Giurisprudenza banche

Corte di Appello di Napoli, sez. 3, 07/01/2026, n. 131

MassimaIn tema di usura nei contratti di conto corrente anteriori all’entrata in vigore dell’art. 2-bis del d.l. n. 185/2008 (conv. in l. n. 2/2009), la commissione di massimo scoperto non può essere sommata aritmeticamente al TEG per verificare il superamento del tasso soglia; in applicazione dei principi delle Sezioni Unite n. 16303/2018, occorre procedere a una duplice comparazione separata (TEG con tasso soglia; CMS applicata con “CMS soglia”) e, solo in caso di eccedenza della CMS, compensare tale eccedenza con l’eventuale margine residuo degli interessi entro soglia, residuando usura soltanto se, dopo la compensazione, permane uno scostamento positivo. L’usura sopravvenuta è giuridicamente irrilevante ai fini dell’art. 1815, comma 2, c.c., poiché l’unico momento rilevante per il giudizio di usurarietà è quello della pattuizione degli interessi, secondo SS.UU. n. 24675/2017; ne consegue il rigetto dell’appello che insista su superamenti del tasso soglia registrati in costanza di rapporto ovvero su criteri di calcolo difformi da quelli nomofilattici, con assorbimento delle doglianze sulle spese.


1. Oggetto del giudizio e struttura dell’impugnazione: dall’ingiunzione alla rideterminazione del saldo

La sentenza della Corte d’Appello di Napoli, Sezione III civile (11 gennaio 2026, est. Amoroso) decide un appello proposto nell’ambito di un’opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto un saldo di conto corrente. In primo grado il Tribunale di Napoli, all’esito di consulenza tecnica, aveva revocato il decreto ingiuntivo originario (emesso per euro 30.355,34) ma, ricalcolata l’esposizione, aveva condannato l’opponente al pagamento del minor importo di euro 16.039,46, espungendo poste ritenute illegittime e intervenendo su variazioni peggiorative e sulla commissione di massimo scoperto. L’appellante, nel gravame, insiste sull’usurarietà dei tassi applicati, censurando la scelta del primo giudice di ritenere irrilevante la CMS nel computo del TEG e invocando altresì un superamento soglia “sopravvenuto” in costanza di rapporto; aggiunge, in via consequenziale, doglianze sulla regolazione delle spese.

La Corte affronta i motivi in un ordine che è, al contempo, processuale e sistematico: prima demarca il perimetro dei principi nomofilattici che governano l’usura e la CMS; poi valuta l’ammissibilità e la decisività delle censure; infine, rigettando i motivi principali, assorbe la censura sulle spese.

2. Il baricentro nomofilattico: “cristallizzazione” dell’usura al momento della pattuizione

Un primo asse argomentativo è rappresentato dal richiamo, tutt’altro che ornamentale, alle Sezioni Unite n. 24675/2017. La Corte censura l’impostazione dell’appellante perché, pur insistendo su superamenti soglia riscontrati in costanza di rapporto, non prende posizione in modo critico e puntuale sul principio di diritto secondo cui l’unico momento rilevante, ai fini della verifica dell’usura, è quello della pattuizione degli interessi, non quello della dazione o dell’esecuzione. La conseguenza è qualificata in termini di “difetto di decisività” della censura: anche se un CTU avesse riscontrato superamenti soglia in determinati trimestri del rapporto, tale dato non si tradurrebbe, di per sé, nell’applicazione della sanzione di cui all’art. 1815, comma 2, c.c., che presuppone interessi usurari “convenuti” secondo la nozione ricavabile dall’art. 644 c.p. e dalla norma di interpretazione autentica.

La Corte non ignora il dato fattuale del superamento soglia in corso di rapporto, ma lo “sterilizza” sotto il profilo giuridico: il controllo antiusura è un controllo genetico e la disciplina civilistica non conosce un divieto imperativo di dazione di interessi divenuti usurari in executivis tale da rifluire automaticamente in nullità o in gratuità sopravvenuta. È un passaggio di stabilizzazione del sistema: l’usura sopravvenuta, per la Corte, resta fuori dal campo applicativo dell’art. 1815 c.c., e dunque non può fondare da sola una pronuncia demolitoria dell’intero assetto interessi.

3. CMS e soglia: dall’addizione aritmetica alla comparazione “differenziale” delle Sezioni Unite 2018

Il cuore tecnico della decisione attiene alla commissione di massimo scoperto e al suo corretto trattamento nella verifica antiusura per i rapporti anteriori al 2009. La Corte prende le mosse da un dato: il rapporto dedotto in giudizio risaliva al 2007, dunque a un’epoca anteriore alla disciplina introdotta dall’art. 2-bis del d.l. n. 185/2008, norma di natura innovativa e non interpretativa, come chiarito dalle Sezioni Unite n. 16303/2018. Ne consegue che non è consentito assumere la CMS come componente automaticamente sommabile al TEG per verificare la soglia, secondo una logica additiva che sovrappone grandezze eterogenee.

Il ragionamento della Corte è di metodo, prima ancora che di merito. Essa afferma che, per i periodi anteriori alla riforma, la verifica deve avvenire mediante una duplice comparazione separata: da un lato il TEG va confrontato con il tasso soglia ricavato dal TEGM; dall’altro la CMS concretamente applicata va confrontata con la “CMS soglia”, calcolata aumentando della metà la CMS media risultante dai decreti ministeriali. Solo se la CMS applicata eccede la CMS soglia si apre la fase della compensazione, nella quale l’eccedenza della commissione può essere neutralizzata dall’eventuale margine residuo degli interessi, ossia dalla differenza tra l’importo degli interessi rientrante nella soglia e quello degli interessi in concreto praticati. L’usura presunta si configura soltanto se, dopo tale compensazione, residua ancora uno scostamento positivo.

La Corte utilizza questo schema per smontare l’assunto dell’appellante, che aveva fatto leva su una somma lineare tra TAEG contrattuale (14,47%) e CMS (1,10%), ottenendo un valore superiore al tasso soglia (14,91%) dell’epoca di contrattualizzazione. Tale “modus operandi” viene qualificato come “stridente” con i principi delle Sezioni Unite 2018, perché elude proprio il passaggio qualificante: la comparazione separata e la successiva compensazione, che impediscono di trasformare automaticamente la CMS in un moltiplicatore della sanzione più grave dell’azzeramento degli interessi.

4. Nullità della CMS e divieto di doppia sanzione: la commissione “tamquam non esset”

La pronuncia aggiunge un’ulteriore ragione, di natura sanzionatoria, che rende ancora meno praticabile l’impostazione dell’appellante. Essa rileva l’inammissibilità del motivo anche perché la commissione era stata dichiarata nulla in primo grado; in quanto nulla, deve essere considerata tamquam non esset e, comunque, la sua nullità comporta già di per sé la ripetizione o lo scomputo delle somme addebitate. La Corte osserva che non è ragionevole sottoporre la medesima posta a una “doppia valutazione” tale da far scattare, oltre allo scomputo, anche l’ulteriore e più severa sanzione dell’azzeramento degli interessi corrispettivi derivante da una dichiarazione di usura.

L’argomento, pur formulato in modo sintetico, rivela una scelta di politica del diritto giudiziario: evitare che la patologia di una singola clausola commissionale, già espunta, sia utilizzata come detonatore per la gratuità integrale del rapporto, senza rispettare le regole tecniche di comparazione e senza considerare la proporzionalità interna del sistema rimediale.

5. Inammissibilità e rigetto: la censura che non dialoga con i precedenti nomofilattici

La Corte insiste su un profilo che ha una chiara valenza di tecnica impugnatoria: l’appellante, anche nelle conclusionali, non ha realmente “dialogato” con i principi fissati dalle Sezioni Unite né ha mostrato di farli propri per contestare la sentenza di primo grado. Ne deriva un duplice effetto. Da un lato, il primo motivo è colpito da plurimi profili di inammissibilità, perché pretende l’applicazione di un criterio additivo già sconfessato e perché si fonda su una commissione già dichiarata nulla. Dall’altro, il secondo motivo, incentrato su usura sopravvenuta, è privo di decisività proprio alla luce della cristallizzazione genetica della verifica di usura.

Rigettati i primi due motivi, la censura sulle spese del primo grado viene considerata assorbita; quanto alle spese d’appello, la Corte le pone a carico dell’appellante secondo soccombenza, liquidandole in applicazione dei parametri forensi, e dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.

6. Considerazioni conclusive: una decisione di “stabilizzazione tecnica” del contenzioso su conto corrente

La sentenza si presta a pubblicazione per un tratto specifico: non introduce nuovi principi, ma consolida l’operatività pratica dei due principali arresti nomofilattici che, negli ultimi anni, hanno orientato il contenzioso bancario su conto corrente, ossia la cristallizzazione dell’usura al momento della pattuizione e la metodologia differenziale di computo della CMS nel periodo pre-2009. La Corte mostra come tali principi non siano meri enunciati, ma regole di calcolo giudiziale che impongono percorsi obbligati e impediscono scorciatoie aritmetiche.

Ne deriva, per l’interprete, una duplice indicazione. Sul piano sostanziale, l’usura “in corso di rapporto” non può essere brandita come automatismo demolitorio, ma richiede un preciso ancoraggio al momento genetico e alle clausole convenute. Sul piano tecnico-contabile, la CMS, nei rapporti anteriori alla riforma, non è una componente additiva del TEG bensì una variabile da sottoporre a verifica autonoma e, solo eventualmente, da “compensare” con i margini di interesse, secondo una logica che preserva il margine entro soglia e circoscrive la sanzione. In tal modo, la decisione contribuisce a ridurre l’alea interpretativa e a rendere più prevedibile l’esito delle impugnazioni che, in assenza di un confronto effettivo con la giurisprudenza delle Sezioni Unite, finiscono per essere respinte per inammissibilità o per infondatezza.



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