche d’ufficio al relativo sindacato, con valutazione comparativa rispetto alla disciplina nazionale applicabile in mancanza della clausola. Ne consegue l’illegittimità della dichiarazione di decadenza e l’insussistenza del diritto del creditore di procedere in executivis per le rate non scadute, restando assorbite le ulteriori questioni di merito attinenti al rapporto obbligatorio sottostante.
1. Il fatto processuale: opposizione all’esecuzione e riassunzione del merito dopo la sospensione
La decisione resa dal Tribunale di Bari, Seconda Sezione civile (27 febbraio 2026), interviene all’esito di un giudizio instaurato dagli esecutati a seguito della sospensione della procedura esecutiva immobiliare, disposta nella fase sommaria. Il titolo azionato dal creditore procedente era un contratto di mutuo del 15 luglio 2009; il precetto notificato il 5 dicembre 2013 intimava, oltre alle rate insolute, anche la restituzione immediata della sorte capitale residua, sul presupposto della decadenza dal beneficio del termine dichiarata in forza dell’art. 1186 c.c. e delle condizioni contrattuali. Nel merito, gli opponenti articolavano due linee di censura: l’illegittimità della decadenza (e quindi l’inesigibilità del credito nella parte relativa alle rate non ancora scadute) e, in via ulteriore, la nullità parziale del mutuo per usurarietà degli interessi. Il giudizio veniva istruito con CTU contabile; nelle more interveniva il soggetto asserito attuale titolare del credito per cessione ex art. 58 TUB.
La sentenza si caratterizza per una scelta decisoria di netta “priorità logica”: il Tribunale concentra l’analisi sulla sola legittimità della decadenza dal beneficio del termine, ritenendola dirimente e idonea, da sola, a definire la pretesa esecutiva; una volta ritenuta illegittima la decadenza, dichiara assorbite tutte le ulteriori questioni, incluse quelle attinenti all’usura.
2. La decadenza dal beneficio del termine nel mutuo: distinzione funzionale da risoluzione e “anticipazione dell’esigibilità”
Il Collegio ricostruisce preliminarmente il fondamento civilistico della decadenza dal beneficio del termine, chiarendone la ratio e distinguendola dalla risoluzione per inadempimento. Mentre quest’ultima scioglie il vincolo contrattuale a fronte di un inadempimento qualificato, la decadenza opera quale rimedio di “accelerazione” della prestazione: non sanziona un inadempimento in sé, ma reagisce a eventi sopravvenuti che rendono più rischioso il differimento del pagamento, anticipando l’esigibilità del debito. In tale prospettiva l’art. 1186 c.c. è ricondotto al pericolo di perdita delle garanzie, e l’“insolvenza” viene intesa come situazione di dissesto (anche temporaneo) idonea a rendere verosimile l’impossibilità di adempiere regolarmente.
Questo inquadramento, che muove da categorie di teoria generale delle obbligazioni, è funzionale a neutralizzare un automatismo contrattuale: se l’art. 1186 c.c. presuppone un giudizio prognostico sulla compromissione della capacità di adempimento, è incompatibile con una clausola che faccia discendere l’accelerazione dall’inadempimento rateale “nudo e crudo”, senza ulteriori indici sulla situazione complessiva del debitore.
3. La qualificazione consumeristica del mutuatario e il sindacato officioso sulle clausole abusive
Il passaggio qualificante della pronuncia risiede nell’attivazione del controllo di abusività della clausola di decadenza. Il Tribunale valorizza la qualità di consumatore del mutuatario e, richiamando l’obbligo del giudice di procedere anche d’ufficio alla verifica di vessatorietà, sottopone a scrutinio l’art. 9 del capitolato allegato al mutuo, che consentiva alla banca di dichiarare la decadenza per insolvenza nel pagamento anche di una sola rata, decorso un termine di 180 giorni, senza necessità di costituzione in mora o domanda giudiziale.
Il giudice colloca la clausola nell’area dell’art. 33 Cod. cons., individuando lo “squilibrio significativo” non già nella mera previsione di una facoltà acceleratoria, ma nella sua strutturazione come decadenza automatica svincolata dall’accertamento dell’insolvenza. In un contratto di durata, l’effetto pratico è particolarmente incisivo: la rateizzazione, che costituisce il cuore economico dell’operazione, viene dissolta per un inadempimento minimo, imponendo al consumatore l’immediata restituzione dell’intero residuo.
4. Il criterio eurounitario di valutazione: l’analisi comparativa e la prevedibilità della clausola “malgrado la buona fede”
La sentenza innerva la valutazione di abusività con un apparato motivazionale di matrice eurounitaria. Il Tribunale richiama, come parametro metodologico, il criterio indicato dalla Corte di giustizia: per verificare se una clausola che consente al professionista di dichiarare esigibile il mutuo nella sua interezza determini uno squilibrio significativo, il giudice nazionale deve svolgere un’analisi comparatistica tra la disciplina contrattuale e quella applicabile in mancanza della clausola, apprezzando se il consumatore venga collocato in una posizione giuridica meno favorevole rispetto al diritto comune. Parimenti, l’accertamento dello squilibrio “malgrado la buona fede” richiede di verificare se il professionista, trattando lealmente, potesse ragionevolmente attendersi che il consumatore avrebbe accettato la clausola in una trattativa individuale.
È proprio l’analisi comparativa a rendere la conclusione particolarmente robusta: in assenza della clausola, la banca non potrebbe pretendere l’immediata esigibilità dell’intero residuo sulla base del solo mancato pagamento di un numero esiguo di rate, perché il diritto comune (art. 1186 c.c.) richiede, per l’insolvenza, un apprezzamento sostanziale delle condizioni patrimoniali e della capacità di adempiere regolarmente. La clausola contrattuale, invece, comprime tale giudizio in una presunzione automatica a partire dall’inadempimento rateale; ed è qui che si consuma lo squilibrio significativo.
5. Insolvenza e inadempimento: l’interpretazione “conservativa” delle pattuizioni e il ruolo del giudizio di merito
Il Tribunale innesta poi, con puntualità, l’elaborazione della Cassazione più recente: l’inadempimento può costituire un indice dell’insolvenza, ma non vi è corrispondenza biunivoca tra i due concetti; la possibilità di addurre un inadempimento quale causa della decadenza resta circoscritta alle ipotesi in cui esso riveli una compromessa situazione patrimoniale del debitore. Ne deriva che ogni pattuizione che tenti di instaurare un automatismo deve, per quanto possibile, essere interpretata come diretta a individuare un “possibile segno” di insolvenza; e tuttavia, se la decadenza viene contestata, il giudizio di merito deve comunque concentrarsi sulla sussistenza, o meno, di una situazione di insolvenza idonea a legittimare l’esercizio del rimedio.
Questo passaggio è decisivo per comprendere la tecnica argomentativa della sentenza. Il giudice non si limita a stigmatizzare la clausola sul piano astratto, ma la misura sulla realtà fattuale del caso: al momento del precetto risultavano impagate tre rate; risultava altresì che, a partire da giugno 2012, le rate erano state corrisposte dalla compagnia assicuratrice in forza di una copertura contro il rischio di insolvenza collegata alla perdita del posto di lavoro; e vi era un versamento effettuato dal mutuatario a titolo di acconto su rate insolute. In tale contesto, l’inadempimento, per consistenza e circostanze concomitanti, non era idoneo, di per sé, a rendere verosimile una insolvenza rilevante ex art. 1186 c.c., né tantomeno a giustificare l’immediata esigibilità dell’intero residuo.
6. L’onere di allegazione e prova della banca: assenza di indici ulteriori e inutilizzabilità del solo “dato-rate”
La sentenza attribuisce rilievo centrale all’assenza di allegazioni “qualificanti” da parte del creditore. In linea con la logica dell’art. 1186 c.c., occorrono indici ulteriori di deterioramento della capacità di adempimento, idonei a fondare la prognosi di rischio per il creditore; vengono indicati, a titolo esemplificativo, elementi quali plurimi decreti ingiuntivi di importi rilevanti, procedure esecutive a carico del debitore, richieste di accesso a procedure di liquidazione del patrimonio. Nulla di tutto ciò risulta dedotto e provato. La banca, in sostanza, aveva edificato la decadenza esclusivamente sul mancato pagamento delle rate.
Il Tribunale valorizza inoltre un criterio di proporzionalità nella valutazione dell’inadempimento rateale, richiamando l’esigenza di misurare il peso della parte non adempiuta rispetto al tutto e di verificare se l’inadempimento abbia prodotto una sensibile alterazione dell’equilibrio contrattuale. La presenza di sole tre rate impagate, in un rapporto di durata, e la cornice assicurativa sopravvenuta depongono nel senso opposto rispetto alla prognosi di insolvenza.
7. Trattativa individuale e superamento della presunzione di vessatorietà: prova rigorosa e non presunta
Un ulteriore profilo rafforzativo riguarda l’assenza di trattativa individuale. Il Tribunale chiarisce che la specifica approvazione per iscritto non è sufficiente, nel diritto dei consumatori, a elidere la presunzione di abusività: occorre una trattativa effettiva, individuale e seria, intesa come concreta possibilità del consumatore di incidere sul contenuto della clausola. L’onere della prova incombe sul professionista e non può essere assolto per presunzione; deve emergere da circostanze specifiche che attestino una reale discussione della pattuizione. Nel caso, tale prova non è stata fornita.
La conseguenza è la piena operatività della disciplina consumeristica, che prescinde dal tipo contrattuale e si applica ogniqualvolta vi sia predisposizione unilaterale del contenuto da parte del professionista, quale possibile fonte di abuso mediante compressione dell’autonomia contrattuale del consumatore.
8. L’esito: illegittimità della decadenza, caducazione dell’azione esecutiva e assorbimento delle ulteriori questioni
Accertata l’abusività e, in concreto, l’insussistenza dei presupposti di insolvenza al momento della dichiarazione del 5 dicembre 2013, il Tribunale accoglie l’opposizione, dichiara l’illegittimità della decadenza e, per l’effetto, l’insussistenza del diritto di procedere ad esecuzione forzata nei confronti degli opponenti in relazione alle somme non ancora esigibili. Il giudice espressamente assorbe ogni ulteriore questione, inclusa la contestazione di usura, coerentemente con la logica che la vicenda esecutiva era stata innescata proprio dall’accelerazione indebita del credito.
Quanto alle spese, esse seguono la soccombenza e vengono poste a carico sia della convenuta opposta sia dell’intervenuta, con attribuzione anche delle spese di CTU a loro carico, in ragione dell’esito complessivo della lite.
9. Considerazioni conclusive: la “decadenza automatica” come clausola di rischio e il controllo giudiziale tra diritto interno e diritto UE
La pronuncia merita attenzione per due ragioni di sistema. In primo luogo, essa riqualifica la clausola di decadenza automatica come clausola che non si limita a regolare l’esigibilità, ma trasferisce sul consumatore un rischio sproporzionato, dissolvendo la rateizzazione senza il filtro dell’insolvenza in senso tecnico. In secondo luogo, la motivazione mostra una integrazione matura tra diritto interno e parametri eurounitari: l’art. 1186 c.c. fornisce il criterio sostanziale dell’insolvenza come prognosi di inadempimento futuro; il Codice del consumo e la giurisprudenza della Corte di giustizia impongono al giudice un controllo officioso fondato su comparazione, squilibrio significativo e ragionevole prevedibilità della clausola in una trattativa leale.
Ne risulta una regola pratica netta: nei mutui con consumatore, l’accelerazione del debito non può essere costruita come automatismo che equipara l’inadempimento all’insolvenza, né può fondarsi sul solo dato di un numero ridotto di rate impagate. Occorre, sul piano sostanziale, che l’inadempimento sia “dotato di una valenza ulteriore”, cioè rivelatrice di una compromessa situazione patrimoniale; e, sul piano consumeristico, che la clausola non deformi, rispetto al diritto comune, la posizione del consumatore in senso sfavorevole e sproporzionato. Questa combinazione di criteri rende la sentenza particolarmente spendibile, in chiave di nota a sentenza, per delimitare i confini di legittimità delle clausole di decadenza nei contratti bancari di durata e per riaffermare l’idea, oggi sempre più centrale, che la tutela del consumatore operi come controllo di ragionevolezza giuridica del rischio contrattuale.
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