Malattie professionali non tabellate, prova del rischio lavorativo e unificazione del danno biologico INAIL: il rilievo decisivo della ragionevole certezza causale tra esposizione concreta e tecnopatie plurime
Massima
In materia di assicurazione contro le malattie professionali, quando la patologia denunciata non rientri in una previsione tabellare ovvero presenti eziologia non automaticamente presunta, grava sul lavoratore l’onere di dimostrare il nesso causale con l’attività svolta secondo i criteri ordinari, in termini di ragionevole certezza e di rilevante probabilità qualificata. Tale prova può essere desunta dalla tipologia delle mansioni, dalla durata e intensità dell’esposizione, dalle caratteristiche dei macchinari impiegati, dalla continuità della lavorazione e dall’assenza di fattori extralavorativi alternativi dotati di analoga efficienza causale. Ove l’istruttoria testimoniale e la consulenza tecnica d’ufficio convergano nell’accertare la derivazione professionale di più tecnopatie, il giudice può riconoscere l’unificazione valutativa delle menomazioni ai fini della rendita, secondo un criterio sincretico di apprezzamento dell’integrità psicofisica complessivamente lesa.
Premessa
La sentenza del Tribunale di Avezzano si colloca in un segmento particolarmente delicato del contenzioso previdenziale e assistenziale, quello concernente il riconoscimento della rendita INAIL per malattia professionale in presenza di patologie a eziologia professionale non integralmente presunta e di una vicenda lavorativa caratterizzata da esposizione prolungata a plurimi fattori nocivi. La decisione merita attenzione perché affronta, con linearità argomentativa ma con esiti di notevole rilievo pratico, tre profili strettamente intrecciati: il regime probatorio del nesso causale nelle tecnopatie non tabellate o multifattoriali; il valore dell’istruttoria testimoniale nella ricostruzione del rischio ambientale; la funzione della consulenza tecnica d’ufficio nell’unificazione medico-legale di menomazioni concorrenti già in parte riconosciute.
Il caso prende le mosse da un ricorso con cui il lavoratore, dopo il rigetto della domanda amministrativa e dei successivi gravami interni, ha chiesto il riconoscimento della natura professionale di due patologie denunciate, l’ipoacusia bilaterale e la sindrome del tunnel carpale bilaterale, con conseguente attribuzione della rendita previa unificazione con altra menomazione già riconosciuta. L’INAIL ha contestato tanto l’esistenza del rischio lavorativo quanto il nesso causale, insistendo, sino all’udienza di discussione, per il rinnovo della CTU e per il rigetto del ricorso. Il Tribunale, invece, ha accolto la domanda, ritenendo raggiunta la prova della causa professionale delle patologie denunciate e recependo integralmente le conclusioni del consulente tecnico.
La pronuncia si segnala per il suo taglio netto: da un lato ribadisce il rigoroso onere probatorio gravante sul lavoratore; dall’altro mostra come tale onere possa dirsi assolto quando il quadro probatorio, documentale, testimoniale e medico-legale, consenta di ricostruire in termini di elevata probabilità la relazione eziologica tra lavorazione e danno alla salute.
Il perimetro della controversia e la riunione dei ricorsi per tecnopatie concorrenti
Un primo profilo di interesse è dato dalla struttura processuale della vicenda. Il ricorso originario riguardava la domanda di rendita per ipoacusia bilaterale; l’INAIL, costituendosi, ha chiesto la riunione con altro procedimento, pendente tra le stesse parti, avente ad oggetto la sindrome del tunnel carpale bilaterale. La riunione è stata disposta e il giudizio è proseguito unitariamente, così consentendo una valutazione complessiva della situazione menomativa del lavoratore.
Questo dato non ha rilievo meramente ordinatorio. Al contrario, esso condiziona in profondità la logica della decisione. La riunione dei procedimenti ha permesso al giudice di collocare le due tecnopatie dentro una medesima storia lavorativa, caratterizzata da costante esposizione sia al rumore sia a movimenti ripetitivi e sforzi biomeccanici degli arti superiori. Inoltre, ha reso possibile una valutazione unificata delle menomazioni nell’ottica della tutela indennitaria INAIL, evitando frammentazioni che avrebbero potuto impoverire la rappresentazione del danno complessivamente subito dal lavoratore.
La decisione, in questo senso, si inserisce in una corretta prospettiva di unitarietà del rischio professionale e della lesione biologica, coerente con la funzione del sistema assicurativo contro le malattie professionali, che non guarda soltanto alle singole patologie in isolamento, ma all’incidenza finale delle stesse sull’integrità psicofisica del soggetto assicurato.
Il principio di diritto richiamato dal Tribunale: tecnopatie non tabellate e prova del nesso causale
La parte più significativa della motivazione si apre con il richiamo di due recenti arresti della Corte di cassazione, utilizzati dal Tribunale come chiave ordinatrice dell’intera decisione. Il giudice ricorda, in primo luogo, che, quando la malattia non rientri nella previsione tabellare, oppure non vi rientri l’attività lavorativa svolta o manchino i presupposti tabellari necessari, l’esistenza del nesso di causalità deve essere provata dal lavoratore secondo i criteri ordinari. In secondo luogo, sottolinea che, nelle malattie professionali derivanti da lavorazioni non tabellate o ad eziologia multifattoriale, la causa di lavoro deve essere accertata in termini di ragionevole certezza, potendo essere desunta da un rilevante grado di probabilità ancorato a elementi concreti quali la tipologia della lavorazione, i macchinari presenti, la durata della prestazione e l’assenza di fattori extralavorativi alternativi o concorrenti.
Il richiamo è giuridicamente centrale. La sentenza non fonda la tutela su automatismi presuntivi, né riduce la causalità professionale a mera possibilità astratta. Essa si muove entro il modello della probabilità qualificata, che costituisce il criterio ormai consolidato per l’accertamento della malattia professionale in settori non interamente coperti dal sistema tabellare o in fattispecie connotate da eziologia composita. In tal modo il Tribunale evita sia il rigore eccessivo di una prova impossibile, sia la deriva opposta di una causalità debole, fondata su semplici congetture.
Sotto il profilo sistematico, la decisione si colloca correttamente nel punto di equilibrio tracciato dalla giurisprudenza di legittimità: l’assicurato deve offrire una prova seria e concreta dell’esposizione e del suo ruolo eziologico, ma tale prova può ben formarsi per convergenza di indizi gravi, precisi e concordanti, rafforzati dall’elaborazione tecnico-medica.
La centralità dell’istruttoria testimoniale nella dimostrazione del rischio ambientale
Uno dei punti di maggiore interesse della sentenza è l’ampio rilievo attribuito all’istruttoria orale. Il Tribunale valorizza in modo puntuale le deposizioni di quattro testimoni, tutti concordi nel riferire che il ricorrente aveva svolto, dal 2002 al 31 ottobre 2023, attività di artigiano boscaiolo, per almeno otto ore al giorno e per sei giorni alla settimana. I testi hanno inoltre descritto con precisione il contenuto concreto della prestazione: abbattimento degli alberi, taglio di rami e cime, suddivisione del legname, utilizzo continuativo di strumenti rumorosi dotati di motore a scoppio, tra cui motoseghe, paranchi con motori autonomi e trattrici; nonché esecuzione di movimenti ripetitivi e sforzi continui con mani e polsi.
La motivazione è particolarmente apprezzabile perché non si limita a registrare genericamente che i testi hanno confermato l’attività lavorativa, ma utilizza le loro dichiarazioni per ricostruire in termini qualitativi e quantitativi il rischio professionale. Il dato decisivo non è, infatti, la sola qualifica di lavoratore agricolo o boscaiolo risultante dall’estratto contributivo, ma la concreta esposizione del lavoratore a fattori morbigeni specifici: rumore intenso e prolungato per l’ipoacusia; movimenti ripetitivi e microtraumi biomeccanici per la sindrome del tunnel carpale.
Si coglie qui un insegnamento metodologico importante. In materia di tecnopatie, specie quando la patologia non benefici di una piena presunzione tabellare, la prova del rischio ambientale non può arrestarsi a enunciazioni astratte sulla professione esercitata. Occorre, invece, che l’istruttoria consenta di individuare le modalità concrete della lavorazione, la sua intensità, la durata dell’esposizione, gli strumenti impiegati e le condizioni effettive dell’ambiente di lavoro. La sentenza del Tribunale di Avezzano offre, da questo punto di vista, un modello istruttorio corretto e persuasivo.
Il ruolo della consulenza tecnica d’ufficio tra accertamento medico-legale e sintesi causale
Accanto alla prova testimoniale, il secondo pilastro della decisione è costituito dalla consulenza tecnica d’ufficio. Il CTU ha accertato la presenza di due specifiche patologie: la sindrome del tunnel carpale bilaterale, qualificata come molto severa a destra e iniziale a sinistra, con menomazione del 4%; e l’ipoacusia percettiva bilaterale di grado lieve con caduta profonda a 4000 Hz bilateralmente, con menomazione del 3,15%. Il consulente ha poi operato l’unificazione delle tre tecnopatie complessivamente rilevanti, tenendo conto anche della pregressa menomazione già riconosciuta per perdita anatomica del pollice destro e deficit flessorio di indice e medio destro, pervenendo a una stima complessiva del 23% dal 1° aprile 2021 al 26 aprile 2021 e del 26% dal 26 aprile 2021.
Il Tribunale recepisce integralmente tali conclusioni, sottolineando che esse poggiano sugli esami clinici e strumentali e sulla documentazione sanitaria in atti e che l’INAIL non ha formulato obiezioni consistenti idonee a incrinarne l’affidabilità. Anche questo passaggio è di notevole interesse, perché mostra il corretto ruolo del CTU nel processo previdenziale. La consulenza non sostituisce la prova del rischio lavorativo, che resta affidata alle emergenze istruttorie e alla dimostrazione della concreta esposizione; ma una volta acquisiti gli elementi di fatto sulla lavorazione, essa assume un ruolo decisivo nella valutazione del nesso causale e nella quantificazione medico-legale della menomazione.
La sentenza evita quindi due errori opposti. Da un lato, non attribuisce alla CTU un valore surrogatorio della prova storica della lavorazione. Dall’altro, non svaluta la consulenza riducendola a mero ausilio tecnico. Al contrario, la pone correttamente al centro della sintesi tra dati clinici, storia lavorativa ed esposizione nociva.
La ragionevole certezza eziologica come convergenza tra lavorazione, esposizione e assenza di cause extralavorative alternative
Pur senza sviluppare in modo esteso una discussione teorica sui modelli causali, la sentenza mostra di applicare in modo rigoroso il criterio della ragionevole certezza. Il nesso eziologico viene infatti desunto dalla convergenza di più elementi: la durata ultraventennale dell’attività di boscaiolo; l’intensità giornaliera e settimanale della prestazione; l’impiego costante di macchinari rumorosi; la ripetitività dei movimenti e gli sforzi biomeccanici; la coerenza tra tale esposizione e le patologie accertate; la mancanza di fattori alternativi emersi nel processo.
Questo modo di procedere è pienamente conforme all’attuale diritto vivente. Nelle malattie professionali a eziologia non esclusivamente tabellare, la causalità non è un dato monocorde, ma il risultato di una valutazione inferenziale complessa. La sentenza del Tribunale di Avezzano offre, sotto questo profilo, una motivazione condivisibile perché non cade né nel determinismo semplicistico né nell’indeterminatezza argomentativa: essa lega il riconoscimento del diritto a una trama probatoria concreta e multilivello, in cui il fatto storico della lavorazione, il rischio specifico e il dato medico-legale si sostengono reciprocamente.
L’unificazione valutativa delle menomazioni e il sincretismo medico-legale
Di notevole interesse è, inoltre, il modo in cui il Tribunale recepisce la valutazione unificata delle menomazioni proposta dal CTU. Il consulente, infatti, non si limita a quantificare separatamente le due nuove patologie, ma procede a una stima complessiva dell’integrità psicofisica lesa, tenendo conto anche della tecnopatia già riconosciuta. Il riferimento espresso al “sincretismo valutativo” mostra che la decisione si colloca nella logica propria del sistema indennitario INAIL, orientato alla considerazione unitaria del danno biologico complessivamente sofferto dal lavoratore.
La sentenza è qui particolarmente significativa perché ribadisce che l’accertamento medico-legale non può essere segmentato in modo meramente aritmetico. Quando le patologie concorrano a incidere sulla medesima sfera dell’integrità psicofisica, il giudizio valutativo deve essere complessivo e deve riflettere l’effettiva incidenza globale delle menomazioni, evitando duplicazioni ma anche sottostime. L’unificazione riconosciuta dal Tribunale appare dunque coerente con la finalità del sistema assicurativo pubblico e con la natura stessa del danno biologico.
Le spese di lite, la soglia indennizzabile e la parziale compensazione
La parte finale della motivazione contiene un passaggio non privo di interesse sul regime delle spese. Il Tribunale osserva che, per entrambe le patologie singolarmente considerate, la menomazione accertata è inferiore al minimo indennizzabile; da ciò fa discendere la compensazione delle spese di lite nella misura del 50%, con liquidazione del residuo in favore del procuratore antistatario. Il dispositivo, peraltro, pone a carico dell’ente resistente anche le spese di CTU.
La statuizione conferma un approccio equilibrato alla regolazione delle spese, nel quale il giudice tiene conto sia dell’accoglimento sostanziale della domanda principale, culminato nel riconoscimento della rendita sulla base della menomazione complessiva, sia della peculiarità della vicenda, nella quale le singole nuove patologie, isolatamente considerate, non oltrepassavano la soglia minima indennizzabile. La scelta di una compensazione parziale appare dunque collegata alla struttura composita del riconoscimento ottenuto dal lavoratore.
Considerazioni conclusive
La sentenza del Tribunale di Avezzano merita di essere segnalata per la chiarezza con cui ribadisce un principio ormai centrale nel diritto delle malattie professionali: quando la tecnopatia non sia integralmente assistita da presunzione tabellare, il nesso causale deve essere dimostrato dal lavoratore secondo i criteri ordinari, in termini di ragionevole certezza, ma tale prova può dirsi raggiunta attraverso la convergenza tra risultanze testimoniali puntuali sulla concreta esposizione al rischio e valutazione medico-legale coerente con la storia lavorativa. La decisione mostra, in modo persuasivo, che il rischio professionale non è una nozione astratta, bensì una realtà fattuale che va ricostruita nella sua intensità, continuità e specificità.
Particolarmente apprezzabile è poi il riconoscimento dell’unificazione valutativa delle tecnopatie, che consente di cogliere la reale consistenza della lesione biologica complessiva subita dal lavoratore, evitando una lettura atomistica del danno professionale. In questa prospettiva, la pronuncia conferma che il sistema INAIL non tutela semplicemente singole malattie prese isolatamente, ma l’effetto complessivo della lavorazione nociva sulla persona dell’assicurato.
Nel complesso, la decisione si segnala per rigore probatorio, correttezza metodologica e coerenza con i più recenti arresti della giurisprudenza di legittimità. Essa costituisce un utile riferimento per il contenzioso in materia di ipoacusia professionale e patologie da sovraccarico biomeccanico degli arti superiori, soprattutto nei contesti lavorativi nei quali l’esposizione al rischio debba essere ricostruita attraverso una accurata istruttoria di fatto. Il contributo più rilevante della sentenza sta proprio in questo: avere mostrato che la prova della malattia professionale non tabellata non richiede una certezza assoluta irraggiungibile, ma esige e al contempo valorizza una dimostrazione seria, concreta e convergente del legame tra lavoro, esposizione e menomazione.
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