Tribunale di Palermo, sez. 5, 09/02/2026, n. 887
Massima – Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto una pluralità di rapporti bancari, la verifica dell’usura deve essere condotta includendo, nel TEG, non solo l’interesse nominale ma tutte le remunerazioni e spese collegate all’erogazione del credito (con esclusione di imposte e tasse); ove la pattuizione del TEG superi anche di poco la soglia di legge, ricorre usura originaria con applicazione dell’art. 1815, comma 2, c.c., con conseguente espunzione degli interessi corrispettivi e delle altre componenti di costo pattuite, e ricostruzione del saldo in capitalizzazione semplice. In difetto di forma scritta delle condizioni economiche del conto corrente, opera il tasso sostitutivo ex art. 117, comma 7, TUB e devono essere esclusi interessi, spese e commissioni non validamente pattuiti. La nullità “antitrust” delle fideiussioni conformi allo schema ABI non è predicabile in via automatica: il garante che invoca l’invalidità del contratto a valle deve allegare e provare, in concreto, l’incidenza della violazione concorrenziale sulla propria libertà di scelta e l’imposizione dello schema, nonché, per le garanzie stipulate dopo il provvedimento del 2005, la persistenza dell’intesa al momento della stipula. Ne consegue la revoca del decreto ingiuntivo e la sua sostituzione con condanna al minor importo accertato all’esito del ricalcolo dei singoli rapporti, con compensazione parziale delle spese in ragione dell’accoglimento solo parziale dell’opposizione e imputazione delle spese di CTU alla banca quando la sproporzione del monitorio dipenda da sue poste illegittime.
1. La fattispecie e l’oggetto plurimo dell’opposizione: dal “saldo unico” ai saldi per rapporto
La sentenza del Tribunale di Palermo, Sezione V Civile (9 febbraio 2026, Giudice dott. Andrea Compagno), definisce un’opposizione a decreto ingiuntivo emesso per l’importo complessivo di euro 429.255,06, azionato quale saldo a debito derivante da una pluralità di rapporti intrattenuti da una ditta individuale con l’originario istituto di credito: un conto corrente ordinario, due conti “POS” (anticipi transato e canalizzatore flussi) e due finanziamenti chirografari. La posizione processuale è ulteriormente articolata dall’intervento del cessionario ex art. 111 c.p.c. quale successore a titolo particolare, a seguito di cessione in blocco del 2022.
Il tratto qualificante della decisione sta nella metodologia di scomposizione della pretesa monitoria: il Tribunale abbandona la logica, frequentemente coltivata in via monitoria, del “saldo complessivo” e ricostruisce il dare-avere per singolo rapporto, facendo discendere il quantum finale da una somma algebrica dei saldi rettificati all’esito della CTU. La scelta ha una pregnanza non solo contabile, ma giuridica: consente di applicare a ciascun rapporto il proprio statuto di validità, evitando che la legittimità di alcune poste “copra” l’illegittimità di altre e, al contempo, evitando che la nullità di una pattuizione travolga indistintamente l’intera esposizione.
2. Il perimetro processuale: mediazione e istruzione tecnica come snodi stabilizzanti
Sul piano processuale, la sentenza respinge in limine l’eccezione di improcedibilità per preteso mancato corretto esperimento della mediazione obbligatoria, richiamando un’ordinanza precedente che aveva già risolto la questione. Nel merito, la causa viene istruita mediante produzione documentale e consulenza tecnica contabile, con relazione e successive integrazioni. È qui che la motivazione assume un profilo “decisionista” tipico del contenzioso bancario contemporaneo: l’accertamento tecnico diviene il baricentro del giudizio, ma non in funzione sostitutiva dell’onere probatorio; piuttosto, come strumento di traduzione in termini verificabili delle conseguenze giuridiche della validità o invalidità delle pattuizioni.
La CTU non viene assunta come mera “quantificazione”, bensì come sede in cui la conformità alle regole di forma (art. 117 TUB), di variazione unilaterale (art. 118 TUB) e di usura (L. 108/1996) viene verificata in relazione a ciascun rapporto, con esiti differenziati.
3. Usura e perimetro del TEG: il principio di onnicomprensività delle componenti di costo
Il Tribunale offre un passaggio motivazionale che merita particolare attenzione, perché esplicita il criterio di calcolo dell’usura con un richiamo alla giurisprudenza penale di legittimità: ai fini della determinazione del tasso usurario, occorre considerare, oltre all’interesse nominale, anche commissioni, remunerazioni richieste a qualsiasi titolo e spese, con esclusione delle sole imposte e tasse collegate all’erogazione del credito. È una formula che, trasposta nel processo civile, assume valore sistematico: l’usura viene ricostruita come fenomeno economico complessivo e non come mera questione di tasso nominale.
Su tale premessa, la decisione accoglie la conclusione peritale di usura originaria in relazione ai due contratti di apertura di credito collegati al conto ordinario: il TEG contrattuale, calcolato includendo le componenti di costo, risulta superiore, seppur di misura minima, ai tassi soglia vigenti nei trimestri di riferimento. La sentenza coglie qui un punto cruciale: l’usura originaria è fenomeno “a soglia”, non graduabile; il superamento anche minimo produce la conseguenza sanzionatoria tipica dell’art. 1815, comma 2, c.c., con espunzione degli interessi corrispettivi.
4. Conto corrente ordinario: usura originaria, ius variandi e ricalcolo in capitalizzazione semplice
Con riguardo al conto corrente ordinario, il Tribunale recepisce l’impostazione della CTU che, riconducendo lo sforamento soglia alla pattuizione, espunge interessi corrispettivi e commissione trimestrale di disponibilità fondi, applica capitalizzazione semplice e mantiene i saggi “in concreto praticati” solo se non superiori ai saggi pattuiti. Al contempo, viene censurato l’esercizio dello ius variandi: il consulente rileva variazioni dei tassi applicati senza preventiva comunicazione al correntista, in violazione dell’art. 118 TUB. Il dato è rilevante perché conferma che, nei rapporti di durata, la disciplina della trasparenza non presidia solo la fase genetica, ma anche la corretta modificazione unilaterale delle condizioni.
L’esito contabile è emblematico: il saldo del conto ordinario, ricalcolato, risulta addirittura a credito del correntista. La pronuncia mostra così, con immediatezza, la capacità “correttiva” della disciplina antiusura e di trasparenza quando applicata a poste strutturali del rapporto, come interessi e commissioni correlate all’affidamento.
5. Conto anticipi transato POS: assenza di contratto di apertura e usura “di mora”
Sul conto anticipi transato POS, il Tribunale evidenzia una configurazione documentale diversa: manca il contratto di apertura del rapporto, ma è presente il contratto di apertura di credito e la serie degli estratti conto con competenze. La CTU esclude l’usura originaria del tasso corrispettivo, ma rileva uno sforamento soglia limitato a specifici trimestri in termini di usura sopravvenuta, e soprattutto accerta che il tasso di mora pattuito è oltre soglia.
La sentenza è interessante perché accetta, sul piano metodologico, un ricalcolo che applica il tasso soglia nei trimestri “viziati” da usura sopravvenuta, sia per corrispettivi sia per mora. Questo passaggio non va letto come affermazione generalizzante, bensì come risposta aderente al quesito peritale e alla ricostruzione fattuale del rapporto: il giudice, qui, si colloca nel solco di un approccio operativo che, in sede di ricalcolo, neutralizza l’effetto di componenti eccedenti soglia nei soli periodi in cui il vizio viene accertato, con conseguente saldo a debito del correntista.
6. Conto “canalizzatore flussi” POS: forma scritta delle condizioni economiche e tasso sostitutivo ex art. 117 TUB
Sul conto canalizzatore flussi POS, l’esito è dominato dal tema della forma. Il contratto di apertura è prodotto, ma risulta privo delle condizioni economiche applicabili. Il Tribunale, coerentemente con l’art. 117, comma 1, TUB, ritiene che manchino valide previsioni contrattuali in forma scritta sulle condizioni economiche; ne discende l’applicazione del tasso sostitutivo ex art. 117, comma 7, TUB e l’esclusione di capitalizzazione, commissioni, spese e interessi non validamente pattuiti.
Il passaggio è di rilievo perché rende plastica la differenza tra contestazione di usura e contestazione di forma: in assenza di pattuizione scritta degli interessi ultralegali, la verifica dell’usurarietà diviene, per così dire, “eccentrica”, poiché manca il presupposto di una valida clausola economica da sottoporre al vaglio di soglia. In questo quadro, la tutela non passa dalla disciplina antiusura, bensì dalla sostituzione legale delle condizioni.
7. Finanziamenti chirografari: inclusione dei costi nel TEG e rigetto dell’usura
Quanto ai due finanziamenti chirografari, la decisione è improntata a un controllo antiusura condotto includendo nel TEG le spese connesse all’erogazione, e, per il finanziamento di importo maggiore, anche il premio di un derivato OTC e gli oneri connessi a garanzie rilasciate da soggetti terzi. Il Tribunale recepisce l’esito peritale di assenza di usura, sia originaria sia sopravvenuta, e rileva che i piani di ammortamento risultano coerenti con i calcoli effettuati; per uno dei rapporti, viene evidenziata anche l’escussione di garanzie che ha determinato pagamenti sostitutivi di rate rimaste insolute.
Il dato sistematico è duplice. Da un lato, l’approccio onnicomprensivo al TEG non è utilizzato in chiave “punitiva” verso l’intermediario, ma come criterio bilaterale: se le componenti di costo vanno incluse, esse possono condurre tanto a un superamento quanto a una conferma di sotto-soglia. Dall’altro, la sentenza mantiene ferma l’idea che l’usura non possa essere postulata per via assertiva: la verifica resta ancorata ai parametri trimestrali e alla categoria di operazione pertinente.
8. Fideiussioni ABI e nullità antitrust: niente automatismi, onere di allegazione “qualificata”
Uno dei passaggi più discussi della pronuncia è il rigetto della domanda di nullità delle fideiussioni per asserita conformità allo schema ABI e violazione della normativa antitrust. Il Tribunale esclude che la mera allegazione della riproduzione di clausole corrispondenti agli artt. 2, 6 e 8 dello schema sia sufficiente a fondare la nullità del contratto a valle. Viene affermata la necessità che il deducente specifichi la conseguenza concreta prodotta dal vizio sul proprio diritto a una scelta effettiva tra prodotti concorrenti e che offra elementi idonei a dimostrare l’imposizione dello schema e l’assenza di possibilità alternative.
Il giudice aggiunge un profilo temporale decisivo: le fideiussioni sono state sottoscritte nel 2010, quindi dopo il provvedimento sanzionatorio del 2005; di conseguenza, l’opponente avrebbe dovuto dimostrare la persistenza dell’intesa al momento del rilascio della garanzia, e non limitarsi a invocare in via astratta la nullità delle clausole. In assenza di tali allegazioni e prove, la domanda resta priva di supporto probatorio e viene respinta.
La sentenza, inoltre, esclude la nullità parziale delle singole clausole, chiarendo che, anche se il giudice può rilevarla d’ufficio, non è sufficiente prospettare erroneamente una nullità assoluta senza dimostrare in concreto l’alterazione della concorrenza o l’imposizione del modello. È un approdo che enfatizza la dimensione “causale” e “consequenziale” dell’azione antitrust: la nullità dell’intesa non si traduce automaticamente in nullità del contratto a valle se manca la dimostrazione dell’incidenza sul caso concreto e sulla libertà negoziale del garante.
9. Esito: revoca del decreto e condanna al minor importo, con disciplina delle spese coerente con l’accoglimento parziale
All’esito del ricalcolo dei singoli rapporti, il Tribunale perviene a una somma algebrica complessiva a debito degli opponenti significativamente inferiore rispetto a quella ingiunta. In applicazione del principio, in giurisprudenza consolidato, secondo cui nel giudizio di opposizione il decreto va revocato e sostituito da una pronuncia di condanna per il diverso importo accertato, il Tribunale revoca il decreto ingiuntivo e condanna gli opponenti al pagamento della minor somma, oltre interessi con la decorrenza indicata nel ricorso monitorio.
Quanto alle spese, la sentenza opera una compensazione parziale (un terzo) in ragione del parziale accoglimento dell’opposizione e pone le spese di CTU definitivamente a carico della banca, motivando che la differenza tra importo ingiunto e importo accertato è imputabile alla condotta dell’originaria opposta che aveva proposto il monitorio. La statuizione è significativa perché attribuisce alle spese peritali una funzione “responsabilizzante”: quando la pretesa monitoria risulti gonfiata da poste illegittime o da pattuizioni non valide, il costo dell’accertamento tecnico viene traslato sul creditore che l’ha reso necessario.
10. Considerazioni conclusive: una sentenza “polifonica” tra usura, forma e antitrust
La decisione palermitana è, nel complesso, una pronuncia “polifonica”, nella quale convivono tre statuti di tutela differenti, ciascuno con la propria logica. La disciplina antiusura opera come regola di soglia e determina conseguenze drastiche (espunzione degli interessi) quando il superamento è originario e imputabile alla pattuizione, anche se minimo. La disciplina di trasparenza e forma ex art. 117 TUB agisce come rimedio sostitutivo, capace di neutralizzare l’assenza di condizioni economiche validamente pattuite e di “ricondurre” il rapporto a un regime legale minimo. La disciplina antitrust, invece, viene trattata come tutela non automatica e ad alta densità probatoria: l’invalidità del contratto a valle richiede allegazioni qualificate sulla compressione della libertà di scelta e sulla persistenza dell’intesa.
L’esito sistemico è chiaro: nel contenzioso bancario multiplo, la difesa efficace non consiste nel cumulare censure eterogenee, ma nel presidiare, per ciascun rapporto, il corretto statuto di validità e la prova dei fatti costitutivi del vizio. Al tempo stesso, la pronuncia segnala alle banche il rischio processuale di azioni monitorie costruite su estratti e conteggi “unitari”: la cognizione piena dell’opposizione, con l’inevitabile passaggio per una CTU, tende a scomporre la pretesa e a espungere poste non valide, con revoca del decreto e possibili conseguenze economiche anche sul piano delle spese, specie quando la sproporzione del monitorio sia imputabile alla condotta del creditore procedente.
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