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Improcedibilità del ricorso per cassazione, autoresponsabilità dichiarativa della parte e limiti del rimedio revocatorio: la mancata produzione della relata di notifica non è emendabile attraverso la revocazione per errore di fatto

Massima
In tema di ricorso per cassazione, qualora il ricorrente dichiari che la sentenza impugnata gli è stata notificata, sorge in capo allo stesso, ai sensi dell’art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c., l’onere di depositare, nel termine prescritto, copia della decisione corredata della relativa relata di notificazione; tale dichiarazione integra una manifestazione di autoresponsabilità processuale che vincola la parte e non può essere successivamente corretta o neutralizzata in sede di revocazione. Ne consegue che l’improcedibilità del ricorso fondata sull’omesso deposito della relata non è revocabile per asserito errore di fatto, ove il provvedimento impugnato abbia esattamente percepito la dichiarazione della parte e abbia coerentemente applicato il relativo regime legale. Parimenti, non integra errore revocatorio la contestazione che investa la valutazione giuridica della tempestività dell’impugnazione, la portata della pubblicazione della sentenza, l’applicazione dell’art. 96 c.p.c. o la rilevanza dell’attestazione di conformità, quando tali profili non costituiscano il fatto decisivo mal percepito, ma il fondamento argomentativo della decisione.


1. Premessa: il nucleo della decisione e il suo rilievo sistematico

L’ordinanza in esame si segnala per il particolare interesse che riveste sul terreno, assai delicato, del rapporto tra improcedibilità del ricorso per cassazione, doveri di correttezza e precisione dichiarativa della parte, nonché limiti strutturali del rimedio revocatorio di cui agli artt. 391-bis e 395, n. 4, c.p.c. La vicenda trae origine da una precedente ordinanza della Corte di cassazione che aveva dichiarato improcedibile un ricorso per omesso deposito della copia notificata della sentenza impugnata, sul presupposto che il ricorrente avesse espressamente affermato, nel corpo del ricorso, che la decisione d’appello gli era stata notificata in una determinata data. A seguito di tale declaratoria, il ricorrente ha tentato di reagire attraverso il rimedio della revocazione, articolando una pluralità di doglianze formalmente ricondotte all’errore di fatto revocatorio. La Corte, tuttavia, dichiara l’inammissibilità di tutti i motivi, riaffermando con particolare nettezza che il rimedio revocatorio non può essere utilizzato per correggere ex post una scelta assertiva processualmente impegnativa della parte, né per riaprire questioni che attengono non alla percezione del fatto, ma alla qualificazione giuridica della vicenda processuale.

Il pregio maggiore della decisione consiste nell’avere riportato la revocazione entro il suo alveo tipico, sottraendola alla tentazione, sempre più frequente nella prassi, di trasformarla in uno strumento improprio di riesame del ragionamento decisorio della Corte. L’ordinanza, infatti, non si limita a respingere i motivi; essa mostra, con argomentazione lineare e sistematicamente sorvegliata, che l’errore revocatorio esige un falso presupposto percettivo su un fatto decisivo immediatamente emergente dagli atti, e non tollera di essere invocato per contestare la ricostruzione giuridica del fatto processuale, la scelta della norma applicabile o le conseguenze legali che da quel fatto il giudice ha tratto. In tal modo, la pronuncia offre un contributo significativo sia alla teoria dell’autoresponsabilità processuale sia alla delimitazione funzionale del giudizio di revocazione in cassazione.

2. La vicenda processuale: dall’improcedibilità del ricorso alla successiva impugnazione per revocazione

Per cogliere appieno il significato dell’ordinanza è opportuno ricostruire la sequenza degli eventi processuali. Il ricorrente aveva proposto ricorso per cassazione avverso una sentenza del Tribunale di Trani, affermando nel ricorso che la decisione impugnata gli era stata notificata il 4 giugno 2021. Tuttavia, nel deposito previsto dall’art. 369 c.p.c., egli aveva prodotto una copia della sentenza priva della relata di notificazione. Neppure il controricorrente aveva colmato tale lacuna, depositando a sua volta una copia non corredata dalla relata. Su questa base, la Corte di cassazione aveva dichiarato improcedibile il ricorso, in applicazione del consolidato principio secondo cui, se il ricorrente dichiara l’avvenuta notificazione della sentenza, è onerato del deposito della relativa copia notificata entro il termine di legge. Successivamente, il ricorrente ha impugnato tale ordinanza con ricorso per revocazione, formulando cinque motivi.

La Corte affronta ciascuno di essi secondo una trama logica molto netta. Il primo e il quarto motivo tentano di rimettere in discussione la data di pubblicazione della sentenza d’appello, sostenendo che l’assenza della firma digitale del cancelliere avrebbe impedito la pubblicazione sino al momento della comunicazione PEC del biglietto di cancelleria. Il secondo motivo prospetta un errore di percezione in ordine al deposito dell’attestazione di conformità della sentenza impugnata. Il terzo contesta che vi fosse stata davvero una dichiarazione di avvenuta notificazione della sentenza. Il quinto, infine, censura la condanna ex art. 96 c.p.c. disposta nel precedente provvedimento, deducendone l’asserita retroattività e l’incompatibilità con il giusto processo. La risposta della Corte è unitaria nel metodo: tutte queste doglianze sono inammissibili perché non identificano un vero errore revocatorio, ma sollecitano una nuova valutazione di dati processuali o una diversa interpretazione delle norme applicate.

3. L’errore di fatto revocatorio e il suo perimetro rigoroso

Il primo principio di ordine generale che emerge con forza dalla pronuncia riguarda la nozione di errore di fatto revocatorio. La Corte riafferma, in linea con la costruzione più rigorosa dell’istituto, che tale errore consiste in una falsa percezione immediata e decisiva della realtà processuale, vale a dire nella supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure nella mancata percezione di un fatto la cui verità emerge in modo egualmente incontrovertibile dagli atti, sempre che quel fatto non abbia costituito punto controverso sul quale la decisione si sia formata. Il rimedio, pertanto, non è utilizzabile quando la censura investa la valutazione giuridica del fatto, l’interpretazione della norma processuale, la selezione della ratio decidendi o il modo in cui il giudice ha apprezzato la decisività di un determinato elemento.

Questa delimitazione si riflette in modo coerente su tutta la struttura dell’ordinanza. La Corte mostra infatti che ciascuno dei motivi proposti dal ricorrente, pur formalmente rubricato come errore di fatto, tende in realtà a contestare o il ragionamento giuridico svolto nella precedente ordinanza, o le conseguenze processuali che la Corte aveva tratto da fatti correttamente percepiti. In altri termini, il ricorrente non denuncia una svista percettiva della Corte, ma tenta di sostituire alla precedente valutazione del giudice una diversa lettura della vicenda processuale. È precisamente questo slittamento, dal piano della percezione al piano del giudizio, a determinare l’inammissibilità della revocazione. La pronuncia, sotto questo profilo, assume una funzione chiarificatrice particolarmente utile: essa ricorda che la revocazione non è un mezzo di impugnazione a critica libera, ma un rimedio eccezionale e tassativo, il cui perimetro non può essere esteso sino a ricomprendere la revisione della decisione nel merito della sua costruzione argomentativa.

4. Autoresponsabilità processuale e dichiarazione di avvenuta notificazione della sentenza

Il punto centrale dell’ordinanza è costituito dal richiamo al principio di autoresponsabilità processuale, espressamente utilizzato dalla Corte per respingere il terzo motivo di revocazione e, in realtà, per sorreggere l’intera architettura della decisione. Il ricorrente aveva tentato di sostenere che nessuna parte avesse effettivamente affermato che la sentenza d’appello fosse stata notificata e che, pertanto, non potesse dirsi sorto l’onere di deposito della relata di notificazione previsto dall’art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c. La Corte smonta questa ricostruzione rilevando che è lo stesso ricorrente a riprodurre nel proprio atto il passaggio testuale da cui risulta l’affermazione secondo cui la sentenza era stata notificata il 4 giugno 2021. Non vi è dunque alcuna falsa percezione da parte del giudice; al contrario, vi è una esatta presa d’atto di quanto la parte aveva dichiarato.

Da tale constatazione la Corte fa discendere una conseguenza di grande rilievo sistematico: chi afferma, nel ricorso per cassazione, che la sentenza impugnata gli è stata notificata, si assume la responsabilità processuale di tale dichiarazione e resta vincolato alle relative conseguenze legali. Sorge quindi l’onere di depositare, entro il termine prescritto, copia della sentenza munita della relata di notificazione. Né è consentito alla parte, successivamente, ritrattare o correggere tale dichiarazione, sostenendo che la notificazione in realtà non vi sarebbe stata o che la data indicata andava intesa diversamente. La Corte richiama espressamente, quale fondamento di questa impostazione, il principio elaborato dalle Sezioni Unite in ordine al carattere vincolante della dichiarazione processuale della parte circa l’avvenuta notificazione della sentenza impugnata.

La scelta ermeneutica appare pienamente condivisibile. Nel giudizio di cassazione, l’assetto degli oneri di deposito e la verifica della tempestività dell’impugnazione richiedono stabilità e affidabilità delle dichiarazioni compiute dalle parti negli atti introduttivi. Ammettere che il ricorrente possa successivamente smentire la propria stessa affermazione significherebbe introdurre un fattore di incertezza incompatibile con la struttura del giudizio di legittimità, affidato a termini brevi e a rigorosi oneri documentali. L’autoresponsabilità processuale assolve qui una funzione ordinante: garantisce che la Corte possa fare affidamento sul contenuto degli atti delle parti e che il regime decadenziale delle impugnazioni non venga destabilizzato da correzioni ex post della linea difensiva.

5. Omesso deposito della relata di notificazione e improcedibilità del ricorso

Una volta accertato che il ricorrente aveva dichiarato l’avvenuta notificazione della sentenza, l’improcedibilità del ricorso per cassazione costituisce, nella logica dell’ordinanza, una conseguenza normativa lineare. Il ricorrente aveva infatti depositato una copia della sentenza impugnata priva della relata di notifica, in violazione dell’art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c. La Corte ribadisce che il difetto non è sanato né dalla produzione di una copia autentica della sentenza, né dalla mancata contestazione del controricorrente, né dal deposito di altri atti dai quali possa ricavarsi indirettamente la data della notificazione. Il punto decisivo è che la Corte non viene posta, per fatto imputabile alla parte ricorrente, nella condizione di verificare con certezza la tempestività del ricorso in rapporto alla notificazione dichiarata.

Particolarmente significativo è il passaggio in cui l’ordinanza respinge il tentativo del ricorrente di spostare l’attenzione sulla questione dell’attestazione di conformità della sentenza impugnata. Anche a voler ammettere che tale attestazione fosse stata effettivamente depositata, la Corte osserva che l’improcedibilità non era stata dichiarata per questa ragione, bensì per l’omesso deposito della relata di notificazione. Il secondo motivo di revocazione, pertanto, è inammissibile per difetto di decisività del fatto asseritamente mal percepito. Questa puntualizzazione è importante perché distingue con chiarezza tra il requisito della conformità della copia prodotta e il diverso requisito della produzione della copia notificata, quando la notificazione sia stata dedotta dalla parte. La sentenza impugnata poteva anche essere conforme all’originale; ciò non elideva il diverso e autonomo onere di dimostrare la data della notificazione mediante la relata.

La pronuncia si mostra quindi particolarmente rigorosa, ma correttamente rigorosa, nel preservare la funzione dell’art. 369 c.p.c. quale presidio della verificabilità della tempestività dell’impugnazione. Non si tratta di formalismo fine a se stesso, bensì di una regola strutturale del giudizio di cassazione, destinata a garantire che il controllo della Corte sulla proponibilità del ricorso si fondi su elementi documentali certi e non su mere affermazioni di parte o su ricostruzioni induttive.

6. Pubblicazione della sentenza, firma digitale del cancelliere e irrilevanza della comunicazione PEC ai fini revocatori

Di notevole interesse è anche la parte dell’ordinanza dedicata al tema della pubblicazione della sentenza d’appello. Il ricorrente aveva sostenuto che il cancelliere non avesse firmato digitalmente la decisione e che, pertanto, la sua pubblicazione dovesse ritenersi avvenuta solo al momento del successivo invio via PEC del biglietto di cancelleria. Da ciò egli faceva discendere la tempestività del ricorso e, sul piano revocatorio, l’asserita erroneità della percezione del fatto da parte della Corte. Il Collegio respinge la doglianza rilevando, innanzitutto, che la precedente ordinanza aveva espressamente dato atto di tale allegazione, ma aveva osservato che la sentenza del Tribunale di Trani recava comunque la stampigliatura dei dati esterni di pubblicazione, con numero cronologico e data del 29 maggio 2021. Non vi è dunque alcuna mancata percezione del fatto; vi è, piuttosto, una sua valutazione giuridica incompatibile con quella pretesa dal ricorrente.

Il rilievo è doppiamente importante. In primo luogo, esso conferma che non vi è errore revocatorio quando il fatto dedotto è stato considerato dal giudice, ma risolto in modo diverso rispetto alla prospettazione della parte. In secondo luogo, la Corte chiarisce implicitamente che la questione relativa alla regolarità formale della pubblicazione della sentenza e agli effetti della comunicazione telematica del biglietto di cancelleria investe profili di qualificazione giuridica del procedimento decisorio, non già dati fattuali immediati e incontestabili. Essa, pertanto, è radicalmente estranea al perimetro dell’errore revocatorio.

Questa parte della motivazione assume un valore sistematico ulteriore, poiché evita che questioni complesse e controverse sulla perfezione della pubblicazione della sentenza e sulla rilevanza degli adempimenti telematici possano essere impropriamente veicolate attraverso il rimedio revocatorio, il quale non è lo strumento adatto a ridefinire i criteri di individuazione del dies a quo dell’impugnazione ordinaria. Anche sotto questo profilo, l’ordinanza si muove nel segno di una netta delimitazione dei piani: ciò che attiene alla giuridica rilevanza della comunicazione PEC o alla idoneità della stampigliatura della pubblicazione è questione di diritto processuale, non di errore di fatto.

7. Il principio di decisività del fatto e l’irrilevanza dell’asserito errore sull’attestazione di conformità

Un altro passaggio di particolare pregio metodologico è quello in cui la Corte affronta il secondo motivo di revocazione, concernente il presunto errore di percezione sul mancato deposito dell’attestazione di conformità della sentenza impugnata. Anche qui il Collegio non si limita a rilevare la genericità della doglianza, ma richiama un requisito strutturale dell’errore revocatorio: la decisività del fatto erroneamente percepito. Per essere rilevante ai fini della revocazione, il fatto deve costituire il perno necessario della decisione impugnata; non basta che esso compaia nella motivazione o che il ricorrente lo ritenga importante. Nel caso concreto, la ratio decidendi dell’improcedibilità non risiedeva affatto nella mancanza dell’attestazione di conformità, bensì nell’omesso deposito della relata di notificazione a fronte della dichiarazione di avvenuta notifica. Anche se la Corte avesse errato sul primo punto, la decisione sarebbe rimasta immutata. Da qui l’inammissibilità del motivo per difetto di decisività.

Questo segmento della pronuncia merita di essere valorizzato perché offre una lezione utile per la tecnica della revocazione. Non ogni inesattezza motivazionale o ogni passaggio della decisione suscettibile di contestazione integra un vizio revocatorio. Occorre invece isolare il fatto storico-processuale che ha costituito il fondamento essenziale della decisione e dimostrare che esso è stato percepito in modo radicalmente errato. L’ordinanza mostra con chiarezza che, quando la ratio decidendi sia univocamente radicata in un diverso elemento, ogni censura rivolta contro fatti secondari o collaterali resta irrilevante. Si tratta di un approccio corretto e rigoroso, che impedisce l’uso dilatato della revocazione come mezzo per scomporre analiticamente la motivazione alla ricerca di possibili imprecisioni non decisive.

8. Revocazione e sanzioni ex art. 96 c.p.c.: l’impossibilità di trasformare una questione di diritto in errore di fatto

Particolarmente interessante è infine il quinto motivo, con cui il ricorrente ha cercato di utilizzare il rimedio revocatorio per contestare la condanna disposta ai sensi dell’art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., deducendo la natura punitiva della sanzione, il divieto di retroattività e la violazione del contraddittorio. Anche qui la Corte dichiara l’inammissibilità della doglianza, osservando che la questione investe non un fatto mal percepito, ma l’interpretazione e applicazione della norma processuale. L’argomento è pienamente condivisibile. Il ricorrente, in sostanza, non denuncia una svista fattuale della Corte circa l’esistenza della condanna o circa il contenuto degli atti; egli contesta la legittimità della scelta giuridica con cui tale condanna è stata irrogata. Ma questa è, per definizione, materia estranea all’errore revocatorio.

L’ordinanza aggiunge, ad abundantiam, che la precedente applicazione delle sanzioni era stata motivata in ragione dell’integrale conformità dell’esito alla proposta formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., e che il ricorrente aveva avuto comunque la possibilità di interloquire mediante istanza di decisione e memorie ex art. 380-bis.1 c.p.c. Il richiamo è significativo, perché mostra come la Corte, pur non essendo tenuta a entrare nel merito della questione stante l’inammissibilità del motivo, intenda anche ribadire la correttezza del percorso processuale seguito. Ne emerge un quadro molto netto: la revocazione non può essere piegata a veicolare contestazioni sulla retroattività delle sanzioni processuali, sulla loro natura, o sulla portata del contraddittorio nel procedimento camerale accelerato. Tutte queste sono questioni di diritto, non di percezione del fatto.

9. La mancata applicazione dell’art. 96, comma 3, c.p.c. nel giudizio di revocazione e il rilievo della soccombenza

Merita un cenno anche il passaggio conclusivo in cui la Corte, pur dichiarando inammissibile il ricorso per revocazione, ritiene di non accogliere la domanda del controricorrente volta alla condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. La scelta è significativa, perché mostra che l’inammissibilità dell’impugnazione non conduce automaticamente alla sanzione per lite temeraria. La Corte distingue, in sostanza, tra l’infondatezza o inammissibilità della revocazione e la necessità di un quid pluris sul piano della colpa grave o dell’abuso processuale per giustificare la condanna aggravata. Ne consegue una decisione equilibrata: da un lato le spese seguono la soccombenza, secondo il principio generale; dall’altro non si ritiene di aggravare ulteriormente la posizione del ricorrente con una nuova condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c.

Anche questo elemento concorre a definire il tono complessivo della pronuncia. L’ordinanza è rigorosa nell’applicazione delle regole processuali, ma non indulge a un uso automaticamente repressivo delle sanzioni da abuso del processo. Essa riafferma la necessità di rispettare il perimetro dei rimedi e gli oneri di deposito propri del giudizio di cassazione, ma al tempo stesso mostra consapevolezza del fatto che l’inammissibilità di un ricorso per revocazione, pur chiaramente infondato nella sua impostazione, non equivale sempre e comunque a mala fede o colpa grave meritevole di sanzione aggiuntiva.

10. Considerazioni conclusive

L’ordinanza in commento offre un contributo di particolare rilievo sotto tre profili convergenti. In primo luogo, riafferma con assoluta chiarezza la centralità del principio di autoresponsabilità processuale nel giudizio di cassazione: chi dichiara l’avvenuta notificazione della sentenza impugnata è vincolato a tale affermazione e deve sopportarne tutte le conseguenze sul piano dell’onere documentale imposto dall’art. 369 c.p.c. In secondo luogo, ribadisce il carattere eccezionale e rigorosamente delimitato della revocazione per errore di fatto, escludendone l’utilizzabilità ogniqualvolta la censura investa non la falsa percezione di un fatto decisivo, ma la valutazione giuridica dello stesso, la scelta della norma applicabile o la correttezza del ragionamento decisorio. In terzo luogo, la pronuncia mostra come anche questioni sensibili, quali la pubblicazione della sentenza, la rilevanza dell’attestazione di conformità o l’applicazione delle sanzioni ex art. 96 c.p.c., restino estranee al perimetro revocatorio se non si traducono in una vera e propria svista percettiva del giudice.

Nel suo insieme, la decisione si segnala per rigore ricostruttivo e chiarezza sistematica. Il messaggio che ne emerge è netto: il giudizio di cassazione esige precisione assertiva, correttezza documentale e piena consapevolezza delle conseguenze processuali delle dichiarazioni compiute negli atti; il rimedio revocatorio, dal canto suo, non può essere trasformato in un improprio strumento di revisione delle valutazioni giuridiche compiute dalla Corte. È precisamente in questa saldatura tra disciplina dell’impugnazione e responsabilità processuale della parte che si coglie il maggior pregio dell’ordinanza, la quale si colloca a pieno titolo tra gli arresti utili a rafforzare una concezione non meramente formale, ma sostanzialmente ordinante del processo di cassazione.



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