Giurisprudenza consumatoriSOS Equitalia

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO, Sez. 11, 29/10/2025, n. 6566

Massima

In tema di definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione mediante il c.d. “saldo e stralcio” previsto dall’art. 1, commi 184 ss., l. n. 145/2018, il requisito rappresentato dall’avvenuta presentazione della procedura di liquidazione di cui all’art. 14-ter l. n. 3/2012 deve essere interpretato in coerenza con la ratio sostanziale dell’istituto e con i principi di effettività della tutela e di imputabilità degli effetti processuali. Ne consegue che, ove il debitore abbia tempestivamente introdotto la procedura e il successivo riconoscimento giudiziale dei presupposti avvenga solo in esito al gravame proposto contro un iniziale rigetto, non può il diniego del beneficio fondarsi sul mero dato cronologico della sopravvenuta declaratoria favorevole, quando il ritardo dipenda esclusivamente dai tempi del procedimento giurisdizionale e non da inerzia o colpa del contribuente. In tale ipotesi, il contribuente ha diritto all’ammissione alla misura agevolativa e alla rimessione in termini per il pagamento di quanto dovuto secondo la disciplina speciale.


Il thema decidendum e la portata della pronuncia

La sentenza in esame affronta un nodo di particolare interesse nel rapporto tra procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento e istituti di definizione agevolata dei carichi iscritti a ruolo. La controversia trae origine dal diniego opposto dall’agente della riscossione alla richiesta di accesso al c.d. “saldo e stralcio”, sul presupposto che, alla data rilevante ai fini della domanda, non risultasse perfezionato il requisito concernente la procedura di liquidazione del patrimonio. Il contribuente, tuttavia, aveva già introdotto tempestivamente il procedimento ex art. 14-ter l. n. 3/2012; il primo rigetto del tribunale era poi stato integralmente riformato in sede di reclamo, con conseguente ammissione alla procedura. L’amministrazione della riscossione aveva nondimeno valorizzato il solo profilo cronologico, reputando non integrati i presupposti normativi al momento utile.

La Corte respinge tale impostazione e conferma integralmente la decisione favorevole resa in primo grado. Il fulcro del decisum risiede nella affermazione secondo cui il contribuente non può subire gli effetti pregiudizievoli di una scansione temporale del processo che non gli è imputabile, quando abbia posto in essere, nei tempi di legge, tutte le attività necessarie per accedere al beneficio e quando il successivo riconoscimento giudiziale abbia definitivamente accertato la sussistenza dei requisiti sostanziali richiesti dall’ordinamento.

La pronuncia presenta, pertanto, una portata che travalica il caso concreto. Essa non si limita a risolvere una singola controversia sul diniego di accesso a una definizione agevolata, ma prende posizione sul rapporto tra legalità formale del termine e tutela sostanziale del contribuente diligente, nonché sulla rilevanza che può assumere, nella dinamica del rapporto tributario, la correzione giurisdizionale di un precedente provvedimento negativo.

Il quadro normativo: saldo e stralcio e sovraindebitamento

L’istituto del saldo e stralcio, introdotto dalla legge di bilancio 2019, si colloca all’interno di una logica dichiaratamente sociale e selettiva. Esso è destinato a soggetti in grave e comprovata difficoltà economica, secondo criteri che il legislatore ha tipizzato attraverso requisiti oggettivi e soggettivi rigorosi. Tra questi rileva, oltre alla soglia ISEE, l’avvenuta presentazione della procedura di liquidazione prevista dalla legge sul sovraindebitamento.

La funzione della previsione è evidente. Il legislatore ha inteso collegare il trattamento di favore non a una generica condizione di disagio, ma a una situazione di crisi formalizzata e giuridicamente incanalata in una procedura concorsuale minore, così da assicurare che il beneficio operi in favore di debitori effettivamente meritevoli e già sottoposti a un controllo giudiziale o para-concorsuale sulla propria incapienza patrimoniale.

È proprio su tale intersezione tra disciplina fiscale agevolativa e diritto del sovraindebitamento che si innesta la questione risolta dalla sentenza. Il problema, infatti, non riguarda l’assenza del requisito sostanziale, bensì il momento in cui esso debba reputarsi rilevante quando la verifica giudiziale della sua sussistenza sia inizialmente negativa e poi favorevolmente riformata. La Corte affronta il punto scegliendo una lettura non atomistica del dato normativo, ma orientata alla funzione dell’istituto e alla concreta dinamica del caso.

Il requisito della procedura di liquidazione tra dato formale e accertamento sostanziale

Uno dei profili più delicati della decisione concerne la natura del requisito richiesto dalla norma agevolativa. Se lo si interpreta in senso rigidamente formale, si dovrebbe concludere che il contribuente è ammesso al beneficio soltanto quando, entro il termine stabilito, esista già un provvedimento positivo che lo collochi all’interno della procedura di liquidazione. Se, invece, se ne valorizza la sostanza, il baricentro si sposta sul fatto che il debitore abbia tempestivamente attivato la procedura e che il giudice, sia pure in un momento successivo, abbia definitivamente accertato che i presupposti per l’ammissione già sussistevano.

La Corte aderisce chiaramente alla seconda opzione. E lo fa con un argomento che merita piena condivisione: il decreto favorevole reso in sede di reclamo non crea ex novo i requisiti del debitore, ma ne riconosce l’esistenza, correggendo il precedente errore giudiziale o, comunque, il precedente esito negativo del procedimento. Di conseguenza, non è coerente con la ratio della disciplina agevolativa far discendere dal solo tempo necessario per ottenere tale correzione una perdita irrimediabile del beneficio.

La pronuncia si sottrae così a una visione meramente notarile del requisito, inteso come fatto documentalmente già “concluso” entro la data di scadenza, e privilegia invece una ricostruzione sostanzialistica, in cui rileva l’effettiva esistenza dei presupposti legali e la tempestiva attivazione del rimedio giurisdizionale da parte del debitore.

L’irrilevanza del ritardo non imputabile al contribuente

Il passaggio centrale della sentenza è quello in cui la Corte reputa giuridicamente irrilevante il decorso del tempo occorso al tribunale per pervenire, in sede di reclamo, alla decisione favorevole. Tale ritardo viene espressamente qualificato come estraneo alla sfera di responsabilità del contribuente. Da questa premessa il Collegio trae la conseguenza decisiva: il tempo del processo non può trasformarsi in una causa di decadenza sostanziale dal beneficio, quando il debitore abbia agito con diligenza e senza alcuna inerzia.

Siamo dinanzi a un principio di grande rilievo, che intercetta la più ampia elaborazione giurisprudenziale sul divieto di far ricadere sulla parte le disfunzioni, i ritardi o gli esiti provvisori dell’apparato giudiziario, quando essa abbia esercitato nei tempi e nei modi dovuti le facoltà che l’ordinamento le attribuisce. La decisione, pur non sviluppando in termini teorici estesi questo profilo, ne offre una applicazione limpida: il contribuente non può essere penalizzato perché il primo giudice ha inizialmente negato ciò che il giudice del reclamo ha poi riconosciuto.

Il tema investe, in controluce, il principio di effettività della tutela giurisdizionale. Se il debitore che ha proposto tempestivamente la procedura di liquidazione e ha tempestivamente impugnato il diniego giudiziale dovesse essere definitivamente escluso dal saldo e stralcio solo perché il provvedimento favorevole è intervenuto oltre la scadenza normativa, il rimedio giurisdizionale perderebbe, in concreto, gran parte della propria utilità. La tutela sarebbe formalmente esperibile ma sostanzialmente sterile. La Corte evita questo esito e restituisce effettività al sistema.

Errore giudiziario, riforma in sede di gravame e continuità della posizione giuridica del debitore

La motivazione della sentenza contiene un inciso di particolare pregnanza, laddove esclude che un “mero disguido” o, secondo la formulazione del primo giudice condivisa dal Collegio, un iniziale errore giudiziario, poi corretto in sede di gravame, possa arrecare un grave danno al contribuente. Dietro questa affermazione si coglie una precisa opzione di sistema: la riforma della decisione negativa non rappresenta un fatto nuovo estraneo alla vicenda originaria, ma la rettifica di una precedente valutazione erronea che incide sul medesimo rapporto giuridico.

Ne deriva che la posizione del debitore deve essere letta in chiave di continuità e non di frattura. Egli non è divenuto “meritevole” solo nel momento in cui il reclamo è stato accolto; piuttosto, è stato riconosciuto come tale in un momento successivo, ma sulla base di una situazione sostanziale che il giudice del gravame ha accertato come già esistente. È proprio questa continuità a rendere non condivisibile il diniego dell’agente della riscossione fondato sulla mera scansione cronologica.

La decisione si colloca così in una linea di pensiero che attribuisce centralità non all’esteriorità temporale del provvedimento giudiziale, ma al suo contenuto dichiarativo o ricognitivo rispetto ai requisiti di legge. Sotto questo profilo, la pronuncia appare giuridicamente raffinata, perché coglie la differenza tra la produzione del requisito e il suo accertamento.

La condotta diligente del contribuente quale elemento decisivo

Il riconoscimento del beneficio non viene fondato in astratto su un generale favor debitoris, ma sulla specifica condotta diligente del contribuente. La sentenza valorizza espressamente il fatto che il debitore abbia tempestivamente presentato il ricorso per la liquidazione del patrimonio, abbia successivamente impugnato il rigetto e abbia dato comunicazione agli uffici dell’intero sviluppo procedimentale, sollecitando l’amministrazione a tenere conto della pendenza del reclamo.

Questo elemento è decisivo. La decisione non autorizza una generalizzata disapplicazione dei termini previsti dalla disciplina del saldo e stralcio, ma opera entro un quadro rigorosamente delimitato: il contribuente deve avere fatto tutto quanto era nelle sue possibilità per attivare la procedura, coltivarla e rendere edotta l’amministrazione della sopravvenuta decisione favorevole. Solo in presenza di tale diligenza la rigidità del termine cede alla tutela sostanziale.

La sentenza, dunque, non compromette l’esigenza di certezza dei rapporti tributari, ma la bilancia con il principio di autoresponsabilità. Laddove il debitore sia rimasto inattivo o abbia colposamente omesso di coltivare i rimedi a sua disposizione, nessuna rimessione in termini sarebbe giustificabile. Ma quando, come nel caso esaminato, l’interessato abbia mantenuto una condotta lineare e tempestiva, la perdita del beneficio per fatto altrui si risolverebbe in una inammissibile violazione del principio di ragionevolezza.

Il diniego dell’agente della riscossione e i limiti del formalismo amministrativo

La pronuncia consente anche di riflettere sui limiti del formalismo nella gestione amministrativa degli istituti deflattivi. L’agente della riscossione aveva ritenuto di non poter riconoscere il beneficio in assenza di una situazione perfezionata entro la data utile, mostrando una lettura fortemente rigida del dato normativo. La Corte, invece, pur senza negare la centralità dei requisiti stabiliti dalla legge, afferma che la loro interpretazione non può essere svincolata dalla concreta funzione dell’istituto e dalla non imputabilità del ritardo al debitore.

Ne emerge un principio di amministrazione ragionevole del prelievo. Gli istituti di definizione agevolata, specie quando si rivolgano a soggetti in condizione di grave difficoltà economica, non possono essere governati secondo un automatismo burocratico che prescinda dalla realtà sostanziale dei fatti e dalla effettiva meritevolezza del contribuente. Il formalismo amministrativo, se portato alle estreme conseguenze, finirebbe infatti per contraddire la finalità solidaristica e compositiva che il legislatore ha inteso perseguire.

È significativo che la Corte, pur pronunciandosi nel contesto di una lite tributaria, faccia leva su categorie che rinviano a un canone più generale di buona amministrazione: non si può negare un beneficio a chi possiede tutti i requisiti sostanziali solo perché il loro riconoscimento giudiziale è stato temporalmente ritardato da un iter processuale fisiologicamente complesso e non imputabile all’interessato.

La rimessione in termini come effetto conformativo della decisione

Un ulteriore profilo di interesse è costituito dal fatto che la sentenza non si limita a riconoscere in astratto il diritto all’accesso al saldo e stralcio, ma ne trae l’effetto conformativo della rimessione in termini del contribuente per il pagamento degli importi che saranno liquidati secondo la disciplina agevolativa. Si tratta di un passaggio tutt’altro che secondario.

La rimessione in termini costituisce la tecnica rimediale attraverso cui il giudice traduce in concreto il principio sostanziale affermato. Se, infatti, si riconoscesse il diritto al beneficio senza riaprire il termine per il relativo adempimento, la tutela resterebbe meramente dichiarativa e non produrrebbe alcun effetto utile. Il Collegio mostra piena consapevolezza di tale esigenza e conforma il rapporto in modo da rendere effettivo l’accesso alla misura.

Anche questo aspetto merita consenso. Nel contenzioso tributario la pronuncia di annullamento o di accertamento non può arrestarsi a una dimensione solo demolitoria quando sia necessario conformare il comportamento futuro dell’amministrazione o rimettere il contribuente nella concreta possibilità di fruire del beneficio illegittimamente negato. La sentenza assume così una funzione non solo caducatoria ma anche ricostruttiva del rapporto.

La ratio solidaristica del saldo e stralcio e la sua lettura costituzionalmente orientata

Sul piano sistematico, la decisione si presta a essere letta alla luce della ratio solidaristica sottesa al saldo e stralcio. Si tratta di un istituto che il legislatore ha introdotto per consentire la definizione di posizioni debitorie a soggetti in conclamata difficoltà economica, spesso inseriti in percorsi di gestione giudiziale della crisi personale. Una interpretazione che neghi il beneficio a chi abbia effettivamente intrapreso quel percorso, solo perché il relativo accertamento giudiziale è intervenuto dopo un primo rigetto riformato, risulterebbe in evidente tensione con tale finalità.

La pronuncia, pur senza evocare espressamente parametri costituzionali, appare compatibile con una lettura costituzionalmente orientata della disciplina. In essa si colgono, infatti, istanze riconducibili ai principi di ragionevolezza, uguaglianza sostanziale, effettività della tutela giurisdizionale e capacità contributiva in senso dinamico. Il debitore sovraindebitato che abbia tempestivamente chiesto di accedere alla procedura di liquidazione e abbia poi ottenuto ragione in sede di reclamo non può essere trattato alla stregua di chi non abbia mai posseduto o attivato i requisiti richiesti.

È proprio questa esigenza di differenziazione razionale delle situazioni che sorregge la decisione. La Corte non crea un’eccezione extra legem, ma interpreta la disciplina in modo tale da evitare che il meccanismo del beneficio si trasformi in un congegno irragionevolmente punitivo per il debitore diligente.

La posizione della sentenza nel quadro dei rapporti tra contenzioso tributario e sovraindebitamento

La pronuncia assume anche un rilievo ulteriore perché testimonia la crescente interferenza tra il diritto tributario della riscossione e gli strumenti di regolazione della crisi del debitore civile. Il contenzioso non riguarda qui il merito della pretesa fiscale, bensì l’accesso a un istituto agevolativo costruito proprio in funzione della fragilità economica del debitore e della sua emersione in sede concorsuale minore.

In tale contesto, la sentenza mostra una apprezzabile sensibilità sistematica. Il giudice tributario non considera la procedura di liquidazione come un dato esterno e meramente formale, ma ne coglie la funzione nel quadro della legislazione agevolativa. In altri termini, la disciplina del sovraindebitamento non è letta come un presupposto burocratico da certificare in modo statico, bensì come un percorso giuridico il cui esito positivo, anche se successivo, può riverberarsi sul diritto del contribuente ad accedere ai benefici fiscali.

Questo profilo rende la decisione particolarmente attuale, perché si colloca in una fase in cui gli strumenti di composizione della crisi personale e le misure di definizione dei debiti tributari sono sempre più spesso chiamati a dialogare. La sentenza offre, in tale quadro, una soluzione orientata alla coerenza del sistema e alla tutela effettiva del debitore meritevole.

Considerazioni conclusive

La sentenza in commento merita di essere segnalata per la lucidità con cui affronta il conflitto tra rigidità del dato cronologico e tutela sostanziale del contribuente diligente. Il principio che se ne ricava è chiaro: quando il debitore abbia tempestivamente attivato la procedura di liquidazione prevista dalla legge sul sovraindebitamento e il suo diritto ad accedervi sia stato definitivamente riconosciuto in sede di reclamo, il beneficio del saldo e stralcio non può essere negato per il solo fatto che tale riconoscimento sia intervenuto dopo la scadenza, se il ritardo dipende esclusivamente dal tempo necessario alla correzione giudiziale del primo provvedimento negativo.

Il pregio della pronuncia sta nell’avere evitato una interpretazione meramente formalistica della disciplina agevolativa, privilegiandone invece la ratio e la coerenza sistematica. Il Collegio valorizza la tempestiva iniziativa del contribuente, l’assenza di ogni sua responsabilità nel ritardo, la funzione dichiarativa della decisione favorevole resa in sede di reclamo e la necessità di garantire effettività al rimedio, anche attraverso la rimessione in termini.

Ne emerge una decisione di elevato interesse tecnico, che si colloca utilmente nel punto di contatto tra riscossione agevolata, sovraindebitamento e tutela giurisdizionale. La sentenza, in definitiva, afferma un principio di civiltà giuridica prima ancora che di corretta interpretazione normativa: il tempo della giustizia, quando il contribuente sia stato diligente, non può trasformarsi nel fondamento di una perdita definitiva del diritto.



Scopri di più da ADICU aps

Abbonati per ricevere gli ultimi articoli inviati alla tua e-mail.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Scopri di più da ADICU aps

Abbonati ora per continuare a leggere e avere accesso all'archivio completo.

Continua a leggere