Tribunale di Bologna, sez. 4, 10/03/2026, n. 56
Massima
Ai fini dell’apertura della liquidazione giudiziale su istanza della stessa impresa debitrice, la produzione solo parziale della documentazione prevista dall’art. 39 CCI non osta alla dichiarazione di apertura della procedura quando dagli atti comunque acquisiti emerga in modo univoco il superamento delle soglie dimensionali di cui all’art. 2, comma 1, lett. d), CCI, l’esistenza di debiti scaduti e non pagati superiori alla soglia di legge e, soprattutto, uno stato di insolvenza concretamente accertabile alla luce dell’incapienza patrimoniale, della modestissima liquidità disponibile e della non agevole realizzabilità dell’attivo. In presenza di società già in liquidazione, l’insolvenza va verificata non già in funzione della continuità aziendale, ma della idoneità dell’attivo a soddisfare integralmente i creditori, assumendo particolare rilievo il patrimonio netto negativo, la composizione qualitativa dei cespiti e l’insufficienza dei flussi correnti rispetto all’esposizione debitoria.
La decisione nel quadro del Codice della crisi e dell’insolvenza
La pronuncia del Tribunale di Bologna si segnala per la chiarezza con cui ricostruisce i presupposti dell’apertura della liquidazione giudiziale in una fattispecie peculiare, nella quale l’iniziativa non proviene dal creditore o dal pubblico ministero, ma dalla stessa società debitrice. Tale circostanza, lungi dal semplificare il vaglio giudiziale, impone anzi una verifica particolarmente accurata dei requisiti oggettivi e soggettivi richiesti dal Codice della crisi e dell’insolvenza, poiché il procedimento di apertura della liquidazione giudiziale, pur attivato su istanza del debitore, resta pur sempre governato da un modello pubblicistico di accertamento legale dell’insolvenza e non da una mera disponibilità privata dello status.
La sentenza si colloca, dunque, in un segmento assai rilevante del diritto concorsuale contemporaneo: quello in cui il tribunale è chiamato a misurarsi con una domanda “autodichiarativa” di insolvenza, verificando se essa corrisponda realmente ai parametri normativi dell’art. 121 CCI. Il pregio del provvedimento consiste nell’avere evitato ogni automatismo. Il Collegio non si limita a prendere atto dell’istanza della società, ma procede a una verifica concreta della dimensione dell’impresa, del livello dell’indebitamento e della effettiva incapienza patrimoniale, ricostruendo in modo puntuale la struttura dell’attivo e del passivo e il significato che tali dati assumono nel caso di una società già in fase liquidatoria.
L’istanza del debitore e la natura non dispositiva della procedura
Uno dei primi profili meritevoli di attenzione riguarda la stessa natura dell’istanza proposta dalla società. Il provvedimento bolognese chiarisce implicitamente un principio fondamentale del sistema: la domanda del debitore non determina in modo automatico l’apertura della liquidazione giudiziale. Anche quando sia la stessa impresa a chiedere l’apertura della procedura, il tribunale deve comunque verificare la sussistenza dei presupposti oggettivi stabiliti dal Codice.
La decisione conferma così che la liquidazione giudiziale non è una procedura alla disponibilità piena del debitore. L’accesso alla stessa resta subordinato a un accertamento giudiziale tipico, incentrato sullo stato di insolvenza e sul superamento delle soglie di non fallibilità, oggi ridefinite dal CCI. La domanda del debitore ha funzione propulsiva, ma non sostituisce il controllo del giudice. In ciò si manifesta la continuità di fondo con la tradizione del diritto concorsuale, pur nel mutato linguaggio e nell’innovato impianto sistematico introdotto dalla riforma.
Questo aspetto è particolarmente importante perché la sentenza si presta a essere letta come conferma di una regola di metodo: anche nella prospettiva del “debitore che si consegna” alla procedura, il vaglio giudiziale non si attenua, ma conserva intatta la sua funzione selettiva e pubblicistica.
La documentazione incompleta ex art. 39 CCI e la sufficienza del quadro istruttorio disponibile
Un passaggio centrale della motivazione concerne la produzione solo parziale della documentazione richiesta dall’art. 39 CCI. Il Tribunale prende espressamente atto di tale incompletezza, ma ritiene che essa non impedisca la decisione, poiché dagli atti versati in giudizio emergono comunque elementi sufficienti per accertare i presupposti di legge.
Si tratta di una statuizione di notevole interesse pratico e teorico. Il giudice non svaluta l’obbligo documentale gravante sul debitore, né lo considera irrilevante; al contrario, ne registra il parziale inadempimento. Tuttavia, evita di trasformare tale incompletezza in una barriera processuale assoluta, riconoscendo che, nel caso concreto, il quadro contabile e informativo residuo era comunque idoneo a consentire un accertamento pieno. La logica sottesa alla decisione è chiara: l’obbligo documentale serve a rendere possibile il controllo giudiziale, non a introdurre una preclusione meramente formalistica ove quel controllo sia comunque concretamente esercitabile.
Questa impostazione appare condivisibile, soprattutto in un procedimento nel quale l’esito non dipende da un interesse antagonista tra parti private, ma dalla verifica oggettiva della sussistenza dei presupposti concorsuali. Là dove la documentazione prodotta, pur parziale, sia sufficiente a dimostrare il superamento delle soglie dimensionali, l’entità dei debiti scaduti e l’insolvenza, la mancata integrale osservanza dell’art. 39 non può tradursi in un diniego aprioristico della procedura.
La sentenza, pertanto, sembra adottare una lettura funzionale dell’art. 39 CCI: la norma ha una finalità di completezza informativa, ma la sua violazione non esclude automaticamente la declaratoria di apertura quando il patrimonio conoscitivo del giudice sia già adeguato a fondare la decisione.
Il superamento delle soglie dimensionali dell’impresa non minore
La motivazione dedica uno spazio specifico alla verifica del superamento dei requisiti di cui all’art. 2, comma 1, lett. d), CCI, soffermandosi in particolare sull’ammontare dei debiti risultanti dai bilanci degli ultimi tre esercizi. Il Tribunale valorizza i dati contabili riferiti agli anni 2022, 2023 e 2024, dai quali emerge un indebitamento stabilmente e ampiamente superiore alla soglia normativamente rilevante. Il ragionamento è essenziale ma tecnicamente corretto: una volta accertato che i debiti dell’impresa superano in modo significativo i limiti posti dal legislatore, viene esclusa la qualificabilità dell’impresa come impresa minore e, quindi, la sua sottrazione al perimetro della liquidazione giudiziale.
Questo segmento della sentenza merita attenzione perché ribadisce la centralità del dato bilancistico quale base primaria di verifica della dimensione dell’impresa. La Corte, o meglio il Tribunale, utilizza il bilancio non come mera allegazione della parte, ma come dato oggettivato, idoneo a fondare il giudizio sulla ricorrenza dei presupposti di legge. La continuità del superamento della soglia nei tre esercizi considerati rafforza ulteriormente l’affidabilità del dato e consente di escludere che si tratti di una situazione contingente o episodica.
La pronuncia, dunque, offre una applicazione lineare del filtro dimensionale introdotto dal Codice, mostrando che il sindacato sulla fallibilità o, secondo la nuova terminologia, sulla liquidabilità giudiziale, resta ancorato a elementi quantitativi verificabili e documentati.
Il requisito dei debiti scaduti e non pagati superiori alla soglia di legge
Accanto alla verifica dimensionale, il Tribunale accerta la sussistenza dell’ulteriore presupposto rappresentato dall’ammontare dei debiti scaduti e non pagati superiore a euro 30.000. Anche in questo caso il provvedimento non indulge in argomentazioni complesse, ma si limita a rilevare che tale soglia è superata sulla base della documentazione in atti.
Il punto è tuttavia rilevante, perché mostra che il giudice ha proceduto a una verifica cumulativa e non sommaria dei requisiti di legge. La liquidazione giudiziale non viene aperta soltanto sulla base di un generico squilibrio economico o di una percezione qualitativa di dissesto, ma in presenza di tutti gli indicatori normativi rilevanti. La sentenza conferma così che il sistema del CCI continua a essere strutturato secondo presupposti legali tipizzati, i quali non possono essere surrogati da una valutazione impressionistica della crisi.
L’accertamento dei debiti scaduti e non pagati svolge, in questo contesto, una funzione di forte concretezza: esso dimostra che la difficoltà dell’impresa non è confinata al piano prospettico o contabile, ma si traduce già in un inadempimento attuale, misurabile e oggettivamente rilevante.
La nozione di insolvenza nel Codice della crisi e la sua verifica in presenza di società in liquidazione
Il nucleo più denso della sentenza risiede nella ricostruzione dello stato di insolvenza. Il Tribunale richiama la definizione dell’art. 2, comma 1, lett. b), CCI, secondo cui l’insolvenza è lo stato che si manifesta con inadempimenti o altri fatti esteriori rivelatori dell’incapacità del debitore di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni. Ma il punto davvero significativo è il modo in cui questa nozione viene adattata alla peculiare condizione della società istante, già posta in liquidazione.
La sentenza afferma che, quando l’impresa sia in liquidazione, l’insolvenza non va più apprezzata secondo i parametri della continuità aziendale, bensì in funzione della idoneità dell’attivo patrimoniale a consentire il soddisfacimento integrale dei creditori. Si tratta di un principio di notevole rilievo sistematico. In fase liquidatoria, infatti, viene meno il presupposto della prosecuzione fisiologica dell’impresa; ciò che rileva non è più la capacità dell’organizzazione aziendale di generare flussi futuri tali da assorbire temporanee tensioni finanziarie, ma la sufficienza del patrimonio residuo a coprire il passivo.
La decisione si colloca qui in piena coerenza con l’elaborazione giurisprudenziale e dottrinale formatasi già sotto il vigore della legge fallimentare e oggi perfettamente traslabile nel nuovo impianto del Codice. L’insolvenza della società in liquidazione assume una fisionomia peculiare: essa coincide, in sostanza, con la conclamata incapienza del patrimonio rispetto ai debiti, non essendo più possibile fare affidamento sulla redditività dell’impresa in funzionamento.
Il patrimonio netto negativo quale indice privilegiato di incapienza
Il Tribunale attribuisce particolare peso al patrimonio netto negativo risultante dal bilancio 2024, pari a oltre novecentomila euro in negativo. La motivazione definisce tale dato come indice che “evidenzia plasticamente” l’incapienza del patrimonio attivo rispetto al complessivo ammontare delle passività sociali.
Questo passaggio è particolarmente significativo. Il patrimonio netto negativo, pur non costituendo in sé prova automatica dell’insolvenza, rappresenta un fortissimo indicatore di squilibrio patrimoniale strutturale. La sentenza ne fa buon governo, non assumendolo in modo isolato, ma inserendolo in una più ampia valutazione dell’attivo e del passivo. In tal modo il giudice evita sia la sottovalutazione sia la sopravvalutazione del dato bilancistico. Il patrimonio netto negativo diventa il primo e più eloquente sintomo dell’incapienza, ma viene confermato da ulteriori elementi, quali la qualità dei cespiti e la scarsità della liquidità disponibile.
L’uso di questo indice appare pienamente corretto nel caso di impresa in liquidazione. In tale fase, infatti, il patrimonio netto negativo non è un mero segnale di difficoltà reversibile, ma tende a esprimere una insufficienza strutturale del patrimonio rispetto al passivo, tanto più quando il patrimonio attivo sia composto da beni di difficile realizzo.
La qualità dell’attivo e la nozione di “ardua o incerta realizzabilità”
Uno dei profili più interessanti della sentenza consiste nella valutazione qualitativa dell’attivo. Il Tribunale non si limita a considerare la mera esistenza di cespiti iscritti in bilancio, ma ne indaga la concreta attitudine satisfattiva. La motivazione evidenzia, infatti, che i beni dell’impresa consistono in larga parte in macchinari, beni strumentali, rimanenze di magazzino difficili da collocare sul mercato e crediti deteriorati. Ne trae la conclusione che si tratta di elementi patrimoniali di “ardua o incerta realizzabilità”.
Il rilievo è di grande importanza teorica. L’insolvenza, specie in sede concorsuale, non può essere esclusa per il solo fatto che il debitore disponga formalmente di un attivo. Occorre verificare se tale attivo sia effettivamente e tempestivamente monetizzabile in misura idonea a soddisfare i creditori. La sentenza applica correttamente questo criterio, mostrando che l’attivo patrimoniale rileva non in astratto, ma nella sua effettiva capacità di trasformarsi in risorse liquide utili alla soddisfazione del ceto creditorio.
È proprio questa attenzione alla qualità dell’attivo che consente al Tribunale di evitare una lettura meramente cartolare del patrimonio sociale. La distinzione tra cespiti facilmente liquidabili e cespiti di incerta realizzazione è, in questo contesto, decisiva. Macchinari funzionali all’impresa, rimanenze specialistiche e crediti deteriorati non hanno la medesima attitudine solutoria della liquidità o di beni prontamente alienabili. La pronuncia coglie perfettamente questo aspetto e ne fa una leva argomentativa decisiva per l’accertamento dell’insolvenza.
La liquidità minima e l’insufficienza dei flussi correnti
Il Tribunale valorizza, inoltre, il dato della liquidità disponibile, pari a soli 576 euro, e lo mette in relazione con l’ingente esposizione debitoria. Tale raffronto rafforza in modo particolarmente efficace il giudizio di insolvenza. In una società già in liquidazione, l’esiguità della cassa non rappresenta soltanto una fisiologica tensione di tesoreria, ma segnala la sostanziale inesistenza di risorse immediatamente utilizzabili per fronteggiare il passivo.
Accanto a ciò, la sentenza considera anche l’unico flusso corrente in entrata, costituito dal canone percepito per l’affitto dell’azienda. Ma lo reputa insufficiente, per stessa ammissione della ricorrente, a far fronte all’esposizione debitoria complessiva. Anche questo passaggio merita attenzione, perché mostra una corretta concezione dinamica dell’insolvenza: non basta valutare il patrimonio statico, occorre verificare anche se esistano entrate correnti capaci di riequilibrare la posizione del debitore. Quando tali flussi siano modesti e strutturalmente incapaci di incidere sul passivo, essi non valgono a escludere l’insolvenza.
Ne emerge un accertamento dell’insolvenza costruito su una pluralità convergente di indici: patrimonio netto negativo, attivo di difficile realizzo, liquidità pressoché inesistente, flussi correnti insufficienti. È proprio questa convergenza a rendere particolarmente robusta la motivazione.
La nomina del curatore e il richiamo ai criteri selettivi del Codice
La parte dispositiva della sentenza offre ulteriori spunti di interesse. Il Tribunale non si limita ad aprire la procedura, ma dà atto che la nomina del curatore avviene secondo i criteri di cui agli artt. 125, 356 e 358 CCI, richiamando in particolare la necessità che il professionista prescelto sia iscritto all’albo nazionale e dia conto della disponibilità di tempo e risorse adeguate allo svolgimento dell’incarico.
Questo passaggio, benché sintetico, riflette una piena adesione alla nuova cultura della professionalizzazione delle procedure concorsuali. La sentenza mostra consapevolezza del fatto che la liquidazione giudiziale non si esaurisce nella dichiarazione di apertura, ma si proietta immediatamente sulla gestione tecnica della procedura. L’attenzione alla figura del curatore, alla sua selezione e ai requisiti di indipendenza e capacità organizzativa, si inserisce perfettamente nella razionalità del CCI, che ha inteso rafforzare la qualità della governance concorsuale.
Gli ordini ex art. 39 e l’attivazione immediata degli strumenti informativi
Particolarmente significativa è anche la parte del dispositivo in cui il Tribunale ordina al debitore il deposito dei bilanci, delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, dei libri sociali e delle dichiarazioni relative agli ultimi tre esercizi, se non già allegate al ricorso. Questo ordine conferma quanto già emergeva dalla motivazione: la documentazione inizialmente prodotta era incompleta, ma non tale da impedire l’apertura della procedura. L’apertura stessa, tuttavia, consente ora di colmare formalmente quella incompletezza in vista della corretta gestione del concorso.
Di particolare interesse è poi l’autorizzazione concessa alla curatela per l’accesso alle banche dati dell’anagrafe tributaria, dell’archivio dei rapporti finanziari, del registro degli atti soggetti a imposta di registro, del PRA e della documentazione bancaria e contabile. La sentenza mostra così piena consapevolezza degli strumenti di indagine patrimoniale che il Codice mette a disposizione della curatela per una rapida e completa ricostruzione della situazione dell’impresa.
Questo profilo riveste rilevanza non solo pratica ma sistemica. Il nuovo diritto concorsuale accentua la dimensione informativa della procedura e affida al curatore poteri di accesso molto incisivi, finalizzati a superare asimmetrie informative e opacità gestionali. La decisione del Tribunale di Bologna si colloca esattamente in questa logica, attivando da subito il patrimonio informativo necessario alla ricostruzione delle cause dell’insolvenza e degli eventuali profili di responsabilità.
La fissazione dell’udienza di stato passivo e la centralità della tempestività procedurale
La sentenza fissa in tempi ravvicinati l’udienza per l’esame dello stato passivo e assegna ai creditori il termine perentorio per la presentazione delle domande. Anche questo segmento dispositivo merita attenzione. Esso dimostra che il Tribunale non si limita a dichiarare la liquidazione giudiziale, ma organizza immediatamente il successivo sviluppo del procedimento secondo un criterio di celerità e concentrazione.
La tempestività è, del resto, una delle direttrici di fondo del Codice della crisi. La pronuncia ne rappresenta una coerente applicazione, sia nel disporre la trasmissione immediata della sentenza al registro delle imprese, sia nel sollecitare la curatela alla rapida redazione dell’inventario e alla presentazione dell’informativa sulle cause dell’insolvenza e sulle eventuali responsabilità gestorie. L’effetto complessivo è quello di una procedura che si apre in modo immediatamente operativo e non meramente dichiarativo.
Considerazioni conclusive
La sentenza del Tribunale di Bologna si segnala per la sobrietà redazionale e, insieme, per la notevole densità tecnico-giuridica. Il principio che se ne ricava è chiaro: l’apertura della liquidazione giudiziale su istanza del debitore richiede un accertamento rigoroso dei presupposti dimensionali e dello stato di insolvenza, ma non è impedita dalla sola produzione parziale della documentazione ex art. 39 CCI quando dagli atti già versati emerga con chiarezza l’incapienza patrimoniale, il superamento delle soglie di legge, l’insufficienza della liquidità e la non agevole realizzazione dell’attivo.
La pronuncia merita apprezzamento soprattutto per il modo in cui affronta l’insolvenza della società in liquidazione. Il Tribunale abbandona correttamente la prospettiva della continuità aziendale e valuta l’impresa secondo il parametro, più appropriato, della sufficienza dell’attivo a soddisfare integralmente il ceto creditorio. In tale quadro assumono particolare rilievo il patrimonio netto negativo, la scarsissima liquidità, la presenza di cespiti difficilmente monetizzabili e l’inadeguatezza dei flussi correnti.
Ne emerge una decisione che ben rappresenta la razionalità del Codice della crisi: nessun formalismo paralizzante nella verifica documentale, ma al tempo stesso nessuna attenuazione del controllo giudiziale sui presupposti della procedura; centralità dell’accertamento sostanziale dell’insolvenza; immediata attivazione degli strumenti informativi e organizzativi necessari a rendere effettiva la liquidazione giudiziale. Si tratta, in definitiva, di una pronuncia di sicuro interesse per la prassi concorsuale, perché mostra come il giudice possa e debba utilizzare in modo funzionale gli strumenti del CCI per dare risposta a una situazione di conclamata incapienza, anche in presenza di una documentazione inizialmente non perfettamente completa.
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